Ministero Interno: Fondo vittime di reati violenti intenzionali
Description
Fondo per la concessione di indennizzi a favore delle vittime di reati dolosi violenti.
Ai sensi dell’art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall’art. 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167 possono accedere al Fondo le vittime di un reato doloso commesso con violenza alle persone e comunque del reato di cui all’art. 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 (percosse) e 582 (lesione personale), salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall’art. 583 del codice penale.
L'indennizzo in favore delle vittime è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali documentate, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in tal caso l'indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali.
Condizioni di accesso al Fondo:
- aver già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato salvo quest'ultimo sia rimasto ignoto o sia stato ammesso al gratuito patrocinio
- non aver concorso, anche colposamente, alla commissione del reato che ha cagionato il danno;
- non essere stato condannato con sentenza definitiva e non essere sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art.407 comma 2, lett. a), e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- non aver percepito, per lo stesso fatto delittuoso, somme erogate da soggetti pubblici o privati superiori a 5.000 euro.
L’importo dell’indennizzo è stato determinato per le diverse ipotesi dal Decreto Interministeriale del 31 agosto 2017, nella seguente misura:
- a) per il reato di omicidio, nell'importo fisso di euro 7.200, nonchè, in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nell'importo fisso di euro 8.200 esclusivamente in favore dei figli della vittima;
- b) per il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità, nell'importo fisso di euro 4.800;
- c) per i reati diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), fino a un massimo di euro 3.000 a titolo di rifusione delle spese mediche e assistenziali.
La domanda di indennizzo va presentata entro 60 giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita, ovvero dalla data del passsaggio in giudicato della sentenza penale (nell'ipotesi in cui l'imputato sia stato ammesso al gratuito patrocinio).
Chi è vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima dell'entrata in vigore della legge 122/2016 (23 luglio 2016) può presentare la domanda entro il termine di 120 giorni dalla data del 12 dicembre 2017 (entrata in vigore della legge 167/2017).
Qualora alla scadenza di detto termine non sia ancora disponibile la documentazione richiesta (copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all’art. 11 della legge n. 122, del 2016, ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l’autore del reato; la documentazione attestante l’infruttuoso esperimento dell’azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell’autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità) l’interessato può ugualmente produrre la domanda, con riserva di produrre la documentazione mancante, appena disponibile.
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