Piano assicurativo agricolo 2017 – polizze agevolate per settore grano

Polizze agevolate granoAl via il regime di aiuto sperimentale per la gestione del rischio nel settore cerealicolo, a integrazione del Piano assicurativo 2017

Piano assicurativo agricolo 2017 – il testo del decreto Mipaaf

Agricoltura - PSRN, contributi per rimborso polizze assicurative

Arriva in Gazzetta ufficiale il decreto del 23 marzo 2017, con cui il Mipaaf ha istituito un regime di aiuto per il sostegno di polizze agricole agevolate sperimentali a copertura del rischio relativo alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano. Il nuovo regime di aiuto per i produttori di grano va ad integrare quanto previsto dal Piano assicurativo agricolo 2017, di cui al decreto del 30 dicembre 2016.

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Polizze ricavo

In base al decreto Mipaaf si considerano assicurabili con polizze sperimentali le produzioni di frumento duro generico (codice H10, ID varietà 1) e di frumento tenero generico (codice H11, ID varietà 2) a fronte dell'insieme dei rischi individuati dall'allegato 1.2 del Piano assicurativo agricolo 2017, quindi avversità catastrofali, di frequenza e accessorie, e del rischio prezzo a garanzia del ricavo.

Le risorse per la concessione dei contributi sui premi assicurativi ammontano a 10 milioni di euro. Il contributo è concesso fino al 65% della spesa, entro il massimale di 15mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Il risarcimento è dato dalla differenza tra il valore della produzione assicurata (resa media per prezzo di assicurazione) e il valore della produzione nell'anno oggetto di assicurazione (resa effettiva per prezzo di mercato). Per essere ammessi al risarcimento, gli schemi di polizza devono prevedere una soglia di riduzione del ricavo superiore al 20% da applicare sul ricavo assicurato per l'intera produzione per comune del prodotto frumento.

La quantificazione del danno è valutata, per quanto riguarda la riduzione di resa, con riferimento al momento della raccolta come differenza (espressa in 100 Kg per ettaro di prodotto) tra resa assicurata e resa effettiva e, per quanto riguarda la riduzione di prezzo, come differenza tra il prezzo assicurato ed il prezzo di mercato.

Polizze sperimentali index based

Sono invece assicurabili con polizze sperimentali index based le produzioni di cereali, foraggere e oleaginose, a fronte dell'insieme dei rischi di cui all'allegato 1.2 del Piano assicurativo (avversità catastrofali, di frequenza e accessorie), a cui possono essere aggiunti gli andamenti climatici avversi.

Le risorse per l'attuazione della misura ammontano a un milione di euro e l'intensità del contributo è pari al 65% della spesa.

Per essere ammessi al contributo gli schemi delle polizze sperimentali index based devono prevedere:

  • una soglia di danno per l'accesso al risarcimento superiore al 30% da applicare sull'intera produzione assicurata per comune;
  • un metodo di calcolo del danno che consenta di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno a causa degli eventi di cui all'allegato 1.2 del Piano assicurativo 2017 oppure a causa di un andamento climatico avverso. In quest'ultimo caso, la misurazione della perdita registrata può essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando:
    - indici biologici (quantità di biomassa persa) o rendimenti equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale;
    - indici meteorologici (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale.

Dato il carattere innovativo di questa tipologia di copertura, i testi delle polizze e le relative informazioni proposte dalle compagnie di assicurazione devono essere sottoposti, prima della sottoscrizione dei contratti agevolati, all'approvazione del Ministero delle Politiche agricole che ne valuta l'ammissibilità ai contributi pubblici.

> Decreto del 23 marzo 2017

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