Pubblicata in Gazzetta la Legge 102/2009 con la conversione del Dl Anticrisi n. 78/2009

CameraIl decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, è convertito in Legge (3 agosto 2009, n. 102), con le modificazioni già annunciate in sede di approvazione della Camera. Il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 04-08-2009, Supplemento Ordinario n. 140, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della suddetta pubblicazione.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 24, commi da 1 a 72, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.
Sulla stessa Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato anche il Decreto legge n. 103 del 3 agosto 2009, approvato la scorsa settimana dal consiglio dei ministri, che contiene alcune disposizioni correttive del decreto legge anticrisi 78/2009.
Vediamo cosa prevede il testo definitivo dei principali provvedimenti.

TREMONTI TER

La nuova misura esclude dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 78/2009 (1 luglio 2009) e fino al 30 giugno 2010.

L'agevolazione puo' essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

Per i soggetti titolari di attivita' industriali a rischio di incidenti sul lavoro, la fruizione dell'incentivo fiscale è possibile solo se e' documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni in materia di sicurezza.

Gli investimenti effettuati non possono essere ceduti o utilizzati per finalita' estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

Detassazione degli aumenti di capitale sociale

Un importo pari al 3% degli aumenti di capitale di societa' di capitali o di persone - di importo fino a 500.000 euro - perfezionati da persone fisiche entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (5 agosto 2009) viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi. I conferimenti devono essere effettuati ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile.

Attenuazione degli oneri finanziari per le PMI

Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana - ABI per favorire l'adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate a sostenere le piccole e medie imprese in difficolta' finanziaria.

Accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali di impresa

Entro il 31 dicembre 2009 si provvederà alla revisione dei coefficienti di ammortamento, con particolare riguardo ai beni a piu' avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.

Scudo Fiscale

Con la legge di conversione è stata introdotta un'imposta straordinaria sulle attivita' finanziarie e patrimoniali detenute irregolarmente fuori del territorio dello Stato a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perche' detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

L'imposta si applica come segue:

a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilita' di scomputo di eventuali perdite;

b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.

Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.

Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento gli adempimenti, anche dichiarativi, per aderire allo scudo.

L'imposta si applica sulle attivita' finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.