Legge bilancio 2020: le misure per il rilancio degli investimenti
La manovra 2020 prevede una serie di misure per il rilancio degli investimenti e la ripresa delle opere pubbliche su tutto il territorio nazionale, che saranno attuate sia dalle amministrazioni centrali che dagli enti locali.
> Il testo della Legge di Bilancio 2020
Approvata a ridosso di Natale, la Legge di Bilancio 2020 prevede varie misure per sostenere una pluralità di investimenti, sia quelli infrastrutturali sia quelli da attuarsi sul fronte della sostenibilità.
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Il Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali
Con una dotazione complessiva di circa 20,8 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034, il Fondo destinato alle Amministrazioni centrali ha l'obiettivo principale di rilanciare gli investimenti da parte delle istituzioni nazionali con particolare riferimento:
- Alla sostenibilità ambientale (in termini di economia circolare, decarbonizzazione, riduzione delle emissioni, risparmio energetico);
- Più in generale ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo che potranno essere realizzati anche attraverso contributi ad imprese ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali.
Dal punto di vista operativo bisognerà attendere il 15 febbraio 2020 per avere informazioni più dettagliate sui criteri di riparto delle risorse tra le singole amministrazioni. In ogni modo sin da ora si sa che:
- La spartizione dei fondi avverrà sulla base dei programmi settoriali presentati dalle stesse Amministrazioni (previo parere delle Commissioni parlamentari competenti nelle singole materie);
- Gli stanziamenti che non saranno utilizzati entro 24 mesi saranno revocati.
Dalla relazione illustrativa emerge che il Fondo presenta le medesime caratteristiche dell’omonimo Fondo istituito dalla Legge di bilancio dello scorso anno, per il quale si attende ancora la pubblicazione del DPMC recante il riparto delle risorse, approvato tra maggio e giugno 2019 sia dalla Camera che dal Senato.
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Contributi ai Comuni per la messa in sicurezza di edifici e territorio
La legge di Bilancio 2020 prevede, poi, una serie di Fondi destinati agli investimenti da parte degli enti locali.
La prima misura prevista in Manovra in chiave di “sostenibilità” è l’incremento, operato dalla Manovra 2020, dei contributi destinati ai Comuni per la messa in sicurezza di edifici e territorio.
Rispetto alla Legge di bilancio dello scorso anno, infatti, la nuova Manovra stabilisce un aumento da 4,9 a 8,8 miliardi di euro delle risorse destinate ai Comuni (nell’arco temporale 2020-2034) includendo, appunto, la possibilità di realizzare anche interventi per l’efficientamento energetico degli edifici, e non più solo per la loro messa in sicurezza.
Per quanto riguarda l’assegnazione delle risorse, per il 2020 il provvedimento prevede che i Comuni che hanno già ricevuto risorse per questo tipo di interventi - in uno degli anni del biennio precedente - non possano presentare nuove domande.
Inoltre, dopo il passaggio in Senato, nella misura è stata introdotto la riduzione del 5% dei contributi previsti, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione Barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
L’ammontare del contributo ad ogni Comune sarà stabilito con decreto ministeriale, ma si sa sin da ora che sarà assegnato tenendo in considerazione il seguente ordine di priorità:
- a) Investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) Investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c) Investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. La novità legata agli interventi di “efficientamento energetico” si innesta su quest’ultimo punto.
Altre due modifiche rispetto a quanto stabilito dalla precedente Legge di bilancio riguardano i termini per l’affidamento dei lavori e l’erogazione dei contributi:
- D’ora in avanti, infatti, invece di un unico termine uguale per tutti, i termini per l’affidamento dei lavori variano a seconda del costo delle opere, oscillando tra i 6 mesi (per le opere d’importo fino ai 100mila euro) e i 20 mesi (per gli interventi tra i 2,5 e i 5 milioni di euro);
- Per quanto riguarda, invece, le modalità di erogazione dei contributi, il 60% dell’importo assegnato sarà erogato alla verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori (e non più entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori).
