Friuli Venezia Giulia: contributi per impianti energetici a biomassa legnosa - Lr n. 9-2007
Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, in attuazione dell’articolo 41 ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).
Il regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, al fine di promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili provenienti dalla foresta e dall'arboricoltura da legno specializzata, in attuazione dell’articolo 41 ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).
Beneficiari
I beneficiari del contributo sono soggetti di seguito elencati:
- a) imprese di utilizzazione boschiva;
- b) imprese di prima trasformazione del legno;
- c) aziende agricole;
- d) consorzi forestali;
- e) proprietari forestali.
Interventi ammissibili
Sono ammissibili a contributo:
- a) l’acquisto e la messa in opera di caldaie a biomassa legnosa di potenza termica nominale maggiore a 35 kW (> 35 kW) e inferiore a 100 kW (< 100 kW) e al servizio diretto dei bisogni del richiedente; sono incluse tutte le opere idrauliche e elettriche funzionali all’impianto termico;
- b) l’installazione di un sistema di telecontrollo dell’impianto a servizio dell’impianto finanziato;
- c) l’installazione di un container, esclusa l’edificazione di strutture in latero cemento, al fine di contenere l’impianto o come deposito della biomassa e a servizio dell’impianto finanziato.
Agevolazione
Il contributo viene concesso fino alla percentuale:
- a) dell’80% della spesa ammissibile per i soggetti pubblici;
- b) del 50% della spesa ammissibile per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a).
Non sono ammessi a contributo gli interventi con spesa ammissibile di importo complessivo inferiore a 15.000 euro.
I contributi sono concessi a titolo de minimis, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013.
Presentazione della domanda
Le domande devono essere presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno.