Friuli Venezia Giulia - Misura attiva di sostegno al reddito - Lr n. 15-2015
Descrizione
Regolamento per l’attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito, di cui all’articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito).
Con legge regionale n. 35 del 6 novembre 2017, pubblicata sul Bur n. 45 dell'8 novembre 2017, sono state approvate le Disposizioni per l’ampliamento del Reddito di Inclusione e il suo coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito.
La Misura consiste in un intervento monetario di integrazione al reddito erogato nell’ambito di un percorso concordato e definito nel patto di inclusione finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del nucleo familiare beneficiario.
La Misura è attuata in via sperimentale dal Servizio sociale dei Comuni, in collaborazione con i servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro (Centri regionali per l'impiego e Centri regionali per l'orientamento), per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento (22.10.2015).
Possono accedere alla Misura i nuclei familiari che possiedono, alla data di presentazione della domanda e per tutto il periodo di concessione della misura, i seguenti requisiti:
- avere almeno un componente residente in Friuli Venezia Giulia da almeno ventiquattro mesi continuativi;
- avere un ISEE ordinario ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013, ovvero un ISEE corrente ai sensi dell’articolo 9 del decreto medesimo, inferiore o uguale a 6.000 euro;
- i componenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età sono disponibili ad aderire a un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del nucleo familiare;
- non avere componenti che siano stati destinatari, nei diciotto mesi antecedenti la presentazione della domanda di accesso alla Misura, di provvedimenti di decadenza dalla Misura stessa o da altre prestazioni di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di rilascio di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi;
- non avere componenti che siano intestatari di autovetture soggette all’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all’articolo 23, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in ogni caso di cilindrata non superiore a 2.000 cc se alimentate a benzina o 2.500 cc se diesel, nonché di motoveicoli di cilindrata superiore a 750 cc;
- non avere componenti che siano intestatari di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172);
- non avere componenti che siano beneficiari, nello stesso periodo nel quale la Misura è concessa, di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, il cui valore complessivo sia superiore a 600 euro mensili, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU;
- non avere componenti che hanno beneficiato del Fondo di solidarietà regionale nei 60 giorni precedenti alla presentazione della domanda di accesso alla Misura.
L’ammontare annuale della Misura spettante al nucleo familiare beneficiario è desunto dalla Tabella di cui all’Allegato A del Regolamento ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 15/2015 (vedi Links).
L’ammontare massimo mensile della Misura è di 550 euro.
L’Amministrazione regionale per l’avvio della Misura trasferisce ai SSC una quota fino al 50% delle risorse disponibili.
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Con legge regionale n. 35 del 6 novembre 2017, pubblicata sul Bur n. 45 dell'8 novembre 2017, sono state approvate le Disposizioni per l’ampliamento del Reddito di Inclusione e il suo coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito.
In sede di prima applicazione, al fine di garantire sin dall’avvio del ReI il coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito, a decorrere dall’1 gennaio 2018 ai nuclei familiari beneficiari del ReI il cui componente richiedente è in possesso del requisito di residenza in regione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 15/2015, sono corrisposte integrazioni economiche, non soggette a riduzione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 147/2017, di valore mensile pari a:
- a) 185 euro in assenza di componenti di età minore di anni 18;
- b) 235 euro in presenza di un componente di età minore di anni 18;
- c) 285 euro in presenza di due e più componenti di età minore di anni 18.
La domanda va presentata dal richiedente al Servizio sociale dei Comuni (SSC) del Comune di residenza.
La domanda contiene la dichiarazione di impegno, sottoscritta dal richiedente, all'adesione al patto di inclusione da parte dei componenti del nucleo.
Il patto di inclusione è un accordo in forma scritta stipulato fra il soggetto richiedente e il Servizio sociale dei Comuni (SSC). Alla definizione del patto partecipano anche i Centri regionali per l'impiego e Centri regionali per l'orientamento.
Nel patto sono contenuti gli obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità, di inserimento lavorativo e di riduzione dei rischi di marginalità connessi all’intero nucleo familiare. Il Patto è sottoscritto per adesione anche dagli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare. Il patto di inclusione è stipulato entro due mesi dalla concessione della Misura.
La mancata stipula del patto di inclusione comporta la decadenza dalla Misura.
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Con legge regionale n. 35 del 6 novembre 2017, pubblicata sul Bur n. 45 dell'8 novembre 2017, sono state approvate le Disposizioni per l’ampliamento del Reddito di Inclusione e il suo coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito. La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (8 novembre 2017).
La Misura è concessa dal Servizio sociale del Comune, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa di tutti gli elementi. L'erogazione della Misura decorre dal bimestre successivo a quello in cui viene presentata la domanda.
La Misura ha durata dodici mesi e viene erogata in 6 rate bimestrali: gennaio-febbraio, marzo-aprile, maggio-giugno, luglio-agosto, settembre-ottobre, novembre-dicembre. La Misura, con un periodo di interruzione di almeno 2 mesi, può essere concessa nuovamente per ulteriori 12 mesi, anche non continuativi, a condizione che perdurino i requisiti di accesso e a seguito di ridefinizione del patto di inclusione.
Per maggiori informazioni consultare i Links.