Istituito il codice tributo per il credito d’imposta della super ACE
Nuova fase operativa per l’ACE innovativa 2021, la misura a sostegno della patrimonializzazione delle imprese. L’Agenzia delle entrate ha infatti stabilito il codice tributo da usare per fruire del credito d’imposta in compensazione.
Cosa prevede il dl Sostegni bis?
La Risoluzione n. 70-2021, che istituisce il codice tributo “6955” per fruire del tax credit tramite F24, arriva a distanza di tre mesi dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate che ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta dell’ACE innovativa 2021, come potenziata dal dl Sostegni bis.
Per tutto il 2021, infatti, il decreto 73-2021 ha previsto due importanti novità per l’agevolazione fiscale ACE: da un lato quella che riguarda le quote percentuali del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio; dall’altro quella che introduce l’opzione “credito d’imposta”.
Cos’è e come funziona l’aiuto alla crescita economica?
Nato nel 2011, l’aiuto alla crescita economica (ACE) altro non è che un meccanismo fiscale di incentivo alla patrimonializzazione delle imprese, consistente nella detassazione di una parte degli incrementi del patrimonio netto, o meglio nella deduzione di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.
L'agevolazione, quindi, spetta alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante:
- Conferimenti in denaro;
- Accantonamenti di utili a riserva.
Ma come si effettua il calcolo dell’ACE? Ebbene, per il calcolo dell'importo deducibile si effettua la somma dei componenti che hanno inciso positivamente (conferimenti, utili accantonati) e negativamente (riduzioni di patrimonio con attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di aziende o rami di aziende) sul capitale. A tale base si moltiplica quindi un'aliquota percentuale, fissata all'1,3% dalla Manovra del 2020.
Nel corso dell’ultimo decennio la misura ha subito varie modifiche, inclusa la sua cancellazione per un anno nel 2019, salvo poi essere re-introdotta proprio dalla legge di Bilancio 2020.
L’ultima novità è arrivata con l'articolo 19 del decreto 73-2021 che, per tutto il 2021, ha potenziato lo strumento al fine di dare un sostegno in più alle imprese che vogliono patrimonializzarsi.
Aliquota ACE 2021 al 15% grazie al decreto Sostegni bis
La prima novità dell’ACE 2021 consiste nell'incremento dell’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale.
Il dl Sostegni bis, infatti, ha stabilito che per i soli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021 (periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020) la valutazione del rendimento nozionale viene effettuata mediante l’applicazione di un coefficiente più elevato (15%) rispetto a quello ordinario del 1,3% fissato, come si è visto dalla legge di Bilancio del 2020.
La novità si applica, però, solo per una variazione in aumento del capitale proprio per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
Sostegni bis: arriva il credito d’imposta per l’ACE 2021
L’altra novità introdotta dal dl 73-2021 è rappresentata, invece, dalla possibilità di trasformare il beneficio fiscale in credito d’imposta compensabile per il 2021.
Il Sostegni bis, infatti, ha stabilito che l’ACE può essere fruita in via anticipata sotto forma di credito d’imposta che può essere:
- Usato in compensazione in F24 senza limiti d’importo;
- Oppure richiesto a rimborso o ceduto a terzi.
Più nello specifico, la norma prevede che la deduzione del rendimento nozionale valutato mediante applicazione dell’aliquota percentuale del 15% corrispondente agli incrementi di capitale proprio può essere fruita tramite riconoscimento di un credito d’imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale le aliquote delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.
Anche in questo caso, la novità vale però solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro.
La comunicazione della super ACE al Fisco
Per beneficiare del credito d’imposta, il decreto 73-2021 ha stabilito che il suo utilizzo può avvenire solo previa comunicazione all’Agenzia delle entrate da effettuarsi:
- dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro;
- o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti;
- ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare l’utile di esercizio in tutto o in parte, a riserva.
Le istruzioni operative per comunicare i dati all’Agenzia delle entrate sono state stabilite con il provvedimento del 17 settembre 2021 che ha reso noti i documenti da usare e gli step operativi da percorrere.
Il provvedimento ha infatti previsto che il modello possa essere presentato dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine coincide con l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla data indicata nel campo “Data fine periodo d’imposta” della comunicazione.
Ogni modello può accogliere uno o più aumenti di capitale proprio. Nell’ipotesi di successivi incrementi va presentata un’ulteriore comunicazione senza che siano riportati i valori di crescita indicati nella precedente”. Infine, sottolineano dal Fisco, “negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per la presentazione è possibile rettificare una comunicazione errata che verrà integralmente sostituita dalla nuova”.
Il codice tributo “6955” della Super -ACE 2021
Per consentire ai beneficiari e ai cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento con il modello F24, la risoluzione n. 70-2021 dell’Agenzia delle entrate ha istituito il codice “6955” (denominato “Credito d’imposta ACE – articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”).
Il codice - spiega il Fisco - va riportato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va riportato l’anno d’imposta a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
Consulta il dl 73-2021 pubblicato sulla GURI n. 123 del 25.05.2021
Consulta il testo coordinato del decreto legge 73-2021, pubblicato sulla GURI n. 176 del 24.07.2021
Consulta il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 17 settembre 2021
Consulta la risoluzione 70-2021 dell'Agenzia delle entrate
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