Intermediari finanziari: il punto sulla riforma attuata dal Dlgs 141-2010

Credit © Circolo Antico Tiro a Volo di RomaLa riforma degli intermediari finanziari tra razionalizzazione sistemica e protezione del consumatore. Questo il tema del Convegno tenutosi ieri presso il Circolo dell'Antico tiro al volo di Roma, organizzato dalla rivista giuridica Notarilia e dall'Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito (Anspc). Le nuove norme riguardano i contratti di credito al consumo nonchè gli agenti in attività finanziaria ed i mediatori creditizi.

Ha aperto i lavori il notaio Antonio Gazzanti Pugliese di Cotrone, direttore scientifico di Notarilia, cui hanno seguito le relazioni di Nunzio Bevilacqua, avvocato, direttore di Notarilia e membro della Commissione Banche e Assicurazioni dell'Anspc, Mario Nuzzo, professore di diritto civile alla Luiss di Roma, Giancarlo Elia Valori, presidente della Centrale Finanziaria Generale, Massimo Marchesi, segretario generale dell'Unione Finanziarie Italiane, e Giuseppe Fauceglia docente di diritto commerciale all'Università di Salerno e noto bancarista. In chiusura, l'intervento del Prof. Ercole Pietro Pellicanò, presidente dell'Anspc.

Il decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 ha recepito la direttiva europea 2008/48/CE relativa ai contratti di credito al consumo nei confronti dei consumatori, modificando inoltre le norme relative ai soggetti che operano nel settore finanziario, cioè gli agenti in attività finanziaria ed i mediatori creditizi (Codice al consumo e Testo Unico Bancario, Titoli V e VI).

Pe quanto riguarda i contratti di credito al consumo, le nuove norme rafforzano ulteriormente la tutela nei confronti degli utenti/consumatori, allineandosi con la disciplina europea:

  1. le novità apportate dal Dlgs 141/2010 si applicheranno a tutti i prestiti personali e finalizzati nonchè alle cessioni e deleghe di stipendi e pensioni che vanno da 200 a 75.000 euro, superando il vecchio limite dei 30.000 euro);
  2. il cliente/consumatore ha diritto di recedere entra 14 giorni senza alcuna spesa dal contratto con il quale acquista un bene e/o servizio a mezzo un finanziamento;
  3. è prevista l'annullabilità del contratto, nonchè la restituzione delle rate pagate se il bene/servizio sotteso presenta difetti o vizi;
  4. viene abolito lo "ius variandi" unilaterale, ovvero la possibilità di banche e finanziarie di modificare unilateralmente le condizioni a contratti gia conclusi.

Le nuove regole relative invece all'agente che opera in attività finanziarie nonchè al mediatore creditizio sono:

  1. iscrizione sia dell'agente in attività finanziaria che del mediatore creditizio nell'apposito albo, previo superamento di un esame di idonietà alla professione;
  2. necessità di operare attraverso strutture societarie di capitali;
  3. obbligo di solvibilità del mediatore creditizio mediante polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni prodotti durante l'attività di mediazione creditizia;
  4. costituzione di un unico elenco o albo tra gli operatori del settore finanziario sotto la diretta vigilanza della Banca d'Italia.

Convegno La Riforma degli Intermediari FinanziariLa finalità principale è, come ha sottolineato più volte il notaio Antonio Gazzanti Pugliese di Cotrone, "eliminare dal mercato i soggetti improvvisati".

L'Avvocato Bevilacqua ha parlato di una "riforma della professionalità", in cui la ricerca della trasparenza deve essere un bene supremo del mercato.

Alcune critiche invece sono state mosse dal Prof. Mario Nuzzo, secondo cui, da un lato, sono rimaste nel testo della legge formule ancora indeterminate, generiche, come l'azione inibitoria, dall'altro, persiste il rischio della poca uniformità a livello di sistema europeo, vista la discrezionalità dei legislatori nell'interpretare gli interessi da tutelare e gli strumenti da utilizzare.

Riferendosi ad una prospettiva più internazionale, Giancarlo Elia Valori sostiene come l'espansione degli strumenti finanziari, come i prodotti derivati, e dei relativi intermediari permetta una spalmatura dei rischi, ovvero una equalizzazione del rischio geografico, nonchè un allungamento dei loro tempi di materializzazione.

Il Dott. Marchesi coglie un ulteriore aspetto della nuova riforma: la Banca d'Italia, puntando a soggetti creditizi diversi dalle banche ma altrettando solidi, rafforzandone le norme prudenziali e il sistema sanzionatorio, comporta l'espansione del mercato del credito extra-bancario.

"La finanza è uno strumento per attuare l'economia reale, quindi ben vengano le regolamentazioni" è stato il commento conclusivo del Prof. Ercole Pietro Pellicanò, aggiungendo che, per portare avanti i messaggi del Convegno, procederà alla pubblicazione degli stessi sulla rivista Tempo Finanziario. Economia e diritto per banche, assicurazioni, gestori del risparmio e imprese, il periodico d'informazione economico-finanziaria di cui è Direttore Responsabile.

Il decreto, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 207 del 4 settembre 2010, è entrato in vigore il 19 settembre scorso ma non è ancora operativo: la Banca d'Italia ed il C.i.c.r. hanno infatti 4 mesi di tempo (120 giorni) per emanare i regolamenti attuativi contenuti nel nuovo provvedimento legislativo. Una volta emanati, saranno necessari ulteriori 90 giorni affinchè gli istituti di credito si adeguino alla nuova legislazione.

Le novità su agenti finanziari e mediatori creditizi sono invece entrate in vigore il 19 novembre scorso, mentre quelle su confidi ed enti finanziari sono state spostate alla fine dell'anno 2011.

Decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010

Direttiva europea 2008/48/CE

TUB

ANSPC

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 18 dicembre 2010 il Decreto legislativo n. 218 del 14 dicembre 2010 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonchè modifiche del titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Il provvedimento è entrato in vigore dalla suddetta data di pubblicazione in GURI.

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011 il Provvedimento del 9 febbraio 2011 della Banca d'Italia con cui il Governatore Draghi ha adottato nuove disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti - Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori", in attuazione del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141.