Coronavirus: dl Cura Italia, vademecum aggiornato dell'Agenzia delle Entrate
Istituiti i codici tributo per il premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti, una delle misure fiscali previste dal decreto-legge Cura Italia. Il provvedimento va ad aggiornare il vademecum di 14 pagine - di cui vi proponiamo un estratto - realizzato dall'Agenzia delle Entrate.
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Sospensione dei versamenti
L'articolo 61 del decreto dispone la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
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La misura interessa una serie di soggetti, dalle federazioni sportive, alle aziende termali, ai soggetti che gestiscono asili nido, musei, stazioni di autobus, ecc.
I versamenti sono sospesi fino al 30 aprile 2020 per tutti i soggetti, eccezion fatta per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, a cui si applica la sospensione fino al 31 maggio 2020.
L'articolo 62, invece, si concentra sui versamenti per le imprese e per i lavoratori autonomi. Sono sospesi gli adempimenti tributari - diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale - che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Gli adempimenti fiscali sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni dell'ex zona rossa (individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.
Premio ai lavoratori dipendenti
L'articolo 63 del dl Cura Italia prevede per i lavoratori dipendenti, che possiedono un reddito complessivo dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
Con la risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo che i datori di lavoro possono utilizzare per compensare il bonus di 100 euro corrisposto da aprile ai dipendenti, in proporzione al numero di giorni di lavoro svolti in sede nel mese di marzo 2020.
Per il modello F24: “1699”, denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1699” va esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono invece da indicare, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Per il modello F24 “enti pubblici”, F24 Ep: “169E”, denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.
In sede di compilazione del modello F24 Ep, il codice tributo “169E” va esposto nella sezione “Erario” (valore F) in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” devono essere indicati, invece, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Credito d'imposta per le spese di sanificazione
L'articolo 64 introduce un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, rivolto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.
Il credito d'imposta è pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.
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Credito d'imposta per botteghe e negozi
Per i soggetti esercenti attività d’impresa l'articolo 65 del decreto prevede, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
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