I chiarimenti del Fisco sulla trasformazione delle imposte anticipate in credito d'imposta
La risoluzione n. 44/E riguarda in particolare la fruizione del nuovo regime di trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA) in credito d’imposta, la misura nata per incentivare la cessione di crediti deteriorati accumulati dalle imprese in modo da sostenerne la liquidità necessaria a fronteggiare la crisi.
Le misure per il rafforzamento patrimoniale delle imprese
Tra le misure anti-Covid destinate alle imprese figura anche la nuova forma di trasformazione delle DTA (Deferred Tax Assets) in crediti d’imposta, introdotta dal decreto Cura Italia (dl 18-2020) e prorogata fino a fine 2021 dall’articolo 19 del Sostegni bis (dl 73-2021).
Data la complessità del tema e l'accavallamento con alcune discipline pregresse, due giorni fa l’Agenzia delle entrate è intervenuta sui DTA, fornendo chiarimenti sia per quanto riguarda l’ambito soggettivo della misura (specificando che spetta alle imprese di tutti i settori), che relativamente a quello oggettivo (chiarendo meglio cosa si intenda per “inadempimento”).
La trasformazione in crediti d’imposta delle DTA da cessione di crediti deteriorati
Anche se molto tecnico, il tema può interessare molte aziende andate in sofferenza per la crisi economica. Come ha precisato all’epoca la relazione illustrativa del “Cura Italia”, con l’articolo 55 è stata introdotta una “disposizione volta ad incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l'attuale contesto di incertezza economica”.
L’articolo 55 del dl 18-2020 ha infatti introdotto quale misura di sostegno finanziario alle imprese una nuova forma di trasformazione delle DTA in crediti d’imposta.
In sintesi, la norma agevolativa consente ai destinatari di trasformare in crediti d'imposta le DTA relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE riportate a nuovo, in presenza della cessione di crediti “deteriorati” da perfezionarsi entro il 31 dicembre 2021.
In particolare, nel caso in cui una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2021, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori considerati inadempienti, può trasformare in credito d'imposta le DTA (anche se non iscritte in bilancio) riferite ai seguenti componenti:
- Perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile;
- Importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto (le c.d. eccedenze ACE), non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.
La trasformazione è consentita nei limiti del 20% del valore nominale dei crediti ceduti con un tetto massimo di 2 miliardi di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate (rispettivamente entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021) dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate (anche indirettamente) dallo stesso soggetto.
I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione, che avviene alla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, possono essere utilizzati (senza limiti di importo) in uno dei seguenti modi:
- In compensazione;
- Mediante cessione;
- Mediante richiesta di rimborso.
E’ utile sottolineare che si tratta di crediti d'imposta da indicare nella dichiarazione dei redditi ma che non rientrano nella base imponibile (né ai fini dell’IRES, né ai fini dell’IRAP).
Per avvalersi della facoltà di conversione è necessario esercitare (o aver già esercitato) l’opzione prevista dall’articolo 11 del Dl 59-2016 per convertire le DTA. E’ inoltre necessario pagare il “canone DTA”, che va corrisposto annualmente a partire dal 2021 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2030 ed è pari all’1,5% dell’importo delle DTA convertibili in crediti di imposta eccedente rispetto alle imposte versate.
Come già detto la trasformazione delle DTA in crediti d’imposta è stata prevista lo scorso anno dal decreto Cura Italia ed è stata poi prorogata al 31 dicembre 2021 dal dl Sostegni bis, nello stesso articolo dedicato all’ACE innovativa.
I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sui DTA
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo della misura, con la risoluzione n. 44/E del 28 giugno 2021 l’Agenzia ha precisato che tra i beneficiari rientrano tutte le società, a prescindere dal settore in cui operano. La possibilità di fruire dell’agevolazione è infatti riconosciuta a tutte le “società” che presentino perdite fiscali o eccedenze ACE non ancora computate a riduzione dell’imponibile.
Le uniche esclusioni riguardano le “società” per le quali sia stato accertato lo stato o anche solo il rischio di “dissesto” ovvero lo stato di “insolvenza”, nonché le cessioni di crediti tra “società” che sono tra loro legate da rapporti di controllo e le società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
L’Agenzia è intervenuta anche nel chiarire la definizione di “inadempimento” rilevante a fini dell’individuazione dei crediti la cui cessione contribuisce al plafond utile ai fini della trasformazione delle DTA in crediti d’imposta prevista dall’articolo 44-bis del decreto Cura Italia.
La risoluzione n. 44/E-2021 infine interviene anche in merito a:
- Le modalità di determinazione della base di commisurazione del canone;
- Le conseguenze derivanti dalla mancata tempestiva trasmissione (vale a dire entro il 31 dicembre 2020, per le cessioni di crediti avvenute nel 2020) della comunicazione finalizzata all’esercizio dell’opzione.
I dubbi interpretativi che hanno reso necessario la risoluzione 44/E-2021 - spiega l’Agenzia - sono sorti soprattutto per il rinvio espresso alla precedente disciplina del Dl n. 225/2010.
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