Emilia-Romagna: ripristino della funzionalita' di immobili a uso abitativo danneggiati da tromba d'aria 30 aprile 2014 a Castelfranco Emilia e Nonantola
Descrizione
Bando per la concessione di contributi per gli interventi di ripristino della funzionalità degli immobili ad uso abitativo danneggiati dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014 verificatasi nei Comuni di Castelfranco Emilia e Nonantola, in provincia di Modena.
Con Ordinanza n. 5 del 17 maggio 2016, pubblicata sul Bur n. 143 del 17 maggio 2016, è stata approvata l'assegnazione e liquidazione ai Comuni di Castelfranco Emilia e Nonantola, a titolo di saldo, delle somme a copertura dei contributi di cui al bando in oggetto.
Beneficiari
Possono presentare domanda:
- i proprietari delle abitazioni danneggiate;
- l’amministratore condominiale o un condomino delegato all’uopo dagli altri condomini per le parti comuni danneggiate di un immobile; alla domanda deve essere allegato il verbale dell’assemblea condominale o l’atto di delega dei condomini che deve contenere anche l'espressa autorizzazione all'utilizzo del conto corrente del delegato;
- i proprietari dei beni mobili ubicati in abitazioni danneggiate;
- i proprietari dei beni mobili registrati.
Interventi ammissibili
Sono ammissibili a contributo i danni alle parti strutturali, non strutturali e agli impianti dell’abitazione principale; i danni alle parti strutturali, non strutturali ed agli impianti costituenti parti comuni di un immobil; i danni ai beni mobili registrati conseguenti alla tromba d'aria del 30 aprile 2014
Risorse finanziarie
Gli oneri per far fronte alla copertura dei contributidi cui al bando in oggetto sono stimati in 1.670.000 euro, cui la Regione provvederà a valere sulla somma di 50.000.000 euro stanziati per il bando per la concessione di contributi per gli interventi di ripristino della funzionalità degli immobili ad uso abitativo danneggiati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 e dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014, di cui all'Ordinanza 2/2014.
Danni alle abitazioni principali e ai beni mobili ivi ubicati e importo dei contributi
Per i danni all’abitazione il contributo è riconosciuto, comunque entro il massimale di € 85.000, nella misura del 100% applicata sul minor valore tra:
- l’importo dei danni riportati nella scheda di segnalazione B (sezione totale danni ai beni immobili), con una tolleranza in aumento del 10% sull’importo totale segnalato;
- l’importo indicato nella perizia asseverata, da presentare ai sensi dell’articolo 8 solo in caso di danni segnalati per importi superiori a € 15.000; ove alla data di presentazione della domanda di contributo sia già stata sostenuta la spesa per la riparazione totale dei danni e questa sia pari o inferiore a € 15.000 non è necessaria la perizia asseverata;
- la spesa effettivamente sostenuta per il ripristino, IVA inclusa.
Nel massimale di € 85.000 sono ricomprese eventuali spese per prestazioni professionali, ammissibili a contributo entro il 10%, oneri riflessi inclusi, dell’importo lavori per i quali tali prestazioni siano necessarie in base alla normativa vigente in materia di edilizia.
Per i beni mobili danneggiati/distrutti, il contributo è riconosciuto, comunque entro il massimale di € 15.000, nella misura del 100% applicata sul minor valore tra:
- l’importo riportato nella scheda di segnalazione B (sezione beni mobili), con una tolleranza in aumento del 10% sull’importo totale segnalato;
- la spesa effettivamente sostenuta, IVA inclusa, per il ripristino o l’acquisto di beni equivalenti a quelli distrutti o danneggiati e non riparabili;
- un importo parametrico, entro il massimale di € 15.0000, determinato, in base al numero e alla tipologia dei locali distrutti, e calcolato in: € 5.000,00 per la cucina o, in alternativa, € 6.000 per la sala con angolo cottura, € 2.000 per le camere e il salotto fino ad un massimo di 3, € 1.000 per il bagno fino a un massimo di 2, € 2.000 per eventuali pertinenze (es.: garage, cantina, lavanderia) e limitatamente ad una sola di esse.
