Decreto PNRR 3: le misure su appalti e edilizia
La legge di conversione del DL 13/2023 mette mano anche al mondo degli appalti, intervenendo sul fronte del caro materiali e prevedendo misure sia per velocizzare i pagamenti, sia per facilitare la partecipazione alle gare.
Cosa prevede il decreto PNRR 3
Il decreto PNRR 3 interviene innanzitutto sul Fondo opere indifferibili, riconoscendo un aumento del 20% delle risorse già preassegnate per le opere avviate tra il 1° gennaio e il 17 maggio 2022. Sempre in materia di caro materiali, inoltre, la legge di conversione del DL 13/2023 conferma la possibilità di accedere ai fondi per il caro materiali per il 2023 anche per chi ha avuto accesso ai fondi destinati alle opere in corso nel 2022.
Sul fronte invece dell'accesso alle gare, di grande rilievo è la misura che interviene in materia di garanzie. Il decreto PNRR 3 ha previsto infatti l’applicazione dello svincolo progressivo della garanzia definitiva, prevista a carico dell’appaltatore per la sottoscrizione del contratto.
Infine, tra le disposizioni destinate a facilitare la vita delle imprese interessate ai contratti pubblici figurano quelle che mirano a velocizzare i pagamenti. Da un lato, infatti, il decreto PNRR ter aumenta l’importanza del rispetto dei tempi dei pagamenti nell’ambito dei sistemi di valutazione della performance dei dirigenti. Dall’altro, il provvedimento prevede che l’istanza telematica presentata dai soggetti che richiedono l'accesso alle risorse del Fondo opere indifferibili costituisca titolo per l’emissione della fattura da parte dell’impresa esecutrice.
Per approfondire: Cosa prevede il nuovo Codice appalti 2023?
Le misure del Decreto PNRR Ter sul caro materiali
Come già accennato, la partita per contrastare gli effetti nefasti del caro materiali sul mondo degli appalti viene giocata dalla legge di conversione del Decreto PNRR Ter su più fronti. Da un lato, infatti, l’articolo 8-bis del DL 13/2023 interviene sul Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, prevedendo che per le opere che:
- siano state avviate 1° gennaio al 17 maggio 2022
- siano finanziate in tutto o in parte con il PNRR
- siano state affidate mediante degli accordi quadro
venga riconosciuto - oltre all’importo preassegnato a ciascun intervento con il provvedimento di assegnazione - un ulteriore ammontare di risorse pari al 20% dell’importo già ottenuto.
“La modifica in questione - spiega il dossier del Senato - consente l’accesso al Fondo (...) anche a tutti quegli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del PNRR”. Per essere pienamente operativa, la disposizione prevede che entro il 30 aprile del 2023 il MIT comunichi al MEF l’elenco degli interventi.
Dall’altro, l’articolo 7-bis del DL 13/2023 introduce alcune precisazioni relativamente alle disposizioni in materia di revisione dei prezzi. In particolare il decreto ha previsto che, per l’anno 2023, le stazioni appaltanti possano “fare richiesta di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 per le quali risulti che si è acceduto alle risorse”, spiega il dossier del Senato sulla misura. La disposizione risponde alla richiesta di chiarimenti arrivata dall’ANCE che chiedeva di confermare la possibilità di accedere al Fondo per il 2023 anche per chi ha avesse avuto accesso ai fondi destinati alle opere in corso nel 2022.
Infine, il comma 5-quinquies dell’articolo 52 del DL 13/2023 estende l’applicazione delle misure in materia di revisione dei prezzi per gli appalti pubblici di lavori, “per gli appalti pubblici di lavori e gli accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 (in luogo del termine del 31 dicembre 2022) e per le concessioni di lavori, in cui è parte una pubblica amministrazione, stipulate in un periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed i1 30 giugno 2023”, spiega il dossier del Senato. La stessa norma "prevede l’estensione anche alle concessioni di quanto stabilito per gli appalti di lavori e gli accordi quadro, in materia di rideterminazione della soglia riconosciuta dalla stazione appaltante per gli aumenti contrattuali derivanti dall'applicazione dei prezzari regionali. Da ultimo, per le concessioni di lavori, l’accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche da parte delle stazioni appaltanti è ammesso fino al 10% della sua capienza complessiva e, limitatamente alle ipotesi di contratti di partenariato pubblico privato e di contratti di concessione stipulati in base alla finanza di progetto del Codice dei contratti pubblici, resta ferma l'applicazione delle regole Eurostat, ai fini dell’invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica", conclude il dossier.
Decreto PNRR Ter: garanzie più light per le imprese che partecipano alle gare
Sempre rimanendo in tema appalti, la legge di conversione del DL 13/2023 prevede un intervento volto a favorire la partecipazione alle procedure di gara finanziate (in tutto o in parte) con le risorse del PNRR, del Fondo complementare (PNC) e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.
L'articolo 7-ter del testo prevede infatti l’applicazione dello svincolo progressivo della garanzia definitiva, prevista a carico dell’appaltatore per la sottoscrizione del contratto di appalto. La garanzia in questione - lo ricordiamo - è quella garanzia che l’appaltatore deve costituire per la sottoscrizione del contratto e che avviene sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% dell’importo contrattuale. Essa opera come cauzione a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse.
Ebbene, il provvedimento prevede l’applicazione dello svincolo progressivo, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’appalto, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo della garanzia definitiva. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve invece permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La disposizione si applica anche per i contratti pubblici relativi ai settori speciali (in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto), inclusi i contratti relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data.
Decreto PNRR Ter: pagamenti più rapidi per le imprese
Infine, c’è il capitolo “pagamenti”, tema di grande attualità in un momento di riduzione della liquidità del settore.
Per facilitare il cash flow nelle imprese, dunque, il decreto ha previsto, da un lato, con l’articolo 4-bis di dare attuazione alla riforma 1.11 del PNRR “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”. La misura in questione, infatti, punta a rendere più efficienti e più veloci i processi di spesa, agendo sul fronte dei sistemi di valutazione della performance e della retribuzione di risultato. Entro il primo trimestre 2023 nell’ambito dei sistemi di valutazione della performance, tutte le amministrazioni pubbliche devono infatti provvedere ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali (nonché ai dirigenti apicali) specifici obiettivi annuali per il rispetto dei tempi di pagamento in misura non inferiore al 30%, valutati anche ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato. La riforma 1.11 del PNRR prevede infatti che, entro la fine del 2023, le PA centrali, regionali e locale paghino i propri debiti commerciali entro il termine di 30 giorni, mentre le autorità sanitarie regionali entro il termine di 60 giorni.
Dall'altro, invece, il Decreto PNRR Ter punta a facilitare la messa a terra delle risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere indifferibili. Il comma 9-bis dell'articolo 14 del DL 13/2023 “prevede infatti che l’istanza telematica presentata dai soggetti che richiedono l'accesso alle risorse del Fondo (soggetti individuati dall’art. 3, comma 1, del citato decreto ministeriale) costituisca titolo per l’emissione della fattura da parte dell’impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante”, spiegano dal Senato. Si tratta, quindi, di una misura che permette alle imprese di accelerare le operazioni di sconto e di ottenere liquidità.
Per approfondire: Decreto PNRR 3: cambia la governance dei fondi europei e delle risorse FSC
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