Emilia-Romagna: contributi a privati per i danni conseguenti alle eccezionali nevicate di febbraio 2012
Descrizione
Bando per la concessione di contributi a soggetti privati per i danni conseguenti alle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nei comuni delle province di Forlì-Cesena e Rimini.
Con Deliberazione dirigenziale n. 1331 del 14 settembre 2015, pubblicata sul Bur n. 19 del 27 gennaio 2016, sono stati prorogati i termini per l'ultimazione dei lavori.
Finalità
Contributi per le unità immobiliari adibite alla data dell’evento calamitoso ad abitazione principale del proprietario o di un terzo, come specificato all’articolo 3, distrutte o danneggiate, ivi comprese le abitazioni rurali, e per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale ubicati nei comuni delle province di Forlì-Cesena e Rimini.
Beneficiari
Possono presentare domanda di accesso ai contributi:
- il proprietario dell’unità immobiliare distrutta o danneggiata adibita alla data dell’evento calamitoso ad abitazione principale dello stesso proprietario o di un terzo;
- l’amministratore condominiale o, in assenza di questi, da un condomino all’uopo delegato da altri condomini per le parti comuni danneggiate.
Contributo per l’abitazione principale distrutta
Il contributo è concesso fino al 80% della spesa sostenuta per la ricostruzione, la nuova costruzione o l’acquisto di altra unità abitativa nello stesso o in un altro Comune, nel limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, pari ad Euro 1.032,91 moltiplicato per la superficie complessiva (Sc) non superiore a quella distrutta e comunque non superiore a 120 metri quadrati. Qualora il costo effettivo per la ricostruzione, la costruzione o l’acquisto di una nuova unità abitativa principale sia inferiore, la percentuale, entro il limite dell’80%, si applica al costo effettivo, IVA inclusa, al netto di eventuali contributi e/o eventuali indennizzi corrisposti allo stesso titolo da parte rispettivamente di enti pubblici e Compagnie di assicurazioni. Per la demolizione dell’unità abitativa non recuperata e per lo smaltimento delle relative macerie è concesso, altresì, un contributo fino al 80% della spesa sostenuta, IVA inclusa, al netto di eventuali contributi e/o eventuali indennizzi corrisposti allo stesso titolo da parte rispettivamente di enti pubblici e Compagnie di assicurazioni e comunque entro il limite di Euro 10.000. Il contributo di cui al presente articolo è concesso solo per l’abitazione principale del proprietario. La percentuale del 80% stabilita potrebbe subire anche una significativa riduzione in relazione al numero complessivo delle domande presentate ed ammissibili a contributo e risorse finanziarie complessivamente disponibili
Contributo per l’abitazione principale danneggiata
Sono ammissibili a contributo unicamente le spese finalizzate al ripristino dei seguenti elementi strutturali e di finitura strettamente connessi agli interventi strutturali e degli impianti tecnologici dell’unità immobiliare danneggiata:
- manto di copertura;
- solaio di copertura;
- murature;
- impianti tecnologici (termico, elettrico, idraulico/fognario)
Il contributo è concesso fino al 80% delle spese di ripristino, IVA inclusa, al netto della franchigia di Euro 2.600 e di eventuali contributi e/o eventuali indennizzi corrisposti allo stesso titolo da parte rispettivamente di enti pubblici e Compagnie di assicurazioni e comunque non oltre l’importo di Euro 30.000. Tra le spese sono ricomprese quelle per prestazioni tecniche (es. progettazione, direzione lavori), ammissibili a contributo entro il 10%, oneri riflessi inclusi, dell’importo lavori unicamente qualora tali prestazioni siano necessarie in base alla normativa vigente in materia di edilizia. Il contributo di cui al presente articolo, qualora il proprietario non lo richieda o non ne abbia titolo per la sua abitazione principale distrutta o danneggiata, è concesso per una sola unità immobiliare danneggiata del proprietario, costituente abitazione principale del terzo. La percentuale del 80% stabilita nella presente direttiva potrebbe subire anche una significativa riduzione in relazione al numero complessivo delle domande presentate ed ammissibili a contributo e risorse finanziarie complessivamente disponibili.
Contributo per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale
Sono ammissibili a contributo unicamente le spese finalizzate al ripristino dei seguenti elementi strutturali e di finitura strettamente connessi agli interventi strutturali e degli impianti tecnologici, costituenti parti comuni dell’edificio:
- manto di copertura;
- solaio di copertura;
- murature;
- impianti tecnologici (termico, elettrico, idraulico/fognario).
Il contributo è concesso fino al 80% delle spese di ripristino, IVA inclusa, al netto della franchigia di Euro 2.600 e di eventuali contributi e/o eventuali indennizzi corrisposti allo sesso titolo da parte rispettivamente di enti pubblici e Compagnie di assicurazioni, e comunque non oltre l’importo di Euro 30.000. Tra le spese sono ricomprese quelle per prestazioni tecniche (es.progettazione, direzione lavori), ammissibili a contributo entro il 10%, oneri riflessi inclusi, dell’importo lavori unicamente qualora tali prestazioni siano necessarie in base alla normativa vigente in materia di edilizia. La percentuale del 80% stabilita potrebbe subire anche una significativa riduzione in relazione al numero complessivo delle domande presentate ed ammissibili a contributo e risorse finanziarie complessivamente disponibili. Il presente articolo si applica anche per i danni a parti comuni di edifici residenziali in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo.
Le domande devono essere inviate entro il 30 settembre 2014 al Comune in cui è ubicato l’immobile distrutto o danneggiato.
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Con Deliberazione dirigenziale n. 138 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul Bur n. 34 del 23 febbraio 2015, sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande. La nuova scadenza è fissata al 25 marzo 2015.
Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo, i Comuni effettuano la relativa istruttoria.
Per ulteriori informazioni consultare i Links.
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Con Deliberazione dirigenziale n. 138 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul Bur n. 34 del 23 febbraio 2015, sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande.
Con Deliberazione dirigenziale n. 1323 del 14 settembre 2015, pubblicata sul Bur n. 255 del 7 ottobre 2015, sono indicate la determinazione percentuale per il calcolo del contributo assegnabile e il riparto delle risorse finanziarie.