Agricoltura: il dossier del Mipaaf sulle scelte per la PAC 2014-2020
Dalla definizione di agricoltore attivo al regime di aiuto per i piccoli operatori: un documento del Ministero delle Politiche agricole passa in rassegna tutte le scelte che - in base all'accordo sulla Politica agricola comune 2014-2020 raggiunto a giugno dalla Commissione europea, dall'Europarlamento e dal Consiglio - gli Stati membri devono assumere per implementare la riforma.
Definizioni
Gli Stati membri sono chiamati a definire:
- cosa si intende per attività minima agricola e ad individuare i metodi e i macchinari agricoli ordinari,
- cosa rientra nel pascolo permanente,
- quali specie arboree del codice NC 06029041 possono essere considerate bosco ceduo a rotazione rapida e il loro ciclo produttivo massimo.
Agricoltore attivo
Per evitare che coloro che non operano effettivamente nel settore agricolo beneficino degli aiuti della Pac, l'accordo ha previsto una lista nera contenente una serie di soggetti che non possono essere considerati agricoltori attivi. Agli Stati membri, tuttavia, si lascia la possibilità di ampliare questa black list, "sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori", ad esempio escludendo dall'accesso ai pagamenti diretti i soggetti la cui attività agricola rappresenti una parte insignificante della loro attività economica complessiva. Tali decisioni devono essere notificate alla Commissione europea entro il 1° agosto 2014.
Requisiti minimi per accedere agli aiuti
Il base all'accordo, gli Stati membri non erogano pagamenti diretti se l’ammontare degli aiuti richiesti è inferiore a 100 euro oppure se la superficie ammissibile dell’azienda per cui i contributi sono richiesti è inferiore a un ettaro. Dal momento che le economie agricole dei paesi Ue sono molto diverse tra loro, però, ai singoli Stati si lascia la possibilità di adattare le soglie minime dei pagamenti e delle superfici ammissibili; nel caso dell’Italia la soglia minima di aiuto può essere modificata fino a 400 euro e la superficie dell'azienda fino a 0,5 ettari.
Riduzione e capping dei pagamenti
Entro il 1 agosto 2014 gli Stati membri devono comunicare a Bruxelles anche le decisioni in materia di riduzione progressiva dei pagamenti e capping, il tetto massimo degli aiuti. In linea generale, sono previsti due scaglioni a cui applicare la riduzione (per i pagamenti da 150mila a 300mila euro e per quelli superiori a 300mila euro), ma ciascun Paese può decidere di suddividerli ulteriormente. Inoltre, gli Stati membri possono escludere dal calcolo dell’importo oggetto di riduzione le spese relative ai salari legati all’attività agricola, comprese le tasse ed i contributi previdenziali.
Flessibilità fra pilastri
L'accordo lascia ai Paesi membri la possibilità di trasferire risorse dai pagamenti diretti al II Pilastro, in misura variabile per ciascun anno del settennato, ma comunque non superiore al 15% del massimale annuale. La decisione deve essere notificata alla Commissione entro il 31 dicembre 2013.
Massimali e riserve regionali
C'è, invece, tempo fino al 31 luglio 2014 per decidere circa l'applicazione di un pagamento di base a livello regionale, che può essere modificato ogni anno secondo step prestabiliti. Inoltre, in alternativa alla riserva nazionale, ciascun Paese può costituire delle riserve regionali, destinate prioritariamente ai giovani, ma utilizzabili anche per i piccoli agricoltori e per i soggetti che operano in zone svantaggiate.
Greening
Nella nuova Pac il 30% della dotazione dei pagamenti diretti sarà destinato al cosiddetto greening, cioè al rispetto di un pacchetto di misure ambientali composto da diversificazione delle colture, creazione di aree di interesse ecologico (Ecological Focus Area – EFA) e mantenimento dei prati permanenti. Per tenere conto della varietà dei sistemi agricoli europei, l'accordo ha previsto che gli Stati membri possano individuare degli specifici impegni ambientali o degli schemi di certificazione da applicare come pratiche equivalenti a quelle già previste a livello comunitario e stabilire quali superfici, tra quelle elencate nel regolamento, possano essere considerate EFA.
Sostegno accoppiato
I Paesi Ue possono individuare una lista di settori a cui applicare i pagamenti accoppiati, quindi legati alle superfici coltivate o alle produzioni, purchè entro determinati limiti quantitativi e sulla base di superfici o rese fisse o di un numero fisso di capi. Al sostegno accoppiato può essere destinato fino all’8% del massimale nazionale, ma alcuni paesi, tra cui l’Italia, possono arrivare a quota 13%, o al 15% se almeno il 2% delle risorse è destinato al sostegno della produzione di colture proteiche.
Piccoli agricoltori
Ciascun Paese può decidere se sostituire i pagamenti diretti che spetterebbero all’agricoltore con uno schema unico per i piccoli operatori; in questo caso, lo Stato deve stabilire la data entro la quale l’agricoltore può presentare domanda per l’accesso al regime di aiuto e tale scadenza non deve essere anteriore all’ultimo giorno disponibile per la presentazione delle domande per il pagamento di base per il 2015, nè successiva al 15 ottobre 2015.
L'importo dell'aiuto nell'ambito dello schema per i piccoli agricoltori può essere:
- pari al 25% del pagamento medio nazionale per beneficiario o del pagamento medio nazionale ad ettaro (per un numero massimo di cinque ettari) e comunque compreso tra 500 euro e 1.250 euro,
- corrispondente a tutti gli altri pagamenti diretti a cui avrebbe diritto l’agricoltore, ma sempre compreso tra 500 euro e 1.250 euro.
Links
Scelte che l’accordo politico relativo alla proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori, nell’ambito della riforma della Politica Agricola Comune, demanda agli Stati membri