Rimborsi IVA: la UE proroga il termine per la richiesta sugli acquisti 2009 effettuati negli altri stati

Portali Web

Prorogato al 31 marzo 2011 il termine per la presentazione delle richieste di rimborso dell'IVA relative alle spese aziendali sostenute, nell'anno 2009, da soggetti passivi in uno Stato dell'UE diverso da quello in cui sono stabiliti. E' quanto proposto da una direttiva adottata dalla Commissione Europea per tutelare i contribuenti, in seguito ai ritardi verificatesi in alcuni Paesi nell'attuazione della nuova procedura elettronica di rimborso dell'IVA, che dal 1° gennaio 2010, doveva sostituire la precedente procedura cartacea.

La direttiva 2008/9/CE sul rimborso dell'IVA stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso che soddisfano le seguenti condizioni:

a) nel periodo di riferimento non avevano nello Stato membro di rimborso né la sede della propria attività economica né una stabile organizzazione dalla quale fossero effettuate operazioni commerciali, né, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il domicilio o la residenza abituale;

b) nel periodo di riferimento non hanno effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi il cui luogo di effettuazione si possa considerare situato nello Stato membro di rimborso, fatta eccezione per le seguenti operazioni:

  • prestazioni di servizi di trasporto e di servizi ad essi accessori, esenti a norma degli articoli 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 o 160 della direttiva 2006/112/CE;
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi al debitore dell'IVA ai sensi degli articoli da 194 a 197 e dell'articolo 199 della direttiva 2006/112/CE.

Per ottenere un rimborso dell'IVA nello Stato membro di rimborso, il soggetto passivo non stabilito nello suddetto Stato gli inoltra una richiesta elettronica e la presenta allo Stato membro in cui è stabilito attraverso il portale elettronico predisposto da tale Stato.

La richiesta di rimborso riguarda:

  1. l'acquisto di beni o di servizi fatturato durante il periodo di riferimento, purché l'imposta sia divenuta esigibile prima o al momento della fatturazione, o per il quale l'imposta è divenuta esigibile durante il periodo di riferimento, purché l'acquisto sia stato fatturato prima che l'imposta divenisse esigibile.
  2. l'importazione di beni effettuata durante il periodo di riferimento.

In aggiunta alle operazioni di cui sopra, la richiesta di rimborso può riguardare fatture o documenti d'importazione d'importazione non coperti da richieste di rimborso anteriori e relativi ad operazioni eseguite nel corso dell'anno civile in questione.

Gli Stati avrebbero dovuto rendere disponibili i portali web entro il 1° gennaio 2010, ma numerosi sono stati i reclami giunti dalle aziende, in cui venivano sottolineate le differenze esistenti nei diversi Paesi per quanto concerne il funzionamento pratico dei portali web nazionali.

La richiesta di rimborso si sarebbe dovuta presentare allo Stato di stabilimento al più tardi il 30 settembre dell'anno civile successivo al periodo di riferimento, ovvero del 2010.
La proroga al marzo 2011 si è resa necessaria per salvaguardare il diritto alla detrazione dell'IVA dei contribuenti.

In Italia l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 53471/2010, ha fornito le modalità di richiesta da parte dei soggetti passivi nazionali del rimborso dell’imposta sul valore aggiunto assolta in un altro Stato membro, nonchè le modalità di richiesta ed esecuzione dei rimborsi dell’IVA assolta nel territorio dello Stato da soggetti passivi ivi non stabiliti.

Testo della proposta