Interessi legali per il 2011: stabilita una nuova percentuale di calcolo

Percentuale - immagine di NavBackPubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto dello scorso 7 dicembre con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha modificato la percentuale di calcolo per la determinazione degli interessi legali: a decorre dal 1° gennaio 2011 il tasso passa dall’attuale 1%, fissato l'anno scorso con decreto Mef del 4 dicembre 2009, all’1,5%. La modifica non scatta annualmente ma soltanto nel caso cambino specifici valori di riferimento.
Il saggio degli interessi legali è calcolato infatti sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi, considerando il tasso di inflazione registrato nell’anno:
  • se tali coefficienti rimangono invariati, anche la percentuale da aggiungere alle somme pagate in ritardo non cambia;
  • se invece variano, spetta al Mef ufficializzare la rettifica, attraverso un decreto da pubblicare in Gazzetta Ufficiale, entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello in cui entrerà in scena il nuovo tasso.
GURI n. 292 del 15 dicembre 2010
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 dicembre 2010
Misura del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1°  gennaio
2011. (10A15099)
 


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, recante "misure di razionalizzazione della finanza pubblica"
che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di
cui all'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il
Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura
sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di
durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di
inflazione registrato nell'anno;
Visto il proprio decreto 4 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2009, con il quale la misura del
tasso di interesse legale e' stata fissata all'1 per cento in ragione
d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia);
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli
di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;

Decreta:

Art. 1

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo
1284 del codice civile e' fissata all'1,5% in ragione d'anno, con
decorrenza dal 1° gennaio 2011.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2010

Il Ministro: Tremonti