I chiarimenti INPS sulla decontribuzione Sud al 30%

Decontribuzione Sud - Photo credit: Foto di Steve Buissinne da Pixabay Chi sono i beneficiari della fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno e come si accede allo sgravio contributivo. Le ultime novità dopo il via libera di Bruxelles alla proroga della decontribuzione Sud fino al 30 dicembre 2024.

Decontribuzione Sud: ok alla proroga fino a dicembre 2024

Introdotta in via sperimentale dal decreto Agosto e rifinanziata dalla legge di Bilancio 2021 con intensità decrescente fino al 2029, la decontribuzione Sud è stata di volta in volta autorizzata dalla Commissione europea alla luce delle successive proroghe del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato e poi ai sensi del Quadro temporaneo di crisi e transizione.

L'ultima decisione di Bruxelles è arrivata il 25 giugno e comprende, oltre alla proroga dello sgravio contributivo fino al 31 dicembre 2024, anche l'aumento del budget della misura di 2,9 miliardi di euro.

Ecco una panoramica dei chiarimenti INPS sullo sgravio contributivo, fino alla Circolare n. 82 del 17 luglio 2024. che chiarisce un importante aspetto relativamente alle nuove condizioni di applicabilità del regime di aiuto.

Come funziona la fiscalità di vantaggio per il Sud?

L'obiettivo della decontribuzione Sud è ridurre il costo del lavoro nelle regioni meridionali e favorire l'uscita dalla crisi economica collegata alla pandemia sostenendo l'occupazione.

Con la circolare INPS n. 122 del 22 ottobre 2020, sono state fornite le prime indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’applicazione dell'agevolazione, che consiste nell’esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL,
  • il contributo, laddove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile,
  • il contributo, se dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo n. 148-2015,, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige,
  • il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale,
  • il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

La decontribuzione è stata introdotta, in via sperimentale, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, con riferimento a tutti i rapporti di lavoro dipendente, fatta esclusione per il settore agricolo e per i contratti di lavoro domestico.

Successivamente la legge di Bilancio 2021 ha confermato la fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno al 30% fino al 2025 e con intensità decrescente al 20% nel biennio 2026-27 e al 10% negli anni 2028 e 2029.

I primi sei mesi del 2021 sono stati autorizzati dalla Commissione a dicembre 2020 alla luce della proroga del Temporary Framework fino a giugno 2021 e i restanti 6 mesi sono stati sbloccati nel febbraio 2021, dopo l'estensione del Quadro temporaneo fino al 31 dicembre 2021. Insieme alla modifica dell'orizzonte temporale della misura, l'Esecutivo UE ha approvato anche l'aumento del budget totale dedicato al regime di aiuto, dagli 1,5 miliardi del 2020 ai 4,8 miliardi di euro previsti il 2021. Inoltre, con la versione aggiornata della decontribuzione Sud sono stati previsti requisiti di idoneità più stringenti per i beneficiari, escludendo ulteriori categorie dall'agevolazione, tra cui le organizzazioni senza scopo di lucro e gli enti ecclesiastici, e aumentando gli importi massimi di aiuto per impresa, da 120mila a 270mila euro per le aziende attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura e da 800mila euro a 1,8 milioni di euro per imprese attive negli altri settori ammissibili.

Grazie agli ulteriori sei mesi di validità del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, l'Italia ha poi ottenuto l'autorizzazione di Bruxelles a prolungare la decontribuzione del 30% fino al 30 giugno 2022, con l'incremento delle risorse per circa 2,8 miliardi di euro, mentre l'introduzione del Temporary framework collegato alla guerra in Ucraina ha consentito la proroga fino al 31 dicembre 2022, con risorse aggiuntive per ulteriori 2,8 miliardi.

Alla luce della proroga del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, la Commissione ha poi potuto autorizzare anche l'estensione della decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2023. Proroga su cui, con il Messaggio n. 4593 del 21 dicembre 2022, l'INPS ha fornito due importanti precisazioni relative ai nuovi massimali di aiuto. Anzitutto, se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l'importo massimo complessivo di 2 milioni di euro per datore di lavoro. In secondo luogo, ha chiarito l'INPS, i nuovi massimali trovano applicazione anche per gli aiuti concessi nell’ambito della precedente versione del Temporary Crisis Framework.

