Lombardia: contributi per il rinnovo del parco taxi con vetture ecologiche - Anno 2013
Descrizione
Bando di assegnazione dei contributi per il rinnovo del parco taxi con vetture ecologiche a bassi livelli di emissioni.
Sono destinatari del contributo regionale in conto capitale, coloro che siano titolari di licenza taxi - singoli o associati nelle forme previste dall’art. 7 della legge n. 21/92 - alla data di presentazione della richiesta di cofinanziamento. La licenza deve essere stata rilasciata da uno dei Comuni della Regione Lombardia.
Ai sensi dell’art. 27, comma 6, della l.r. n. 6/2012, i titolari di licenza non devono aver goduto, dei contributi in oggetto, per la medesima tipologia di intervento, nei precedenti tre anni a decorrere dalla data di immatricolazione dell’autovettura da adibire al servizio taxi o dalla data di fatturazione per l’intervento relativo alla predisposizione delle autovetture taxi a favore dei soggetti portatori di handicap.
Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
- acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno euro 5, a trazione ibrida ricaricabile da rete elettrica o a trazione elettrica, attraverso l’assegnazione del contributo nella misura del 50% del costo di fatturazione al netto dell’imposta sul valore aggiunto e per un massimo di € 15.000; le autovetture devono essere state immatricolate nel periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 gennaio 2014;
- acquisto di autovetture di almeno 7 posti nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno euro 5, a trazione ibrida elettrica o alimentate esclusivamente a metano, o con doppia alimentazione benzina/ metano, benzina/gpl, attraverso l’assegnazione del contributo nella misura del 25% del costo di fatturazione al netto dell’imposta sul valore aggiunto e per un massimo di € 8.000; le autovetture devono essere state immatricolate nel periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 gennaio 2014;
- acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno euro 5, a trazione ibrida elettrica, attraverso l’assegnazione del contributo nella misura del 25% del costo di fatturazione al netto dell’imposta sul valore aggiunto e per un massimo di € 6.000; le autovetture devono essere state immatricolate nel periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 gennaio 2014;
- acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno euro 5, alimentate esclusivamente a metano, o con doppia alimentazione benzina/metano, benzina/gpl, attraverso l’assegnazione del contributo nella misura del 20% del costo di fatturazione al netto dell’imposta sul valore aggiunto e per un massimo di € 5.000; le autovetture devono essere state immatricolate nel periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 gennaio 2014;
- predisposizione delle autovetture taxi a favore dei soggetti portatori di handicap, attraverso l’assegnazione del contributo nella misura del 75% del costo di fatturazione al netto dell’imposta sul valore aggiunto; la fattura deve essere stata emessa nel periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 gennaio 2014.
L’entità del contributo regionale per l’acquisto di autovetture di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 è calcolata sul valore del costo del veicolo base, presente in fattura, comprensivo dei soli optional, se espressamente indicati, relativi a dispositivi atti a garantire la sicurezza del conducente e dei clienti, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
L’entità del finanziamento regionale per gli interventi di trasformazione e predisposizione delle autovetture, di cui al punto 5 è pari al 75% del costo di fatturazione, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un’impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa nello Stato membro interessato. Qualora l’importo complessivo dell’aiuto concesso nel quadro di una misura d’aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d’aiuto non può beneficiare dell’esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale.
In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura d’aiuto né al momento della concessione dell’aiuto né in un momento successivo.
Le domande devono essere presentate online dalle ore 12.00 del 26 novembre 2013 e fino alle ore 12.00 del 28 febbraio 2014 o prima di detta data in caso di comunicazione di esaurimento delle risorse all’indirizzo https:\\gefo.servizirl.it\.
Il personale degli uffici di Finlombarda S.p.a. procede all’istruttoria delle domande pervenute.
Per maggiori informazioni consultare i Links.