Venture Capital: come funziona il Fondo Technology Transfer per startup e PMI innovative

Fondo Technology Transfer - Photo by ThisIsEngineering from PexelsPubblicate in Gazzetta ufficiale le modalità di funzionamento e di intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico, istituito dal dl Rilancio, con una dotazione di 500 milioni di euro. Ecco a chi si rivolge e come funziona.

Fondo per il trasferimento tecnologico: al via la Fondazione Enea Tech

Il Fondo Technology Transfer intende superare il gap di competenze e capitali tra ricerca e mercato, con il fine ultimo di creare nuove generazioni di imprenditori di successo e investitori qualificati e riconosciuti.

Fondo per il trasferimento tecnologico: come funziona e a chi si rivolge

Gli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico sono volti a sostenere lo sviluppo di tecnologie strategiche per la competitività del paese attraverso l’investimento in imprese target.

Le imprese target, in particolare:

  • costituiscono PMI innovative e con elevato potenziale di crescita, non quotate e operanti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento per quelle qualificabili come:
    - start-up innovative di cui all’art. 25 del decreto-legge n. 179-2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221-2012;
    - PMI innovative di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 3-2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33-2015;
    - spin off e spin out di università, centri e istituti di ricerca sia pubblici sia privati, parchi scientifici e tecnologici;
  • sono in via di costituzione o costituite da non più di sessanta mesi e si trovano nella fase di avvio dell’attività imprenditoriale e, comunque, in un ambito di intervento pre-commerciale e pre-competitivo;
  • operano o prevedono di operare in ambiti tecnologici di interesse strategico nazionale, con priorità per le tecnologie healthcare, l’information technology, il settore della green economy e il deep tech (additive manufacturing  nanotecnologie, nuovi materiali, robotica, intelligenza artificiale).

Gli interventi sono attuati dal Ministero per il tramite dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), che si avvale della Fondazione Enea Tech. Gli interventi possono esser effettuati dal soggetto attuatore sia in modo autonomo, quale unico investitore, anche aggregando risorse proprie in aggiunta a quelle del Fondo per il trasferimento tecnologico, sia in coordinamento o coinvestimento con imprese, fondi istituzionali o privati, organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l’utilizzo di risorse dell’UE.

Gli investimenti del Fondo possono assumere la forma di interventi in equity e quasi equity, prestiti convertibili e strumenti finanziari di partecipazione, contratti e grant contenenti opzioni convertibili, in funzione delle caratteristiche e delle specifiche esigenze di finanziamento delle imprese target e dei progetti da sostenere.

Il Fondo per il trasferimento tecnologico interviene, per ciascuna impresa, in misura compresa tra 100mila e 15 milioni di euro.

Gli interventi di partecipazione possono, a termine, essere valorizzati e trasferiti a operatori di mercato, imprese, altri soggetti pubblici o privati che svolgono attività industriale o commerciale, secondo una logica di mercato e con modalità tali da garantire la massima trasparenza e partecipazione all’operazione, fatti salvi eventuali diritti di prelazione o obbligo di riacquisto da parte dei soci.

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