La successiva proroga, fino al 30 giugno 2024, è stata autorizzata dalla Commissione il 15 dicembre 2023 ai sensi del Quadro temporaneo di crisi e transizione e si accompagna, come chiarito dal messaggio INPS n. 4695 del 28 dicembre 2023, anche all'aumento dei massimali di aiuto nei limiti del Quadro di crisi e transizione, quindi fino a:

  • 335 mila euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
  • 2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

Laddove un datore di lavoro operi in più settori per i quali si applicano massimali diversi, ha chiarito l'INPS, "per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l'importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro".

L'ultima proroga estende la decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024, con un'importante limitazione: lo sgravio incentiva solo le nuove assunzioni effettuate entro il 30 giugno. "La proroga fino al 31 dicembre 2024 autorizzata dalla Commissione europea con la decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 - spiega infatti la Circolare INPS n. 82 del 17 luglio - trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024". "Qualora sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato - prosegue l'INPS - la decontribuzione in trattazione può trovare applicazione fino al 31 dicembre 2024, ancorché tale rapporto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2024".

Restano confermate le altre condizioni del regime di aiuto, compresi i massimali di aiuto, nei limiti fissati dal Temporary Crisis and Transition Framework, quindi pari a 335 mila euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura e a 2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili.

Consulta la Circolare INPS n. 82 del 17 luglio 2024

Chi può richiedere la decontribuzione Sud?

I beneficiari della fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno sono i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, per le sole prestazioni lavorative che si svolgano in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Con la circolare n. 90 del 27 luglio 2022 l'INPS ha specificato che possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati colpiti dagli effetti della crisi ucraina, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico e dei settori espressamente esclusi dalla legge di Bilancio 2021, in particolare:

  • enti pubblici economici;
  • istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
  •  enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
  • ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • consorzi di bonifica;
  • consorzi industriali;
  • enti morali;
  • enti ecclesiastici.

Tenuto conto che la misura è concessa nel rispetto delle condizioni previste dal Temporary Crisis Framework, sono escluse dall’ambito di applicazione della misura anche:

  • le imprese operanti nel settore finanziario
  • le imprese soggette a sanzioni adottate dall’UE, tra cui, ma non solo:
    - persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
    - imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’UE; oppure
    - imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’UE in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Laddove il datore di lavoro abbia la sede legale in regioni non oggetto di decontribuzione, ma richieda l'agevolazione per lavoratori impiegati in unità operative ubicate nelle regioni ammissibili, è necessario che la Struttura INPS territorialmente competente, a seguito di specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”, che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.

Relativamente ai rapporti di somministrazione la decontribuzione spetta a condizione che il lavoratore dipendente svolga la sua attività in una sede ubicata in una delle regioni  svantaggiate, mentre le imprese armatoriali possono beneficiare dell’esonero contributivo per i lavoratori marittimi che siano imbarcati su navi iscritte nei compartimenti marittimi ricadenti nelle regioni svantaggiate.

I precedenti chiarimenti INPS

Messaggio INPS 72-2021 su contratti di somministrazione e lavoratori marittimi

​Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dall'INPS con il Messaggio n. 72 dell'11 gennaio 2021, relativamente all'esonero contributivo nel regime della somministrazione di lavoro e del lavoro marittimo. 

Nel primo caso, i chiarimenti dell'Istituto sono stati successivamente aggiornati con il Messaggio n. 1361 del 31 marzo 2021.

Con riferimento ai lavoratori marittimi, invece, l'INPS spiega che l'agevolazione contributiva è riconosciuta alle imprese armatoriali per i marittimi imbarcati su navi che risultano iscritte, alla data del 1° ottobre 2020, nei compartimenti marittimi ubicati nelle Regioni individuate dal decreto Agosto.

Infine, l'INPS evidenzia che la decontribuzione può trovare applicazione anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata nel mese di dicembre 2020, ma limitatamente ai tre ratei maturati nel periodo ottobre 2020 - dicembre 2020.

