Emilia-Romagna: fondo per l'accesso alle abitazioni in locazione 2020
Description
Disposizioni per il funzionamento del Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione (L.R. n. 24/2001, artt. 38 e 39) – Anno 2020.
Con Deliberazione n. 1776 del 30 novembre 2020, pubblicata sul Bur n. 442 del 23 dicembre 2020, è stata approvata la ripartizione delle risorse del fondo in oggetto.
INTERVENTO 1) – CONTRIBUTI DIRETTI
Le risorse sono destinate a sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione ad uso abitativo in conseguenza della emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19.
Beneficiari: Possono fare richiesta i soggetti aventi ISEE compreso tra 0 e 3.000 €, nonché i soggetti che hanno subito un calo del reddito causato dell’emergenza COVID-19, con un limite di ISEE fino a 35.000 €.
INTERVENTO 2) – RINEGOZIAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE
Sono concessi contributi nel caso di rinegoziazione delle locazioni esistenti con riduzione dell’importo del canone oppure di modificazione della tipologia contrattuale, sempre con riduzione dell’importo del canone, ivi inclusa la stipula di nuovi contratti a canone concordato.
Beneficiari: Nuclei familiari aventi ISEE compreso tra 0 e 35.000 €, eventualmente rimodulabile dal Distretto/Comune nel caso in cui già disponga di propri regolamenti o protocolli per le rinegoziazioni.
Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello annuale specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT.
Risorse: 14.971.515,92
INTERVENTO 1) – CONTRIBUTI DIRETTI
Il contributo massimo elargibile, comunque, non superiore ad € 1.500, è pari ad una percentuale su 3 mensilità di canone in relazione al calo di reddito o fatturato registrato, e precisamente:
- calo >20% e <_40%: 40%
- calo >40% e <_70%: 70%
- calo >70%: 100%
INTERVENTO 2) – RINEGOZIAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE
Il contributo è erogato una tantum al locatore.
1) Riduzione dell’importo del canone di locazione libero (art. 2, comma 1) o concordato (art. 2, comma 3) o transitorio (art. 5) - Il contributo è pari:
- per i Comuni ATA: al 70% dell’importo della riduzione del canone, per un contributo massimo, comunque, non superiore a € 2.000;
- per i Comuni non ATA: al 50% dell’importo della riduzione del canone, per un contributo massimo, comunque, non superiore a € 1.500.
2) Riduzione dell’importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero (art. 2, comma 1) o transitorio (anche studenti) (art. 5) a concordato (art. 2, comma 3) - Il contributo è pari al 70% dell’importo della riduzione del canone calcolata sui primi 12 mesi, per un contributo massimo, comunque, non superiore a € 2.500.
3) Stipula di nuovo contratto concordato (art. 2, comma 3) per alloggi sfitti - Il contributo è pari al 50% del canone concordato per i primi 18 mesi, per un contributo massimo, comunque, non superiore a € 3.000. Il canone concordato mensile massimo ammesso è fissato in € 700. L’alloggio deve essere sfitto alla data di approvazione del presente bando
La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente o avente dimora nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione stesso.
È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare. Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell’anno, può essere presentata una sola domanda. Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.
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