Bruxelles adotta il nuovo regolamento VBER e le linee guida per gli accordi verticali
Il nuovo Regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali (Vertical Block Exemption Regulation - VBER) è stato approvato dalla Commissione insieme alle linee guida sulle restrizioni verticali e va ad aggiornare le regole in vigore dal 2010 e in scadenza il 31 maggio alla luce della crescita dell'ecommerce e delle piattaforme online.
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Obiettivo del nuovo quadro legislativo, che riguarda gli accordi verticali tra diversi livelli della stessa filiera, è fornire alle imprese regole e orientamenti più semplici e chiari per aiutarli a valutare la compatibilità dei loro accordi di fornitura e distribuzione con le norme dell'UE in materia di concorrenza in un ambiente imprenditoriale ridisegnato dalla crescita del commercio elettronico e delle vendite online. Il Regolamento VBER rivisto e le Linee guida sulle intese verticali entreranno in vigore il 1° giugno 2022.
Il nuovo Regolamento generale di esenzione per categoria per gli accordi verticali è il risultato di un processo di revisione approfondito, partito nel 2020 con la pubblicazione del documento di lavoro sulla valutazione dell'efficacia del VBER 2010 e delle relative linee guida, ha ricordato la vicepresidente esecutiva della Commissione responsabile della politica di concorrenza, Margrethe Vestager. Le nuove regole “aiuteranno tutti i tipi di imprese, comprese le piccole e medie imprese, a valutare i loro accordi verticali nelle loro attività quotidiane", ha aggiunto.
Come cambia il Regolamento di esenzione per categoria sugli accordi verticali?
Il VBER esenta dal divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - relativo agli accordi tra imprese che limitano la concorrenza - le intese verticali tra due o più società che operano ai diversi livelli della catena di produzione o distribuzione.
La principale novità del Regolamento che entrerà in vigore il 1° giugno consiste nella ridefinizione del cosiddetto “safe harbour” (porto sicuro), cioè la zona di sicurezza in cui alcuni accordi sono esentati per categoria e quindi considerati compatibili con la concorrenza nel mercato interno.
Da una parte, si restringe l'ambito per quanto riguarda la doppia distribuzione (ovvero quando un fornitore vende i propri beni o servizi sia tramite distributori indipendenti che direttamente ai clienti finali) e gli obblighi di parità (che richiedono a un venditore di offrire alla sua controparte condizioni uguali o migliori di quelle offerte sui canali di vendita di terzi, come altre piattaforme, e/o sui canali di vendita diretta del venditore, come il suo sito web). Alcuni aspetti della doppia distribuzione e alcuni tipi di obblighi di parità, quindi, non saranno più esentati ai sensi del nuovo VBER ma dovranno essere valutati individualmente ai sensi dell'articolo 101 TFUE.
Dall'altra parte, il Regolamento va ad allargare la sfera d'azione del safe harbour con riferimento ad alcune restrizioni della capacità di un acquirente di avvicinarsi attivamente ai singoli clienti e ad alcune pratiche relative alle vendite sul web, vale a dire la possibilità di addebitare allo stesso distributore prezzi all'ingrosso diversi per i prodotti da vendere o line e offline o di imporre criteri diversi per le vendite online e offline nei sistemi di distribuzione selettiva. Queste restrizioni sono ora esentate dal nuovo VBER, a condizione che tutte le altre condizioni richieste siano soddisfatte.
Il Regolamento di esenzione per categoria è accompagnato dalle Linee guida sulle restrizioni verticali che forniscono indicazioni su come interpretare e applicare il VBER e su come valutare gli accordi che non rientrano nel safe harbour.
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