Messaggio INPS n. 728-2021 sulla tredicesima mensilità

​Con il Messaggio n. 728 del 19 febbraio 2021, l'INPS comunica la sospensione dell'efficacia delle indicazioni contenute nei Messaggi n. 72-2021 e n. 170-2021 con riferimento all'applicazione della decontribuzione Sud alla tredicesima mensilità.

In esecuzione del Decreto n. 876/2021 reso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, infatti, l'Istituto comunica che sono sospesi gli effetti del Messaggio n. 72 dell'11 gennaio 2021 nella parte in cui stabilisce che "la decontribuzione Sud può trovare applicazione sulla tredicesima mensilità limitatamente ai tre ratei maturati nel periodo ottobre 2020-dicembre 2020. I datori di lavoro interessati, che avessero già calcolato ed esposto l'esonero in argomento sull'intera tredicesima mensilità, procederanno alla rideterminazione dell'importo spettante alla luce delle precisazioni sopra esposte", nonché del consequenziale Messaggio n. 170 del 15 gennaio 2021.

Circolare INPS n. 33 del 22 febbraio 2021 sulla decontribuzione Sud 2021

Alla luce della proroga della fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno, disposta dalla legge di Bilancio 2021 fino al 31 dicembre 2029, l'INPS ha fornito, con la circolare n. 33 del 22 febbraio 2021 le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo limitatamente al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021.

La manovra ha infatti previsto che la decontribuzione si applichi in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025, al 20% per gli anni 2026 e 2027 e al 10% per gli anni 2028 e 2029, ma al momento la Commissione europea ha autorizzato solo la proroga al 31 dicembre 2021, coerentemente con il periodo di validità del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato su cui si basa la misura.

Nei suoi chiarimenti l'INPS precisa che possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico, mentre sono esclusi:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
  • gli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
  • le ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

L'INPS spiega inoltre che l'esonero spetta n relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle regioni del Mezzogiorno e, con riferimento ai lavoratori marittimi tenuti a svolgere la propria attività lavorativa a bordo delle navi, per quelli imbarcati su navi iscritte nei compartimenti marittimi ricadenti nelle regioni svantaggiate.

La circolare riporta poi le modalità di esposizione dei dati relativi alla decontribuzione e conferma le istruzioni contabili già fornite con la circolare n. 122/2020.

Via libera di Bruxelles alla proroga della decontribuzione Sud 

Messaggio INPS n. 831-2021, ulteriori chiarimenti sulla proroga in legge di Bilancio

Con il Messaggio n. 831 del 25 febbraio 2021 l'INPS ha fornito ulteriori chiarimenti sulla proroga dell'agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate prevista dalla manovra con riferimento all'annualità 2021, confermando che le istruzioni operative per la fruizione del beneficio nelle annualità dal 2022 al 2029 saranno contenute in un successivo messaggio, una volta autorizzata la misura da parte della Commissione europea.

Il Messaggio INPS è diretto a chiarire che, nell’elemento <ImportoArrIncentivo> potranno essere indicati gli importi dell’esonero relativi sia al mese di gennaio 2021 che di febbraio 2021. La valorizzazione del predetto elemento potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza febbraio 2021 e marzo 2021.

I dati esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure, con il codice “L543”, avente il significato di “Arretrato Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020 - mese di gennaio/febbraio 2021”.

Messaggio n. 1361-2021, cambia l'approccio sui lavoratori in somministrazione

Con il Messaggio n. 1361 del 31 marzo 2021 l'INPS fornisce nuovi chiarimenti sull'utilizzo dell'esonero contributivo da parte delle Agenzie di somministrazione.

Con il messaggio n. 72 dell’11 gennaio 2021, infatti, si era stabilito che il beneficio non è riconoscibile quando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un’Agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse a usufruire dello sgravio, in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell’utilizzatore.

Alla luce di ulteriori indicazioni ricevute da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il messaggio INPS afferma invece che, in considerazione della ratio sottesa alla decontribuzione Sud, cioè favorire la stabilità occupazionale nelle aree svantaggiate, nelle ipotesi in cui l’attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione.

Pertanto, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio in trattazione può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’Agenzia di somministrazione. Viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto.

