Lombardia - contributi ai familiari delle vittime della criminalita' - Lr n. 17-2015
Descrizione
Criteri e modalità per l’assegnazione di contributi ai familiari delle vittime della criminalità (art. 21, comma 1, della l.r. 17/2015).
Con Dds n. 308 del 21 gennaio 2016, pubblicato sul Bur n. 4 del 27 gennaio 2016, sono state approvate le modalità per la presentazione delle domande.
Sono destinatari del contributo per l’assistenza legale il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle, degli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, nonché degli altri soggetti deceduti, vittime della criminalità, che, al momento del decesso del congiunto, avevano stabilito la residenza in Lombardia, a condizione che la medesima permanga anche al momento della presentazione della domanda.
Ai familiari, come sopra individuati, che, al momento del decesso, erano conviventi con il soggetto deceduto o che da lui ricevevano un assegno alimentare, è riconosciuto altresì un contributo per emergenze economiche.
Il contributo non è concesso se il soggetto deceduto:
- a) abbia riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale sia stata applicata una pena detentiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione;
- b) sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione;
- c) sia stato sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero misure di sicurezza;
- d) non aveva la residenza sul territorio della Regione Lombardia, al momento della commissione del reato che abbia causato il decesso.
Il contributo non è altresì concesso al familiare ed a tutti i componenti il nucleo familiare interessato dal contributo, che, al momento della presentazione della domanda, versino in una delle condizioni di cui alle precedenti lettere o che abbia procedimenti penali in corso per delitti non colposi.
Il contributo è riconosciuto, relativamente al singolo procedimento giudiziario, a tutela delle pretese risarcitorie, a rimborso delle spese e degli onorari sostenuti per la assistenza legale, nella misura dell’80% del loro importo e comunque nel limite massimo complessivo di € 20.000.
Il contributo può essere richiesto, relativamente alle spese e agli onorari sostenuti per l’assistenza legale, in ogni fase e grado del procedimento giudiziario. Il contributo è riconosciuto se il valore dell’attestazione ISEE, in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, non sia superiore ad € 30.000.
Il contributo non è riconosciuto qualora altri soggetti, pubblici o privati, lo abbiano corrisposto per lo stesso titolo ovvero qualora il richiedente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Ai familiari che, al momento del decesso, erano conviventi con il soggetto deceduto o che da lui ricevevano un assegno alimentare, è riconosciuto un contributo per emergenze economiche destinato al pagamento delle spese volte a soddisfare i bisogni primari quali, a titolo esemplificativo, il vitto, l’alloggio, il vestiario, le spese mediche, le spese scolastiche, nella misura dell’80% delle stesse, opportunamente motivate e documentate. Tale contributo è comunque riconosciuto nel limite massimo complessivo di € 20.000.
Il contributo è riconosciuto se il valore dell’attestazione ISEE, in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, non sia superiore ad € 30.000.
Le modalità per la presentazione della domanda di contributo, la relativa modulistica e la documentazione da allegare, sono stabilite con decreto del dirigente della struttura competente, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).
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Con Dds n. 308 del 21 gennaio 2016, pubblicato sul Bur n. 4 del 27 gennaio 2016, sono state approvate le modalità per la presentazione delle domande. La domanda di contributo può essere consegnata tramite:
- Servizio postale, indirizzando a Regione Lombardia – Direzione Generale Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione – Struttura Sicurezza urbana e Immigrazione - Palazzo Lombardia - Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano. Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Domanda per l’assegnazione di contributi ai familiari delle vittime della criminalità (art. 21, comma 1, della l.r. 17/2015)”.
- Posta Elettronica Certificata (PEC), indirizzando al seguente indirizzo: sicurezza@pec.regione.lombardia.it. Sia la domanda, debitamente sottoscritta, che tutti gli allegati, devono essere inoltrati in formato PDF. Nell’oggetto dell’e-mail deve essere riportata la seguente dicitura: “Domanda per l’assegnazione di contributi ai familiari delle vittime della criminalità (art. 21, comma 1, della l.r. 17/2015)”.
- Consegna a mano al Protocollo Generale della Giunta Regionale della Lombardia – Palazzo Lombardia, via Restelli 2, 20124 - Milano oppure presso gli Sportelli delle sedi territoriali regionali.
La domanda di contributo può essere presentata una sola volta da parte di un solo familiare.
Qualora nel corso dell’attività istruttoria, a cura della competente struttura regionale, la domanda e la relativa documentazione risultino incomplete o insufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti in relazione a ciascuna tipologia di contributo, la stessa struttura ne dà comunicazione al soggetto richiedente, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge 241/1990 e dell’art. 6, comma 1, lett. d), della l.r. 1/2012 o dell’art. 10 bis della legge 241/1990.
Il soggetto richiedente può, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, inviare rettifiche ed integrazioni. Decorso inutilmente tale termine, la domanda non è accolta.
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