MUR: nota esplicativa sulle agevolazioni per la Ricerca

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha pubblicato una nota esplicativa sul decreto del 2 gennaio 2008 che adegua le disposizioni relative al Fondo Agevolazioni Ricerca - FAR alla nuova Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione. Il decreto è stato registrato alla Corte dei Conti lo scorso 16 aprile 2008.

Gli adeguamenti, in particolare, concernono:

Attività Agevolabili

Ricerca Industriale
Alla definizione di "ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti", viene aggiunta la frase "comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessari per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche."

Sviluppo Sperimentale
Sostituita la definizione "Sviluppo precompetitivo" con "Sviluppo sperimentale", le cui attività consistono "nell'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, pianificazione e documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi. Tale attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.
Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.
Possono, altresì, ricomprendersi attività di produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non si ricomprendono le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee  di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti."

Organismi di ricerca

Oltre ai beneficiari già individuati, vengono ammessi anche gli organismi di ricerca, cioè soggetti senza scopo di lucro che, indipendentemente dal proprio status giuridico o fonte di finanziamento,  rispondono a tutti i seguenti requisiti:

  • la principale finalità statutaria consiste nello svolgimento di attività di ricerca scientifica e/o tecnologica e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;
  • tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento;
  • le imprese in grado di esercitare un'influenza su tali soggetti, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca del soggetto medesimo né ai risultati prodotti.

Maggiorazioni di contributo

Abrogate le maggiorazioni di tipo territoriale, possono essere concesse - ai singoli soggetti e non all'intero progetto - le seguenti ulteriori agevolazioni (per dimensioni dell'impresa e per forme di collaborazione), nella forma del contributo nella spesa, "secondo le sottoelencate percentuali sui costi ammissibili:

a) per i progetti presentati da PMI, l'intensità è aumentata del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese; a tal fine, per i progetti proposti congiuntamente da più imprese, tutte devono possedere i parametri dimensionali di cui alle norme predette;

b)
a concorrenza di un'intensità massima dell'80% in ESL, è aumentata del 15%
- se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere da a) a d)  (del
DM 593/2000) indipendenti l'una dall'altra. Sussiste tale collaborazione quando:

  • nessuno dei soggetti indicati sostiene da solo più del 70% dei costi ammissibili del progetto;
  • il progetto prevede la collaborazione di almeno una PMI, ovvero le attività di ricerca sono effettuate in almeno due Stati membri diversi

oppure

- se il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra uno dei soggetti di cui al precedente articolo 5, comma 1, e uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, e sussistano le seguenti condizioni:

  •  l'università, l'ente, o l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili al progetto e
  •  l'università, l'ente o l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati della attività di ricerca da esso svolta.

Ai fini di cui alla lettera b), il subappalto non è considerato come collaborazione effettiva."

Costi ammissibili
La riformulazione delle spese ammissibili enuncia le seguenti voci: 

  1. Spese di personale (ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca, che risulti, in rapporto col soggetto beneficiario dei contributi, dipendente a tempo indeterminato o determinato e/o lavoratore parasubordinato, e/o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio che preveda attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto).
  2. Costi degli strumenti  e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.
  3. Costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute.
  4. Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca.
  5. Spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca, anche nella misura forfettizzata del 60% delle spese di personale.
  6. Altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca."

"I costi afferenti le diverse tipologie di spesa sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile."

Notifica UE 

I progetti per i quali l'importo previsto della agevolazione supera i seguenti limiti sono notificati, prima dell'avvio delle previste attività di valutazione, alla Commissione Europea:
  • per i progetti di ricerca fondamentale: 20 milioni di euro per impresa;
  • per i progetti di prevalente ricerca industriale: 10 milioni di euro per impresa.
I predetti massimali sono stabiliti in una misura pari al doppio nei casi di progetti rientranti nell'iniziativa Eureka.
(Fonte: MUR - DM  2 gennaio 2008)