Scudo Fiscale: l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato modello di dichiarazione e istruzioni
Il modello va presentato in banca o ad altro intermediario (SIM, SGR, fiduciarie, agenti di cambio o Poste italiane S.p.A.) dal 15 settembre 2009 al 15 aprile 2010.
Per beneficiare dello scudo fiscale, oltre a rientrare nelle categorie sopra elencate, deve essere stata omessa la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, in cui vanno dichiarati trasferimenti da o verso l'estero di denaro e/o titoli, nonché investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria per importi superiori a 10mila euro.
In dettaglio, le istruzioni indicano che devono essere dichiarate:
Rimpatrio:
le somme di denaro e le altre attività finanziarie (ad es. azioni e strumenti finanziari assimilati, quotati e non quotati, quote di società ancorché non rappresentate da titoli, titoli obbligazionari, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria) detenute all’estero, in qualsiasi Paese europeo ed extraeuropeo, a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, per le quali viene disposto dal contribuente il trasferimento in Italia;
Regolarizzazione:
le somme di denaro e le altre attività finanziarie, nonché gli investimenti esteri di natura non finanziaria (ad es. gli immobili e i fabbricati situati all’estero, gli oggetti preziosi, le opere d’arte e gli yacht) detenuti, a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, in Stati dell’Unione Europea o in Stati aderenti allo SEE che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali, per i quali non viene disposto dal contribuente il trasferimento in Italia.
La Dichiarazione riservata va presentata ai cosidetti intermediari:
a) le banche italiane;
b) le società d’intermediazione mobiliare;
c) le società di gestione del risparmio;
d) le società fiduciarie;
e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall’art. 201 del predetto testo unico;
f) la Poste italiane S.p.A.;
g) le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.
Gli intermediari devono rilasciare al soggetto dichiarante copia della presente dichiarazione, firmata dal dichiarante e dall’intermediario.
Il quadro B è la sezione più delicata da compilare, perché contiene la distinta degli importi attribuiti alle attività oggetto di emersione, distinte in
- attività rimpatriate e
- attività regolarizzate,
che a loro volta vanno classificate in
- attività finanziarie
- investimenti di natura non finanziaria
Per le attività finanziarie (righi B1 e B2), gli importi delle attività regolarizzate devono essere distinti a seconda dell’intermediario non residente presso il quale le attività continuano ad essere detenute.
Per gli investimenti di natura non finanziaria (righi B3 e B4), gli importi delle attività regolarizzate devono essere distinti a seconda dello Stato estero nel quale i beni o gli altri investimenti sono ubicati o detenuti.
Si ricorda che l'imposta straordinaria che verrà versata all'erario è di fatto pari al 5 per cento del valore delle attività indicate nella dichiarazione riservata (aliquota del 50 per cento sul rendimento presunto delle attività rimpatriate o regolarizzate, indicato nella legge al 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti l'operazione di emersione).
Nel provvedimento viene infine definito il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati.
Modello di dichiarazione riservata delle attività emerse
Istruzioni per la compilazione
Tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività emerse