Dal minor valore di cui ai commi precedenti sono decurtati eventuali indennizzi assicurativi. Il contributo, pertanto, è riconosciuto nella misura del 100% del minor valore, al netto degli
indennizzi assicurativi, e non può comunque superare il massimale di € 85.000 per i danni all’abitazione e di € 15.000 per i danni ai beni mobili. La somma del contributo spettante e dell’indennizzo assicurativo non può superare l’importo del danno subito. Ove l’indennizzo assicurativo sia stato già percepito alla data di presentazione della domanda di contributo, a quest’ultima devono essere allegate la quietanza liberatoria e la relazione di perizia della Compagnia di assicurazioni. L’eventuale riconoscimento del contributo per la parte eccedente il massimale di € 85.000 e fino al 100% della stessa è rinviato ad un eventuale successivo provvedimento.
Danni alle parti comuni di un immobile e importo del contributo
Per i danni alle parti comuni, il contributo è riconosciuto, comunque entro il massimale di € 85.000, nella misura del 100% applicata sul minor valore tra:
- l’importo dei danni con una tolleranza in aumento del 10% sull’importo totale segnalato;
- l’importo indicato nella perizia asseverata, da presentare solo in caso di danni segnalati per importi superiori a € 15.000; ove alla data di presentazione della domanda di contributo sia già stata sostenuta la spesa per la riparazione totale dei danni e questa sia pari o inferiore a € 15.000, non è necessaria la perizia asseverata;
- la spesa effettivamente sostenuta per il ripristino, IVA inclusa.
Nel massimale di € 85.000 sono ricomprese eventuali spese tecniche e per prestazioni professionali, ammissibili a contributo entro il 10%, oneri riflessi inclusi, dell’importo lavori per i quali tali prestazioni sono necessarie in base alla normativa vigente in materia di edilizia. Dal minor valore di cui al comma 2 sono decurtati eventuali indennizzi assicurativi. Il contributo, pertanto, è riconosciuto nella misura del 100% del minor valore, al netto degli indennizzi assicurativi, e non può comunque superare il massimale di € 85.000. La somma del contributo spettante e dell’indennizzo assicurativo non può superare l’importo del danno subito. Ove l’indennizzo assicurativo sia stato già percepito alla data di presentazione della domanda di contributo, a quest’ultima devono essere allegate la quietanza liberatoria e la relazione di perizia della Compagnia di assicurazioni
L’eventuale riconoscimento del contributo per la parte eccedente il massimale di € 85.000 e fino al 100% della stessa è rinviato ad un eventuale successivo provvedimento.
Danni ai beni mobili registrati e importo del contributo
Per i danni ai beni mobili registrati conseguenti alla tromba d'aria del 30 aprile 2014, il contributo è riconosciuto, entro il massimale di € 25.000 per ciascun bene mobile registrato, nella misura del 100% del minor valore tra:
- l’importo riportato nella scheda di segnalazione B (sezione beni mobili registrati) con una tolleranza in aumento del 10 % sull’importo segnalato;
- la spesa sostenuta, IVA inclusa, per l’acquisto di un bene equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, ovvero la spesa sostenuta per la riparazione, IVA inclusa;
- il valore commerciale del bene alla data dell’evento calamitoso secondo il listino ufficiale Eurotax Giallo del mese di Aprile 2014. Nel caso di beni immatricolati in date antecedenti l’ultima di riferimento del listino ufficiale Eurotax Giallo, la quotazione del bene verrà calcolata decurtando per ogni anno il decremento di valore indicato per gli ultimi 2 anni disponibili del listino fino a una soglia minima di 1000 euro o, se il valore riferito all’ultimo anno disponibile sia inferiore a 1000 euro, la quotazione che verrà considerata sarà pari al valore inferiore a 1.000 euro. Nel caso in cui non sia prevista la quotazione Eurotax Giallo si farà riferimento a listini specializzati o, in mancanza di questi, alle perizie conservative che dovranno essere presentate dal richiedente.
