Cooperazione allo sviluppo – finanziamenti agevolati a imprese miste
La Delibera n. 5-2017 del CICS con i criteri di accesso al Fondo CDP per la concessione di crediti agevolati a imprese miste
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In Gazzetta ufficiale la Delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) n. 5-2017 per la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane che intendono costituire imprese miste in Paesi partner e agli investitori che sostengono tali operazioni.
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In base alla legge n. 125 del 2014 sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, Cassa Depositi e Prestiti può concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali, enti pubblici e organizzazioni finanziarie internazionali, crediti agevolati a valere sul Fondo rotativo fuori bilancio costituito presso la stessa CDP.
La stessa legge affida al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) il compito di stabilire la quota del Fondo rotativo che può essere impegnata annualmente, i criteri per la selezione delle iniziative e le condizioni di concessione dei finanziamenti.
Tre le tipologie di operazioni finanziabili:
- a) la concessione di crediti agevolati ad imprese italiane per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS. Per impresa mista si intende un'impresa costituita o da costituirsi in un Paese partner al cui capitale di rischio partecipi almeno un'impresa italiana per una percentuale non inferiore al 20%;
- b) la concessione di crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi partner oppure eroghino altre forme di agevolazione identificate dal CICS che promuovano lo sviluppo dei Paesi partner;
- c) la costituzione di un fondo di garanzia per prestiti a favore di imprese miste nei Paesi partner, concessi da CDP, da banche dell'Unione europea o di Paesi non appartenenti all'Unione europea se soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi da tali soggetti.
La Delibera CICS n. 5-2017
Per quanto riguarda le risorse, la quota del Fondo rotativo che può essere impiegata annualmente è pari alle disponibilità esistenti sul sottoconto per i crediti agevolati ai sensi dell'art. 27 della legge n. 125 del 2014, che variano in base agli utilizzi e agli incassi imputati al sottoconto per effetto della gestione.
Quanto ai criteri per la selezione delle operazioni, i crediti agevolati e il fondo di garanzia hanno l'obiettivo di mobilitare risorse finanziarie aggiuntive attraverso partenariati pubblico-privato che promuovano uno sviluppo sostenibile ed inclusivo nei Paesi partner che figurano nell'elenco dei beneficiari di aiuti pubblici allo sviluppo (APS) stabilito dall'OCSE/DAC.
I settori di riferimento per le imprese miste e per le iniziative finanziate sono:
- industria, agricoltura, allevamento, pesca ed attività di trasformazione dei loro prodotti;
- artigianato;
- edilizia popolare;
- servizi locali di pubblico interesse ed eventuali opere infrastrutturali nei settori dell'energia, delle comunicazioni, dell'acqua, dei trasporti e dei rifiuti;
- microfinanza, servizi per la microimprenditoria, finanza sociale e d'impatto, commercio locale, commercio equo e solidale, turismo con particolare riguardo a quello sostenibile;
- tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;
- fornitura di servizi medici di pubblica utilità e produzione di medicinali;
- formazione professionale ed educazione.
Crediti agevolati ad imprese italiane
Per quanto riguarda i crediti agevolati ad imprese italiane questi possono essere concessi per le partecipazioni di imprese italiane al capitale di rischio di nuove imprese miste e per aumenti di capitale in imprese miste sottoscritti da imprese italiane e finalizzati alla riabilitazione e/o all'ampliamento di imprese preesistenti.
Le domande possono essere presentate - dopo la costituzione della società mista, ma prima del conferimento di capitale - da imprese costituite secondo le forme previste dalla legge italiana, iscritte nel Registro delle imprese e con comprovata esperienza nel settore in cui opera l'impresa mista.
Il credito agevolato non può superare il 70% della quota di capitale dell'impresa italiana nell'impresa mista e non può essere superiore a 10 milioni di euro. Il tasso di interesse agevolato è fissato in misura pari al 15% del tasso fisso di riferimento stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze per le operazioni di credito agevolato e il finanziamento deve essere rimborsato in un periodo massimo non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni a partire dalla data della prima erogazione, con un periodo di grazia per capitale e interessi non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni.
Crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali
Ulteriori finanziamenti sono previsti a favore di soggetti pubblici o privati che finanzino, in qualunque forma, imprese miste, costituite o da costituirsi oppure che eroghino altre forme di agevolazione che promuovano lo sviluppo dei Paesi partner, a condizione che abbiano maturato una comprovata esperienza in operazioni analoghe alle iniziative per le quali richiedono il credito agevolato.
Questo non può superare il 50% delle iniziative oggetto di finanziamento, né la soglia massima di 10 milioni di euro ed è concesso con un tasso di interesse pari al 15% del tasso fisso di riferimento stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze per le operazioni di credito agevolato.
Anche in questo caso il periodo di rimborso è compreso tra 3 e 10 anni a partire dalla data della prima erogazione, con un periodo di grazia per capitale e interessi non inferiore ad un anno e non superiore a 5 anni.
Fondo di garanzia per prestiti a favore di imprese miste
Quanto al Fondo di garanzia per i prestiti concessi per la costituzione di imprese miste nei Paesi partner, infine, la delibera stabilisce che la garanzia non può eccedere l'80% dell'ammontare dei finanziamenti.
Le modalità operative per l'accesso alle agevolazioni saranno approvate con successive deliberazioni del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo entro sei mesi dall'adozione della Delibera appena pubblicata in Gazzetta ufficiale.
> Delibera CICS n. 5 del 23 marzo 2017 – Gazzetta ufficiale del 13 aprile 2017
Photo credit: DFID - UK Department for International Development via Foter.com / CC BY