Debiti PA: DM 28 marzo 2014, ripartiti fondi per pagamenti delle Regioni

Euro - foto di Avij Con decreto del 28 marzo 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'8 aprile, è stato approvato il riparto di parte delle somme previste dal decreto-legge n. 35/2013 per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni.

Il dl n. 35/2013, convertito dalla legge n. 64/2013, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia un "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" delle PA, con una dotazione di 10 miliardi di euro per il 2013 e di 16 miliardi di euro per il 2014.

Il Fondo si articola in tre sezioni:

  • per i pagamenti dei debiti degli Enti locali, con una dotazione di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,
  • per i pagamenti dei debiti di Regioni e Province autonome, con una dotazione di 3 miliardi di euro per l'anno 2013 e di 5 miliardi di euro per l'anno 2014,
  • per i pagamenti dei debiti degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, con una dotazione di 5 miliardi di euro per l'anno 2013 e di 9 miliardi di euro per l'anno 2014.

Il decreto ministeriale del 28 marzo stabilisce che alle Regioni che entro il 28 febbraio 2014 hanno effettuato richiesta di anticipazioni di liquidità sono attribuite risorse per effettuare pagamenti di debiti esigibili alla data del 31 dicembre 2012, o dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro lo stesso termine.

Le risorse ripartite dal decreto ministeriale ammontano a 2.927.343.124 euro e sono assegnate alle Regioni:

  • Campania, nella misura di 327.428.642 euro,
  • Lazio, nella misura di 2.037.076.825 euro,
  • Liguria, nella misura di 4.737.656 euro,
  • Piemonte, nella misura di 558.100.000 euro.

I pagamenti sono effettuati dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, a quelli relativi al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento.

Le regioni interessate devono provvedere all'estinzione dei debiti entro il termine di trenta giorni dalla data di erogazione dell'anticipazione di liquidità.

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Decreto ministeriale del 28 marzo 2014 - GURI dell'8 aprile 2014