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Contributi ai Comuni per l’efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile
Nella legge di Bilancio 2020 trova posto anche la misura da 2,5 miliardi di euro (dal 2020 al 2024) che concede risorse ai Comuni per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche in chiave “green”.
Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, infatti, i Comuni potranno beneficiare di contributi per un limite complessivo di 500 milioni di euro annui per attuare interventi in termini di:
- efficientamento energetico, compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- sviluppo territoriale sostenibile, compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
L’entità del contributo assegnato ad ogni Comune sarà modulato in base alla popolazione residente. In particolare:
- ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5mila abitanti, è assegnato un contributo di 50mila euro;
- ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10mila abitanti è assegnato un contributo pari a 70mila euro;
- ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20mila abitanti è assegnato un contributo pari a 90mila euro;
- ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50mila abitanti è assegnato un contributo pari a 130mila euro;
- ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100mila abitanti è assegnato un contributo pari a 170mila euro;
- ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250mila abitanti è assegnato un contributo pari a 210mila euro;
- ai comuni con popolazione superiore a 250mila abitanti è assegnato un contributo pari a 250mila euro.
La ripartizione dei contributi sarà comunicata dal Ministero dell’Interno entro il 31 gennaio 2020. Grazie ai contributi, ciascun Comune potrà finanziare uno o più lavori pubblici (purchè essi non siano già spesati con i fondi provenienti da altri soggetti).
Per non perdere il finanziamento, i lavori dovranno iniziare entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.
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Il Fondo a favore dei Comuni per investimenti infrastrutturali
Sempre i Comuni saranno poi beneficiari di un ulteriore Fondo con il quale Governo intende favorire il rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese. In questo caso il focus sarà soprattutto sui settori di spesa dell’edilizia pubblica, inclusa:
- la manutenzione, la sicurezza e l’efficientamento energetico;
- la manutenzione della rete viaria;
- le azioni di contrasto al dissesto idrogeologico e per la prevenzione del rischio sismico;
- la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
Il Fondo avrà una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.
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Spese di progettazione: oltre 2,7 miliardi per gli Enti locali
La Legge di Bilancio si focalizza anche sulle spese di progettazione definitiva ed esecutiva sostenute dagli Enti locali, intendendo per tali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.
Come altre misure contenute nella Manovra, anche questa ha l’obiettivo ultimo di favorire gli investimenti relativi ad interventi di messa in sicurezza:
- del territorio a rischio idrogeologico;
- delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale;
- delle strade.
Per accedere ai contributi, gli Enti locali dovranno inviare le richieste al Ministero dell'interno entro il 15 gennaio dell’esercizio di riferimento del contributo. Più nello specifico la richiesta dovrà contenere:
- a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare;
- b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.
Per ciascun Ente locale saranno ammesse ogni anno al massimo tre richieste di contributo. La progettazione dovrà riferirsi a un intervento compreso negli strumenti programmatori dell'Ente locale o in altro strumento di programmazione.
L'ammontare del contributo assegnato a ciascun Ente locale sarà determinato entro il 28 febbraio di ogni anno, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
- a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.
A quel punto l'Ente locale beneficiario avrà tre mesi di tempo per affidare la progettazione per non perdere il contributo.
La dotazione complessiva del Fondo per la progettazione è di oltre 2,7 miliardi così ripartiti:
- 85 milioni di euro per l’anno 2020;
- 128 milioni di euro nell’anno 2021;
- 170 milioni di euro per l’anno 2022;
- 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.
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Fondo per gli asili nido comunali
Sempre i Comuni saranno anche beneficiari di contributi per la messa in sicurezza, la ristrutturazione o la costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido.
La dotazione del fondo si attesta sui 2,5 miliardi di euro così ripartiti:
- 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023;
- 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.
I criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse saranno resi noti entro il 6 mesi dall'entrata in vigore della Legge di bilancio, mentre nei successivi 90 giorni saranno individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo.
