Fondo garanzia PMI sui finanziamenti per pagare le bollette: la circolare MCC
Con la circolare n. 13/2022 il gestore Mediocredito Centrale ha dato il via alle richieste per accedere all’incremento della garanzia previsto dal decreto Aiuti Ter. I finanziamenti interessati sono quelli diretti a coprire i costi sostenuti per il pagamento delle fatture per consumi energetici emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
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Nel contesto dell’emergenza energetica, infatti, il dl 144-2022, convertito dalla legge n. 175-2022, mira ad assicurare le migliori condizioni del mercato dei finanziamenti bancari concessi alle imprese per esigenze di capitale d’esercizio per il pagamento delle fatture relative ai consumi energetici, in particolare per le bollette emesse negli ultimi tre mesi dell'anno.
Fondo garanzia PMI e garanzie SACE contro il caro bollette
A sostegno della liquidità delle piccole e medie imprese, il decreto Aiuti ter mobilita sia il Fondo di garanzia PMI che le garanzie SACE.
La garanzia gratuita del Fondo si applica ai prestiti finalizzati a coprire i costi di esercizio per il pagamento delle bollette emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 e l'importo massimo del finanziamento garantito può raggiungere la soglia di 25 milioni di euro.
I finanziamenti ammissibili sono quelli successivi all'entrata in vigore del dl 144-2022 e la copertura del Fondo di garanzia PMI può arrivare all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, a prescindere dalla fascia di appartenenza dei beneficiari.
In base al decreto Aiuti ter, inoltre, le garanzie prestate da SACE S.p.A possono essere concesse a titolo gratuito a fronte di finanziamenti con tasso di interesse che non superi il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) e il cui costo sia limitato al recupero dei costi e risulti comunque inferiore a quanto sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia pubblica.
L’accesso gratuito alla garanzia SACE deve essere richiesto direttamente dai soggetti finanziatori indicando, sia in sede di richiesta che nel contratto di finanziamento stipulato, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari.
L’ammontare garantito del finanziamento, precisa il dl 144 del 2022, può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro, a condizione che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2003/96/CE e che tale fabbisogno sia attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445-2000.
Il provvedimento modifica inoltre le condizioni per il rilascio della riassicurazione SACE dei crediti da fattura energetica, prevista dal dl 21-2022, sopprimendo l’inciso che limitava l’operatività della misura alle sole imprese con fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre e prevedendo che la garanzia sia rilasciata a titolo gratuito nei casi in cui il premio applicato dalle imprese di assicurazione non superi la componente di rendimento applicabile dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) di durata media pari a 12 mesi vigente al momento della pubblicazione della proposta di convenzione da parte di SACE.
La circolare MCC n. 13-2022, via alle domande al Fondo di garanzia
A partire dal 30 novembre, data di approvazione della circolare MCC n. 13-2022, è possibile presentare richieste di ammissione alla garanzia del Fondo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 del dl Aiuti ter.
Per l’accesso alla garanzia del Fondo, i finanziamenti dovranno essere finalizzati alla copertura dei costi sostenuti per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Per la determinazione dell’importo del finanziamento, il Consiglio di Gestione del Fondo ha deliberato che quest’ultimo venga determinato anche attraverso una stima basata sui costi d’esercizio sostenuti per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022.
Per tali finanziamenti, la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito, nel caso in cui il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi, al momento della richiesta di garanzia, il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo restando che il costo del finanziamento dovrà essere limitato al recupero dei costi ed essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.
A tal fine, i soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta di ammissione le condizioni economiche di maggior favore applicate grazie alla garanzia del Fondo rispetto a quelle che sarebbero applicate senza la garanzia del Fondo.
La garanzia è concessa nella misura massima dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle Disposizioni operative del Fondo.
Per approfondire: Fondo garanzia PMI 2022: come funziona
Consulta il testo del decreto Aiuti ter 144-2022 coordinato con la legge di conversione n. 175-2022