Il messaggio precisa inoltre che, con specifico riferimento al godimento delle agevolazioni, le Agenzie di somministrazione non beneficiano “direttamente” delle misure di decontribuzione, e in via generale di qualsiasi incentivo economico/contributivo, in quanto sono tenute per legge a trasferire tali benefici alle aziende utilizzatrici.

Infine, l'INPS ricorda che l’agevolazione è concessa nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Messaggio n. 1914-2021, nuovi chiarimenti sulle Agenzie di somministrazione

Ulteriori chiarimenti sull'utilizzo della decontribuzione Sud da parte delle Agenzie di somministrazione sono stati forniti con il Messaggio n. 1914 del 13 maggio 2021 che, a integrazione del precedente messaggio n. 1361 del 31 marzo, precisa che le Agenzie possono recuperare, per i rapporti di lavoro intercorrenti con utilizzatori ubicati nelle regioni del Mezzogiorno, le eventuali quote di decontribuzione attinenti all’esonero relative alle mensilità pregresse, valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <Incentivo>, l’elemento <ImportoArrIncentivo> e indicando gli importi dell’esonero per il periodo che va da ottobre 2020 a marzo 2021.

La valorizzazione del predetto elemento potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza delle mensilità da aprile 2021 a giugno 2021. I dati esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’INPS, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure, con il codice “L543”, avente il significato di “Arretrato Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020”.

Messaggio n. 2434-2021, nuovi chiarimenti sulle mensilità aggiuntive

Con il Messaggio n. 2434 del 28 giugno 2021, alla luce delle richieste pervenute all’Istituto dopo l'estensione della misura fino al 31 dicembre 2029 operata dalla legge di Bilancio 2021, l'INPS ha fornito nuovi chiarimenti riguardanti la possibilità di fruire della decontribuzione Sud anche sulle mensilità aggiuntive erogate nell’anno in corso.

In considerazione dell’ambito temporale di fruizione dell'agevolazione, individuabile nell’intero anno civile (ossia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021), spiega l'INPS, la decontribuzione può trovare applicazione indipendentemente dalla competenza temporale della maturazione dei ratei.

Pertanto, con specifico riferimento alla quattordicesima mensilità, si rappresenta che la decontribuzione Sud può trovare applicazione, nella percentuale prevista del 30%, anche per gli eventuali ratei maturati durante l’anno 2020, purché l’erogazione della mensilità aggiuntiva avvenga nell’anno in corso.

Messaggio n. 3065-2021, istruzioni operative per le imprese armatoriali

Con il Messaggio n. 3065 del 10 settembre 2021 l'INPS ha fornito nuovi chiarimenti sulla fruizione della decontribuzione Sud per le imprese armatoriali individuate dall’articolo 88 del decreto Agosto (decreto-legge n. 104/2020).

Nelle more dell'adozione del decreto attuativo dell'articolo 88, spiega l'Istituto, acquisiti i pareri del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, si è deciso di autorizzare l'accesso delle imprese armatoriali all'esonero contributivo previsto dall'articolo 27 del decreto-legge Agosto, stabilendo che il beneficio contributivo dovrà essere successivamente oggetto di compensazione con la decontribuzione al 100% una volta operativa la nuova normativa.

Alla riduzione contributiva possono accedere le imprese armatoriali di unità o navi iscritte nei Registri nazionali (quindi battenti bandiera italiana) che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché quelle adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

L'agevolazione è riconosciuta con riferimento ai marittimi imbarcati esclusivamente su navi che risultino iscritte, alla data del 1° ottobre 2020, con riferimento all’esonero di cui all’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020, e alla data del 1° gennaio 2021, con riferimento all’esonero di cui all’articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021, nei compartimenti marittimi ubicati nelle aree svantaggiate individuate dal medesimo articolo 27 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2021.

Come già indicato nelle circolari n. 122/2020 e n. 33/2021, i datori di lavoro interessati che intendono fruire dell’agevolazione devono esporre fino al mese dicembre 2021 i lavoratori marittimi per i quali spetta l’agevolazione, valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Photo credit: Foto di Steve Buissinne da Pixabay