Bonus musica e spettacoli dal vivo, come ottenere il credito d'imposta

Bonus musica e spettacoli - Foto di TStudio da PexelsUn decreto del Ministero della Cultura definisce le modalità di accesso agli incentivi per la promozione della musica e degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore.

Bonus teatro e spettacoli, quando ottenere il credito d'imposta

Si tratta del decreto MiC del 13 agosto 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre, che stabilisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del bonus musica e spettacoli dal vivo.

Il credito d'imposta a cui si fa riferimento è stato istituito per il 2014, 2015 e 2016 con l’articolo 7 del decreto legge 91-2013 e successivamente rinnovato ed ampliato con successivi interventi normativi legati alle contingenze della pandemia da Covid-19, ossia il decreto Agosto (dl 104-2020) e il decreto Ristori (dl 137-2020).

Cos'è il credito d'imposta per la promozione di musica e spettacoli dal vivo

L’agevolazione è riconosciuta nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali.  

Possono usufruirne le imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e quelle produttrici e/o organizzatrici di musica dal vivo se:

  • risultano esistenti da almeno un anno al momento della richiesta, se nell’oggetto sociale è citata la produzione in forma continuativa e strutturale di fonogrammi
  • hanno tra i propri codici Ateco il n. 5920.

Nel decreto del 13 agosto per "opera" si intende una registrazione su supporto fisico o digitale composta da almeno otto brani, inediti e diversi tra loro, oppure da uno o più brani della durata complessiva di almeno 35 minuti. È consentito anche l’inserimento di brani già editi ma pubblicati in maniera rielaborata, le cosiddette 'cover', che però non devono superare il 20% del numero dei brani o della durata complessiva dell’opera.

A quanto ammonta il bonus musica e spettacoli 

Il beneficio è riconosciuto per le spese effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, per tre anni, nel limite di spesa di 5 milioni annui, fino a esaurimento dello stanziamento disponibile in ciascun periodo d’imposta.

Per ciascuna opera prodotta è riconosciuta un tetto massimo di spesa pari a 250mila euro su cui calcolare la detrazione, che non potrà essere superiore a 75mila euro per ogni produzione o organizzazione. Per ciascuna impresa di produzione è stabilito anche un limite massimo del beneficio complessivo riconoscibile, che ammonta a 800mila euro nei tre anni. 

Il bonus non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, attraverso l’utilizzo del modello F24. 

Tax credit musica e spettacoli: come presentare domanda

La richiesta per l’ammissione al credito d’imposta - corredata da idonea documentazione delle spese sostenute - dovrà essere presentata al Ministero della Cultura tra il 1° gennaio e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui l’impresa ha sopportato le spese, con modalità telematiche da definire con un provvedimento del direttore generale Cinema e audiovisivo del Mic.

Per ogni opera l'istanza, che deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, deve riportare:

  • la data di distribuzione e commercializzazione o di prima pubblicazione;
  • il costo complessivo sostenuto per la realizzazione e l’ammontare delle spese eleggibili;
  • l’effettiva attestazione delle spese sostenute;
  • il credito d’imposta spettante.

Per completare la validità dell’istanza va inserita la documentazione che prova la distribuzione e la commercializzazione dell’opera su supporto fisico in almeno 1.000 copie o, in caso di supporti digitali, in numero non inferiore a 1.000 copie per le opere in dowload e 1.300.000 accessi streaming on demand.

Il credito è fruibile esclusivamente tramite i servizi telematici mesi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e non deve eccedere l’importo riconosciuto dal Ministero.

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