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Province e Città Metropolitane: fondi per strade e scuole
Tra le altre misure previste dalla Legge di Bilancio per investimenti da realizzarsi sul territorio ce n'è anche una destinata alle province e città metropolitane. Il Governo, infatti, ha stanziato quasi 6,1 miliardi per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane. I fondi sono ripartiti tra più annualità dal 2020 al 2034, nel seguente modo:
- 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
- 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.
La misura è stata parzialmente riscritta al Senato nella parte che riguarda la certificazione dell’avvenuta realizzazione degli interventi. Su questo fronte è stato infatti deciso che:
- Il termine entro cui le province e le città metropolitane certificano al MIT l'avvenuta realizzazione degli interventi slitta al 31 ottobre successivo all’anno di riferimento (prima era al 30 giugno);
- Il versamento in apposito capitolo di previsione di entrata del bilancio, delle risorse derivanti dai ribassi di gara non riutilizzati.
Anche in questo caso bisognerà attendere la data del 31 gennaio 2020 per avere informazioni su quante risorse saranno stanziate per ciascun settore di intervento, sui criteri di riparto e sulle modalità di utilizzo dei fondi.
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Risorse alle Regioni per la messa in sicurezza del territorio
La Manovra 2020 prevede, infine, lo stanziamento di risorse (dal 2021 al 2034) a favore delle regioni a statuto ordinario per la realizzazione di opere pubbliche per:
- La messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- La viabilità;
- La rigenerazione urbana;
- La riconversione energetica;
- Le infrastrutture sociali;
- Le bonifiche ambientali dei siti inquinati.
Gli importi spettanti a ciascuna regione sono quelli stabiliti dalla Legge di bilancio per il 2019, ma potranno essere eventualmente rimodulati - purchè non vari il contributo complessivo - con un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni da sancire entro il 31 gennaio del 2021.
Più regole per i Comuni che hanno ricevuto contributi nel 2018-2020
Introdotto nel corso dell'esame in Senato, il nuovo comma “interviene sulla disciplina approvata nella manovra economica per il 2019 relativa a contributi ai comuni per investimenti di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali”, si legge nella Relazione illustrativa della Manovra.
Con questo nuovo comma, infatti, il Governo ha voluto blindare i tempi per la realizzazione delle opere, stabilendo che il Comune beneficiario del contributo per il 2019 è tenuto ad affidare i lavori:
- a) Entro 12 mesi per le opere fino a 500mila euro;
- b) Entro 18 mesi per le opere con un costo superiore a 500mila euro e inferiore a 1,5 milioni di euro;
- c) Entro 22 mesi per le opere con costo superiore a 1,5 milioni di euro.
DL Sblocca Italia: prorogata a fine 2021 l’appaltabilità dei cantieri previsti dal decreto
Sempre con l'obiettivo di “sbloccare i cantieri” e far ripartire gli investimenti pubblici nel settore infrastrutture, la Legge di bilancio 2020 prevede anche l’estensione al 31 dicembre 2021 del termine per effettuare gli adempimenti per l’appaltabilità e della cantierabilità degli interventi previsti dal decreto Sblocca Italia (DL 133/2014).
Il nuovo termine riguarda, infatti, quella la misura varata dal Governo nel 2014 con cui, tra le altre cose, veniva istituito un Fondo per consentire la continuità dei cantieri in corso o il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori.
Per evitare il congelamento di risorse non utilizzate, il decreto stabilisce che i finanziamenti possono essere revocati se gli adempimenti per cantierare l’intervento, non sono compiuti entro “il 31 dicembre dell'anno successivo all'effettiva disponibilità delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti”. In questo caso, infatti, vengono meno i requisiti di “appaltabilità e cantierabilità” sulla base dei quali venivano stanziate le risorse.
Con la Manovra 2020 attualmente in discussione al Senato, il Governo ha stabilito che la nuova data entro cui si devono realizzare gli atti per rendere cantierabile l’intervento è quella del 31 dicembre 2021.
> DL 133-2014 Sblocca Italia: infrastrutture, Fondo Sblocca Cantieri e opere strategiche
> Il Testo della Legge di Bilancio 2020
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