Lombardia: contributi per edifici e unita' immobiliari a uso abitativo danneggiati da eventi sismici 20 e 29 maggio 2012
Descrizione
Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (Esito B - C).
Possono accedere al contributo il proprietario, i titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari o l’usufruttuario dell’immobile oggetto di richiesta.
Possono altresì accedere al contributo, disciplinato dall'Ordinanza, gli acquirenti (persone fisiche o persone giuridiche) di immobili danneggiati dagli eventi sismici per i quali non è stato precedentemente ottenuto altro contributo, di cui alla presente Ordinanza, sullo stesso immobile.
Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 20 o del 29 maggio 2012, è concesso un contributo per la riparazione, il rafforzamento locale delle strutture e delle parti comuni dell’edificio in cui è presente almeno un’unità immobiliare per la quale sussistano le seguenti caratteristiche:
- assenza di certificazione comunale di inagibilità precedente alla data del sisma
- non deve essere stata accatastata come collabente precedentemente alla data del sisma, né doveva essere fatiscente, insicura e degradata per mancata o carente manutenzione, e quindi non utilizzabile a fini abitativi o produttivi
- destinata, alla data del 20 o 29 maggio 2012, ad abitazione dei soggetti indicati all’art. 1 bis o di affittuari con contratto di locazione registrato in data antecedente al sisma o di comodatari
- oggetto di ordinanza comunale di inagibilità temporanea (totale o parziale), recuperabile con misure di pronto intervento.
Il costo ammissibile a contributo si ottiene come il minore importo tra:
- il costo dell’intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del Prezzario delle Opere Pubbliche di Regione Lombardia, e/o in base al Prezzario ANCE delle Opere Edili della provincia di Mantova o di Cremona, validato dalle rispettive Camere di Commercio, ovvero, in assenza di una quotazione sui citati prezzari, in base al Prezzario della Regione Emilia Romagna o, in mancanza, dall’analisi dei prezzi come disciplinato dall’art. 32 comma 2 del dPR n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell’IVA se non recuperabile;
- l’importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di 370 euro/mq più IVA, se non recuperabile, per la superficie complessiva dell’unità immobiliare fino a 120 mq. Per le superfici superiori a 120 mq e fino a 200 mq. il costo convenzionale si riduce a 200 euro/mq più IVA, se non recuperabile, ed ulteriormente a 100 euro a mq più IVA, se non recuperabile, per le superfici eccedenti i 200 mq.
Nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttive non si applicano le riduzioni del costo convenzionale per le classe di superfici.
Il contributo per le spese tecniche (comprensive di IVA se non detraibile) è riconosciuto nel costo dell’intervento sino a un massimo del 10% dell’importo dei lavori (comprensivi di
IVA se non detraibile) ammessi a contributo. Le spese tecniche includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi per la redazione delle perizie giurate, del progetto di ripristino, i costi di progettazione, di direzione lavori, il collaudo e coordinamento per la sicurezza ovvero i professionisti coinvolti.
Gli eventuali compensi degli amministratori di condominio sono riconosciuti nel limite massimo del:
- 2% del costo delle opere ammissibili, per interventi di importo fino a 200.000 Euro;
- 1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 200.000 Euro, fino a 500.000 Euro;
- 1% del costo delle opere ammissibili per interventi di importo superiore a 500.000 Euro.
A tali compensi va aggiunta l’IVA se non recuperabile.
L’entità del contributo per l’intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.
I contributi sono destinati per almeno il 60% alla riparazione dei danni e al rafforzamento locale e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse.
Le domande devono essere presentate entro il 30 novembre 2014.
Le opere di riparazione e di miglioramento sismico sono attuate con intervento diretto e la presentazione della domanda, completa dei documenti e delle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente costituisce, nei casi che ricorrono, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della legge n.122/2010, nonché deposito del progetto delle opere strutturali.
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