Circolare 43-E/2009 Scudo Fiscale pubblicata dall'Agenzia delle Entrate
Tra i punti da chiarire più attesi, la circolare precisa in dettaglio l'applicazione dello scudo in caso di interposta persona, elencando le tipologie di Trust che sono da ritenere fittiziamente interposti.
Specifica poi che è preclusa la possibilità di usufruire delle disposizioni relative all’emersione delle attività detenute all’estero per i soggetti che abbiano osservato le disposizioni sul “monitoraggio fiscale”, ma abbiano violato unicamente gli obblighi di dichiarazione annuale dei redditi di fonte estera.
Chiarito quindi che possono essere regolarizzati gli immobili e i fabbricati situati all’estero, gli oggetti preziosi, le opere d’arte e gli yacht, detenuti a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 in un Paese europeo o in altro Paese che garantisce un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.
Riguardo ai tempi, l'Agenzia consente, in caso sussistano "concrete difficoltà che possono essere riscontrate nel rimpatrio o nella regolarizzazione di determinate attività finanziarie che comportano la previa effettuazione di complessi adempimenti da parte del contribuente o degli intermediari", di effettuare le operazioni di emersione non ancora concluse alla data del 15 dicembre "entro una data ragionevolmente ravvicinata al termine previsto dalla norma"; l’imposta straordinaria deve comunque essere corrisposta entro e non oltre il 15 dicembre 2009.
Allegato alla circolare c'è l'elenco dei Paesi dai quali è possibile effettuare l’operazione di regolarizzazione. Per Liechtenstein, Svizzera, Montecarlo e San Marino è possibile esclusivamente il rimpatrio.
Il testo della Circolare 43E del 10-10-2009 dell'Agenzia delle Entrate
Il nuovo Modello di dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate approvato in data 28-10-2009.
Istruzioni per la compilazione del modello