Perizia asseverata
Per i danni alle abitazioni e alle parti comuni di un immobile di importo superiore ad € 15.000, alla domanda di contributo deve essere allegata la perizia asseverata da un professionista iscritto in apposito albo; ove alla data di presentazione della domanda di contributo sia già stata sostenuta una spesa totale pari o inferiore a € 15.000, non è necessaria la perizia asseverata.
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Con Ordinanza n. 3 del 28 aprile 2016, pubblicata sul Bur n. 122 del 28 aprile 2016, è stata approvata la direttiva disciplinante i criteri, l’entità e le modalità per il riconoscimento dei contributi di cui al bando in oggetto.
Danni alle unità immobiliari non adibite, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo e danni ai beni mobili danneggiati o distrutti ivi ubicati
La percentuale del 100%, per la determinazione del contributo, è ridotta al 50% con la precisazione che:
- per le abitazioni, non si applica il massimale di € 85.000;
- per i beni mobili resta fermo il massimale di € 15.000.
Danni ad abitazioni, ai beni mobili ivi ubicati, e alle parti comuni danneggiate di un immobile in conseguenza della tromba d'aria del 30 aprile 2014 e - alla data di tale evento - inagibili in conseguenza del sisma del maggio 2012.
Divieto di cumulo dei contributi. Nel caso in cui alla data del sisma del 20 e 29 maggio 2012:
- l’unità immobiliare fosse adibita ad abitazione principale del proprietario o del terzo o di eventuali eredi del proprietario e quest’ultimo sia deceduto dopo aver presentato la scheda di segnalazione del danno o la domanda di contributo, si applica l’articolo 4 della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 14/2014 e, in caso di eventuale eccedenza del massimale di € 85.000, si applica l’articolo 5 della presente direttiva;
- l’abitazione non fosse adibita ad abitazione principale di eventuali eredi del proprietario eventualmente deceduto dopo aver presentato la scheda di segnalazione danni o la domanda di contributo, si applica l’articolo 4 della presente direttiva; - l’unità immobiliare non fosse adibita ad abitazione principale del proprietario o di un terzo, si applica l’articolo 2 della presente direttiva.
Per i danni alle parti comuni danneggiate di un immobile si applica l’articolo 5 di tale direttiva e, in caso di eventuale eccedenza del massimale di € 85.000 si applica l’articolo 5 della presente direttiva.
Decesso del proprietario dell’abitazione danneggiata e/o dei beni mobili danneggiati ivi ubicati: Nel caso previsto all’articolo 1, comma 7, lettera b), della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 14/2014 ovvero di danni all’abitazione e ai beni mobili ivi ubicati il cui proprietario sia deceduto dopo la presentazione della scheda di segnalazione danni o della domanda di contributo, quest’ultimo è riconosciuto agli eredi - per i quali l’abitazione danneggiata non si configuri alla data dell’evento calamitoso come abitazione principale - nella misura del 50% e secondo le disposizioni di cui all’articolo 2 della presente direttiva.
Contributo per i danni alle abitazioni principali e alle parti comuni di un immobile eccedente il massimale di € 85.000: Nei casi previsti all’articolo 4, comma 7, e all’articolo 5, comma 6, della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 14/2014 il contributo per la parte eccedente il massimale di € 85.000 è riconosciuto, applicando un’aliquota percentuale progressiva su ogni scaglione della parte eccedente, come di seguito specificato:
- per la parte eccedente € 85.000 e fino a € 200.000, aliquota del 70%;
- per la parte eccedente € 200.000 e fino a € 300.000, aliquota del 80%;
- per la parte eccedente € 300.000, aliquota del 90%.
La domanda dev'essere inviata entro il 15 gennaio 2015 sotto forma di autocertificazione al Comune nel cui territorio sono ubicati i beni immobili e i beni mobili danneggiati o erano presenti alla data degli eventi calamitosi i beni mobili registrati tramite PEC, consegna a mano o spedizone a mezzo posta.
I Comuni provvedono entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo alla relativa istruttoria.
Per ulteriori informazioni consultare i Links.
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Con Ordinanza n. 3 del 28 aprile 2016, pubblicata sul Bur n. 122 del 28 aprile 2016, è stata approvata la direttiva disciplinante i criteri, l’entità e le modalità per il riconoscimento dei contributi di cui al bando in oggetto.