Basilicata: sviluppo e competitivita' del sistema produttivo lucano - L.R. n. 1/2009

Bandiera BasilicataSul Bollettino Ufficiale n. 9 del 20/02/2009 è stata pubblicata la Legge regionale n. 1/2009, che disciplina gli interventi regionali per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo lucano, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale e nell'ambito delle potestà e delle competenze regionali. Le disposizioni della legge si applicano a tutti i settori afferenti il sistema produttivo lucano fatta eccezione per il settore agricolo ed agroalimentare.
La Regione, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile e nel rispetto del principio delle pari opportunità, nonché in coerenza con la legislazione nazionale e regionale, persegue i seguenti obiettivi:
  • IMPRENDITORIALITA';
  • RICERCA ED INNOVAZIONE;
  • MERCATO, INTERNAZIONALIZZAZIONE E ATTRAZIONE INVESTIMENTI;
  • GESTIONE DELLE CRISI;
  • USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE AMBIENTALI;
  • EFFICIENZA E GOVERNO DEI PROCESSI DECISIONALI.
Nel perseguire gli obiettivi di cui sopra, la Regione, al fine di contrastare ogni alterazione della libera concorrenza ed assicurare correttezza e rispetto delle regole di mercato:
  1. attribuisce specifica attenzione al sostegno e allo sviluppo delle imprese locali attraverso la lotta contro il lavoro nero e sommerso;
  2. promuove la vigilanza ed il monitoraggiosugli appalti pubblici, nonché la tutela delle imprese subappaltatrici;
  3. contribuisce a ridurre rischi di infiltrazioni criminali.
Nell'ottica di uno sviluppo sostenibile ed attento alle esigenze, sociali, promuove la responsabilità sociale dell'impresa quale strumento
atto a garantire la solidarietà sociale, un elevato livello di tutela dell'ambiente ed il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, con particolare riguardo alla qualità, alla sicurezza e alla regolarità delle condizioni di lavoro.
 
Gli obiettivi sono realizzabili con l'utilizzo delle seguenti tipologie di strumenti:
  • CREDITO: consiste in interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese, anche di quelle cooperative, attraverso il potenziamento, nei limiti della disciplina comunitaria, degli interventi di garanzia ed il rafforzamento e la riorganizzazione degli attuali strumenti, compresi i confidi di primo e secondo livello e gli altri istituti di garanzia, nonché mediante nuovi modelli di intervento regionale in grado di mobilitare risorse private;
  • AGEVOLAZIONI: consistono in incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e altre forme di intervento finanziario;
  • FINANZA INNOVATIVA: consiste nella costituzione e sviluppo di fondi di investimento in capitale di rischio, private equity e quasi equity, da parte della Regione, attraverso uno o più soggetti di intermediazione finanziaria, destinati a sostenere iniziative imprenditoriali, anche di natura cooperativa, di peculiare rilevanza, specificamente orientate allo sviluppo d'impresa con conseguenze positive sul sistema imprenditoriale e sui livelli occupazionali con particolare attenzione all'inserimento lavorativo di giovani diplomati e laureati;
  • PROMOZIONE: consiste in iniziative di sensibilizzazione e comunicazione, nonché in premi ed altre forme non finanziarie volte a riconoscere e far conoscere anche a livello internazionale le migliori pratiche e le realtà imprenditoriali di eccellenza nei diversi settori dell'economia lucana, anche in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro;
  • INFORMAZIONE: consiste nel rendere disponibile a tutte le imprese la conoscenza delle migliori condizioni per lo sviluppo, le pari opportunità e la concorrenza leale.
La Giunta Regionale, anche attraverso gli enti regionali e le società a partecipazione regionale, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato e di concorrenza, attua la presente legge perseguendo gli obiettivi e gli strumenti di cui sopra:
  1. in maniera diretta, definendo per ogni sua azione le specifiche modalità e lo strumentod'intervento, le categorie di destinatari, le modalità ed i criteri per la valutazione della relativa efficacia;
  2. mediante programmi di intervento formulati ed attuati di concerto, secondo procedura negoziale, con Enti locali, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), Università ed enti di ricerca, parti sociali, istituti di credito e finanziamento, organizzazioni imprenditoriali ed altri soggetti di rilievo per l'economia regionale, per il consolidamento e lo sviluppo delle attività industriali regionali;
  3. stipulando accordi con Enti locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), Università ed altre strutture di ricerca, istituti di credito e finanziamento, organizzazioni imprenditoriali ed aggregazioni di imprese ed altri soggetti di rilievo per lo sviluppo economico regionale. Tali accordi dovranno privilegiare la collaborazione tra soggetti territoriali ed organizzazioni e la massimizzazione dei vantaggi per i destinatari delle azioni, nonché favorire il concorso di risorse addizionali;
  4. promuovendo la stipula di intese con altre Regioni;
  5. aderendo a programmi e progetti nazionali per lo sviluppo ed il rafforzamento della competitività del sistema produttivo ovvero di settori specifici.
Con l'entrata in vigore della presente legge, è abrogata la Legge Regionale 2 gennaio 2003, n. 4 per la "Disciplina delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione".
 
Alle finalità previste, di cui sopra, si provvede con le risorse annualmente stanziate, con leggi di bilancio, a valere sui seguenti strumenti finanziari:
  • Programma Operativo P.O. FESR 2007 — 2013;
  • Programma Operativo P.O. FSE 2007 — 2013;
  • Fondo Aree Sottoutilizzate F.A.S. — Quota nazionale e regionale;
  • tutte le altre fonti di provenienza regionale, nazionale e comunitaria che siano compatibilicon gli obiettivi di cui alla presente legge.
(Fonte: Regione Basilicata)