Ddl ricostruzione post-calamità: come funzioneranno i contributi ai privati?

Sisma 2016 - Photo credit: Foto di Angelo Giordano da PixabayIl Consiglio dei Ministri (CdM) ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge (DdL) sulla ricostruzione post-calamità, che definisce le procedure e le misure da adottare per la ricostruzione (privata e pubblica) dei territori colpiti da eventi calamitosi. Tra le novità principali rispetto a quanto avviene finora, la spinta verso un sistema assicurativo così da contenere gli impatti della ricostruzione sul bilancio dello Stato.

Decreto Ricostruzione: le novità su imprese e contributi

Dopo oltre cinque mesi di concertazione con Regioni e Comuni, il 5 dicembre il Governo ha dato il via libera definitivo al Ddl che ora è pronto ad andare in Parlamento. Si conclude in questo modo la prima fase dell’iter legislativo che mira a dotare l’Italia di un sistema unico della ricostruzione pronto ad operare in occasione di qualsiasi calamità (un terremoto, un'alluvione, una frana, etc.), in modo da ottimizzare i tempi e le risorse, prevedendo però quel tanto di flessibilità necessaria ad adattare procedure e misure alle peculiarità del territorio. 

In breve, si tratta di un testo di 27 articoli che danno vita ad una normativa generale sulla ricostruzione post calamità, omogenea per tutte le ricostruzioni, con l’obiettivo di snellire e accelerare le procedure, nonché velocizzare i tempi post-emergenziali.

Il Rapporto 2023 sulla ricostruzione del sisma Centro Italia

La squadra per la ricostruzione post-calamità

Per far ciò il Ddl prevede sempre la nomina di un Commissario straordinario alla ricostruzione - che può essere il governatore della Regione colpita (come vorrebbero le Regioni) oppure un tecnico con comprovata professionalità - a cui spettano compiti come:

  • l’adozione di un Piano generale pluriennale di interventi, incluso il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario;
  • il coordinamento degli interventi di ricostruzione degli immobili privati e pubblici; 
  • la gestione della contabilità speciale.

A sostenere il Commissario, ci sarà un pool di organismi. Da un lato è prevista una “Cabina di coordinamento per la ricostruzione" chiamata a coadiuvare il Commissario nella definizione del piano e nel monitoraggio dell'avanzamento dei processi di ricostruzione. Dall’altro viene istituito un organo tecnico a competenza intersettoriale denominato “Conferenza permanente”, che esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni e sul programma delle infrastrutture ambientali e che approva i progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali. 

Previsto anche un ruolo per Invitalia e Consip che possono intervenire nel processo di ricostruzione in veste di stazioni appaltanti.

Su tutto, vigila il Dipartimento di Casa Italia che esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio degli interventi di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi.

La ricostruzione privata

Il DdL prevede poi l'istituzione di due nuovi Fondi all'interno dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

  • un “Fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione”;
  • un “Fondo per la ricostruzione” alimentato dalle risorse che di volta in volta finanziano la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi calamitosi per i quali è dichiarato lo stato di ricostruzione.

Quest'ultimo è usato anche per sostenere la ricostruzione degli immobili privati di proprietà di famiglie o imprese, danneggiati in maniera lieve o grave dalla calamità.

Oltre a governare la ricostruzione del patrimonio immobiliare pubblico, infatti, il Commissario coordina anche il processo di ricostruzione privata, definendo i criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. 

In tale contesto al Commissario spetta anche il coordinamento della concessione di contributi alla ricostruzione privata. Infatti, anche se la domanda di contributo dovrà essere inviata al proprio Comune, una volta verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, il Sindaco passa la palla al Commissario che concede il contributo.

Vale la pena sottolineare che per gli interventi per il recupero del sistema produttivo, il Ddl prevede che il Governo possa applicare il regime de minimis e che, per quanto concerne le risorse, il Ministero delle imprese e del made in Italy posa attingere anche ai fondi per le aree di crisi industriale non complessa.

Il ruolo crescente giocato dalle assicurazioni in caso di calamità

Come aveva anticipato il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, a inizio estate, quando il Ddl per la ricostruzione post-calamità aveva iniziato il suo iter, il testo punta a mettere in piedi un sistema che contempli anche una “cultura assicurativa, pure volontaria”.

Su questo fronte, gli articoli rilevanti del Ddl sono il 23, relativo alla procedura di liquidazione anticipata parziale del danno, e il 25 che prevede una Delega al Governo in materia di indennizzi per danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

Partendo da quest'ultimo aspetto, il testo prevede che, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge sulla ricostruzione post-calamità, il Governo sia delegato “ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di schemi assicurativi finalizzati ad indennizzare persone fisiche ed imprese per i danni al patrimonio edilizio cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • indicare la platea di beneficiari e la tipologia di immobili ammissibili a tali forme di copertura;
  • individuare la tipologia di rischi assicurabili, dei danni suscettibili di indennizzo e l'entità dei massimali assicurativi in modo da garantire adeguata e uniforme copertura in tutto il Paese;
  • valorizzare forme di compartecipazione delle imprese assicurative private allo sviluppo di questi schemi assicurativi anche al fine di mitigare, contenere e razionalizzare gli impatti sulla finanza pubblica.

Come accennato, alle disposizioni dell’articolo 25 si affiancano poi quelle previste dall’articolo 23 in materia di liquidazione anticipata parziale del danno subito alle imprese. Su questo fronte, infatti, l’articolo prevede che il soggetto che abbia stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all’esercizio dell’attività di impresa, possa chiedere l’immediata liquidazione del danno nel limite del 30%. La richiesta di liquidazione dovrà essere inviata direttamente all'assicurazione entro 90 giorni dal disastro. A quel punto, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di liquidazione, l'associazione dovrà effettuare analisi e sopralluoghi e, se tutto va bene, erogare la somma all’impresa. Vale la pena sottolineare che questo schema di gioco si applica solo alle polizze assicurative stipulate dopo l'entrata in vigore della legge e a quelle stipulate prima e per le quali non siano decorsi i termini contrattuali per l’invio della denuncia di sinistro.

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Sisma 2016 - Photo credit: Foto di Angelo Giordano da Pixabay