Cosa sono e come funzionano le comunità energetiche dei cittadini
Il 26 dicembre entra in vigore il decreto legislativo che attua la direttiva europea 2019/944 sulle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Un provvedimento importante, soprattutto per quei cittadini interessati all’autoconsumo o che vogliono dare vita a una comunità energetica.
A poche settimane dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del dlgs di recepimento della direttiva rinnovabili, nell’ordinamento italiano arriva un altro importante provvedimento: il dlgs n. 210 dell’8 novembre 2021 che attua la direttiva 2019/944 sul mercato interno dell'energia elettrica.
Oltre a stabilire le regole per la generazione, la trasmissione, la fornitura e lo stoccaggio dell’energia elettrica, la direttiva europea disegna il profilo delle comunità energetiche dei cittadini.
Pubblicato in Gazzetta ufficiale l’11 dicembre 2021, il dlgs che recepisce la direttiva europea entra in vigore il 26 dicembre 2021, con quasi un anno di ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista da Bruxelles.
Il termine per adeguare l'ordinamento nazionale alla norma UE, infatti, era il 30 dicembre 2020. Per questo a febbraio 2021 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato recepimento della direttiva.
Clienti attivi e comunità energetiche dei cittadini: le novità della direttiva mercato elettrico
La direttiva europea ha come obiettivo quello di favorire la partecipazione attiva dei consumatori alla transizione energetica.
Ed ecco infatti che focus del provvedimento punta sui cosiddetti clienti attivi, un gruppo di utenti all’interno di uno stesso edificio e dotati di impianti di produzione energetica, che grazie a quanto previsto dal dlgs di recepimento della direttiva 2019/944 possono partecipare al mercato elettrico (meccanismi di flessibilità compresi) individualmente, in forma aggregata o tramite comunità dell’energia.
A questo punto occorre rivedere le definizioni offerte dalla direttiva europea per non confondersi tra le diverse tipologia di Energy Communities: in base alla visione europea, infatti, esistono Comunità Energetica dei Cittadini (CEC) e Comunità di Energia Rinnovabile (CER).
Le comunità energetiche dei cittadini - oggetto del dlgs di recepimento della direttiva 2019/944 - gestiscono l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e non.
Al contrario le comunità energetiche rinnovabili - al centro della direttiva 2018/2001, meglio nota come direttiva rinnovabili o Red II - gestiscono energia sotto varie forme ma necessariamente da fonte rinnovabile.
Dal Recovery Plan 2,2 miliardi per comunità energetiche e autoconsumo
Come si costituiscono le comunità energetiche dei cittadini?
Tanto i clienti attivi che agiscono collettivamente quanto i membri/soci delle comunità energetiche dei cittadini regolano i loro rapporti tramite un contratto di diritto privato.
Per dare vita a una Energy Community di questo tipo occorre rispettare alcune condizioni:
- la partecipazione è volontaria e aperta a tutti i soggetti interessati;
- i membri o soci della comunità mantengono tutti i diritti e gli obblighi legati alla loro qualità di clienti civili o di clienti attivi;
- la comunità può partecipare agli ambiti costituti dalla generazione, dalla distribuzione, dalla fornitura, dal consumo, dall’aggregazione, o dallo stoccaggio dell’energia elettrica o dalla prestazione di servizi di efficienza energetica, di ricarica dei veicoli elettrici o di altri servizi energetici;
- la comunità energetica dei cittadini è un soggetto di diritto privato che può assumere qualsiasi forma giuridica, fermo restando che il suo atto costitutivo deve individuare quale scopo principale il perseguimento, a favore dei membri o dei soci o del territorio in cui opera, di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, non potendo costituire i profitti finanziari lo scopo principale della comunità;
- la comunità è responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa tra i suoi partecipanti.
Clienti attivi e comunità energetiche: come funziona la condivisione dell’energia elettrica
La condivisione dell’energia elettrica è consentita nell’ambito delle comunità energetiche e dei clienti attivi che agiscono collettivamente nel rispetto di alcune condizioni:
- l’energia è condivisa nell’ambito della porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa zona di mercato;
- l’energia condivisa è pari, in ciascun periodo orario, al valore minimo tra quello dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti e quello dell’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti associati;
- l’energia può essere condivisa anche attraverso impianti di stoccaggio;
- gli impianti di generazione e di stoccaggio dell’energia elettrica oggetto di condivisione tra i partecipanti alle comunità energetiche dei cittadini devono risultare nella disponibilità e nel controllo della comunità energetica dei cittadini. La gestione, ivi compresi l’installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, può essere demandata ad un soggetto terzo, ivi compreso il proprietario dell’impianto di generazione, fermi restando i poteri di indirizzo e controllo in capo alla comunità.
Sull’energia prelevata dalle reti pubbliche, compresa quella condivisa, si applicano gli oneri generali di sistema.
Per conoscere i dettagli del funzionamento delle comunità energetiche dei cittadini e le regole di ingaggio per i clienti attivi che agiscono collettivamente occorrerà aspettare i provvedimenti di ARERA.