Lombardia - LR 31-2008, sostegno dell’agricoltura in aree montane

montagnaMisure a sostegno dell’agricoltura in aree montane (art. 24 della legge regionale n. 31-2008).

Misure

Le misure ammissibili a finanziamento sono le seguenti:

  • Misura 2.1 “Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole”,
  • Misura 2.2 “Miglioramento della produttività e funzionalità delle malghe",
  • Misura 2.3 “Riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero-caseario”.

Gli interventi possono essere realizzati in Lombardia nei Comuni montani indicati nell’Allegato A alla d.g.r. 8 maggio 2014 n. 1794 “Classificazione del territorio montano ai sensi dell’art. 3 della l.r. 15 ottobre 2007, n. 25”, riportati nell’Allegato 1 alle presenti Disposizioni Attuative (vedi Links).

Per quanto riguarda gli interventi di aziende ricadenti in Comuni non inclusi nell’ambito territoriale delle Comunità Montane, la competenza alla gestione della domanda è della Comunità Montana la cui sede è più vicina, percorrendo la viabilità ordinaria, a quella del Comune.

Nel caso di richiesta di contributi per l’acquisto di impianti, attrezzature, macchine, il centro aziendale del richiedente deve essere ubicato nel territorio sopra indicato.

Ogni richiedente può presentare solo una domanda all’anno per una sola misura.

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi iniziati prima della data di presentazione della domanda. I richiedenti, tuttavia, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della comunicazione di ammissione a finanziamento da parte della Comunità Montana. In tal caso l’amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.

I richiedenti possono avere sede legale fuori dal territorio regionale, fermo restando quanto indicato nel par. 3 “localizzazione degli interventi” e devono rientrare nella definizione di PMI, di cui all’allegato 1 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di stato di cui all’art. 107 par. 1 del Trattato né con i contributi finanziari degli Stati, inclusi quelli di cui all’art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013, né con altri contributi finanziari della Comunità, relativamente agli stessi costi ammissibili, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg. (UE) n. 702/2014, art. 14 e art. 17, né con aiuti de minimis nel settore della produzione primaria ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, o con aiuti de minimis ai sensi Reg. (UE) 1407/2013 relativamente agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg. (UE) n. 702/2014.

Contributo

L'aiuto viene concesso in forma di rimborso parziale delle spese sostenute dal richiedente, calcolato in percentuale sui costi sostenuti, nei limiti delle voci ammesse a finanziamento e con le modalità indicate nelle disposizioni attuative e nei bandi delle Comunità Montane.

Il contributo complessivo concedibile ad un beneficiario come sovvenzione diretta (conto capitale) è pari a un massimo di:

  • 40.000 euro per triennio per le Misure 2.1, 2.2, 2.3.3 e 2.3.4,
  • 80.000 euro per triennio per le Misure 2.3.1. e 2.3.2.

Tempi

Successivamente all’approvazione del primo riparto dell’anno, le Comunità Montane approvano il bando col quale stabiliscono, in relazione alle esigenze del proprio territorio, le misure attivate con le relative tipologie di intervento, il periodo per la presentazione delle domande, i criteri di selezione delle domande con i relativi punteggi di premialità.

Questi ultimi dovranno essere individuati sulla base dei seguenti criteri:

  • a) tipologia degli interventi richiesti;
  • b) comparto produttivo interessato dagli interventi;
  • c) caratteristiche del richiedente.

I bandi approvati devono essere trasmessi alla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura – almeno 10 giorni prima del termine di apertura della presentazione delle domande, per la verifica di conformità alle presenti disposizioni attuative.

Le domande ammissibili a finanziamento mantengono validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali inerenti l’applicazione delle disposizioni si rimanda a un successivo provvedimento del Dirigente della competente Struttura della Direzione Generale Agricoltura.

Photo credit: johnomason via Foter.com / CC BY

Organization
Regione Lombardia
Published
08 Nov 2016
Extent
Regionale
Sectors
Agricoltura
Aims
Ammodernamento, Innovazione, Sviluppo
Places to Invest
Europe, Italy, Lombardia
Tags
Aree montane, Agricoltura, Lr 31/2008