Ministero Salute: Fondo per l'emergenza avicola
Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi dell'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
A favore delle imprese agricole di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2014, operanti nel settore avicolo, danneggiate dalle epidemie di influenza aviaria, possono essere concessi i seguenti aiuti:
- a) interventi previsti dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, per favorire la ripresa economica e produttiva, i quali saranno finanziati con i fondi previsti dall’art. 2, comma 1, del presente decreto;
- b) interventi di prevenzione e di miglioramento della biosicurezza, stabiliti dalle regioni ad alto rischio, secondo le condizioni e le modalità indicate nel comma 3, ultimo periodo, e comma 3 -bis , dell’art. 4, del presente decreto.
Sono escluse dalle suddette compensazioni le tipologie di danno ammissibili ai sostegni di mercato di cui all’art. 220 del regolamento (CE) n. 1308/2013, conseguenti ai focolai di influenza aviaria verificatisi a partire dal 1° aprile 2016.
Gli interventi di cui al punto a) sono riservati alle imprese avicole che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio mancato reddito ai sensi del Piano assicurativo agricolo 2017, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 30 dicembre 2016.
Le risorse di cui all’art. 2, comma 1 del decreto (vedi Links) sono destinate prioritariamente alle imprese ubicate nelle aree con maggiore densità di allevamenti.
Le risorse di cui all’art. 2, comma 2 del decreto (vedi Links) sono destinate esclusivamente al finanziamento delle attività di cui ai seguenti punti da a) a h), che sono prioritarie per il rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione dell’influenza aviaria:
- a) incremento della sorveglianza passiva sulla popolazione domestica e selvatica;
- b) attività di simulazione in campo;
- c) adozione di un programma di sorveglianza nei volatili domestici e nei selvatici, predisposto, sulla base del rischio, dal Ministero della salute con il supporto tecnico dell’IZSVeCRN influenza aviaria e attuato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, che integri il Piano nazionale di sorveglianza per l’influenza aviaria per il 2018;
- d) raccolta e analisi di informazioni sull’ecologia dei volatili selvatici e sulla loro interazione con i volatili domestici per l’individuazione dei fattori di rischio di trasmissione della malattia, effettuate dall’IZSVe-CRN influenza aviaria;
- e) costituzione di adeguate scorte di materiali necessari per la gestione degli interventi in situazioni di epidemia quali, ad esempio, disinfettanti, Dispositivi di protezione individuali - DPI, materiali per l’esecuzione dei campionamenti;
- f) potenziamento e standardizzazione, anche attraverso l’attivazione di una rete interregionale, dei sistemi di abbattimento, distruzione, disinfezione e intervento nei focolai anche con la acquisizione di strutture mobili;
- g) stipula da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in forma associata, di contratti con aziende specializzate per il servizio di abbattimento, disinfezione e smaltimento degli animali da attivare ove necessario, i quali dovranno essere conformi, nel loro contenuto, ai criteri minimi di cui all’allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- h) interventi per il miglioramento della biosicurezza degli allevamenti avicoli nonché interventi a favore delle imprese agricole per gli oneri derivanti dalle misure di riduzione della densità degli allevamenti di tacchini, quali ad esempio la mancata autorizzazione di nuovi accasamenti, adottate nelle regioni ad alto rischio, in fase emergenziale, previo parere dell’IZSVe-CRN influenza aviaria, qualora gli stessi non siano compensati da aiuti dell’Unione europea.
Le risorse per il periodo 2018-2019 ammontano a 20 milioni di euro.
Le risorse sono ripartite sulla base delle richieste regionali che tengono conto dei danni subiti dalle imprese a seguito dell’adozione, da parte delle autorità competenti, di misure di protezione e sorveglianza contro l’influenza aviaria, che comportano limitazioni nella movimentazione degli animali e delle merci derivate nelle zone interessate, nonché della perdita di reddito dovuta a difficoltà di ripopolamento, a seguito di provvedimenti disposti dall’autorità sanitaria competente; al trasferimento delle risorse si provvede mediante le procedure di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 102 del 2004.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, sono dettagliate le disposizioni applicative degli interventi le relative informazioni, necessarie per la comunicazione alla Commissione europea del regime di aiuto, nonché le disposizioni necessarie a garantire la demarcazione con gli interventi finanziati ai sensi dell’art. 220 del regolamento (CE) n. 1308/2013.
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