Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo
Lo Strumento fa parte della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e rientra tra gli strumenti di sostegno alle politiche esterne dell'Unione.
Programmi
Con lo strumento l'Ue può finanziare:
- a) programmi geografici miranti a sostenere la cooperazione allo sviluppo con i paesi in via di sviluppo che figurano nell'elenco dei beneficiari di APS stabilito dall'OCSE/DAC, eccettuati:
i) i paesi firmatari dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, escluso il Sud Africa;
ii) i paesi che possono beneficiare del Fondo europeo di sviluppo;
iii) i paesi ammissibili ai finanziamenti dell'Unione a titolo dello strumento europeo di vicinato istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Strumento europeo di vicinato);
iv) beneficiari ammissibili ai finanziamenti dell'Unione a titolo dello strumento di assistenza preadesione istituito dal regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; - b) i programmi tematici su beni pubblici e sfide globali connessi allo sviluppo e sul sostegno alle organizzazioni della società civile e alle autorità locali nei paesi partner ai sensi della lettera a) del presente paragrafo, i paesi ammissibili ai finanziamenti dell'Unione a titolo degli strumenti di cui alla lettera a), punti i), ii) e iii), del presente paragrafo, nonché i paesi e i territori che rientrano nell'ambito di applicazione della decisione 2013/755/UE del Consiglio;
- c) un programma panafricano a sostegno del partenariato strategico tra l'Africa e l'Unione, comprese modifiche e aggiunte successive, per coprire le attività di natura transregionale, continentale o mondiale in e con l'Africa.
Principi generali
Per l'attuazione dello strumento è adottato un approccio differenziato tra i paesi partner atto a garantire una cooperazione specifica e su misura che tenga conto, per ciascun paese:
- a) delle proprie esigenze, sulla base di criteri quali la popolazione, il reddito pro capite, l'estensione della povertà, la ripartizione del reddito e il livello di sviluppo umano;
- b) della propria capacità di generare risorse finanziarie e di accedervi e della capacità di assorbimento;
- c) dei propri impegni e delle prestazioni, sulla base di criteri e indicatori quali i progressi a livello politico, economico e sociale, la parità di genere, i progressi in materia di buon governo e diritti umani, e l'assorbimento efficace dell'aiuto, in particolare il modo in cui un paese sfrutta risorse limitate ai fini dello sviluppo, cominciando dalle proprie;
- d) dell'impatto potenziale dell'assistenza dell'Unione nei paesi partner.
Il processo di assegnazione delle risorse dà priorità ai paesi più bisognosi, in particolare quelli meno sviluppati, quelli a basso reddito e quelli in situazioni di crisi, post crisi, fragilità e vulnerabilità.
Si tiene conto di criteri quali l'indice di sviluppo umano, l'indice di vulnerabilità economica e altri indici pertinenti, anche per misurare la povertà e la disuguaglianza interne, al fine di sostenere l'analisi e l'individuazione dei paesi più bisognosi.
Risorse
La dotazione finanziaria per l'esecuzione del regolamento per il periodo 2014-2020 è pari a 19.661.639.000 euro.
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.
Photo credit: European Parliament via Foter.com / CC BY-NC-ND