Autoconsumo biometano: la consultazione GSE sul sistema di incentivi

Foto di Pixabay Il GSE ha avviato una consultazione sulle modifiche da apportare alle Regole Applicative del DM Biometano 2022, introdotte dall’articolo 5-bis del Decreto Agricoltura e che sono destinate ad avere conseguenze anche sul sistema di incentivi per il settore. Gli stakeholder hanno ancora 10 giorni per partecipare. 

FER2: pubblicate le regole di Arera, anche per l'agrivoltaico

Il Decreto Agricoltura (DL 63/2024) introduce disposizioni specifiche volte a favorire la produzione di biometano da biomasse agricole e incrementarne l’utilizzo nelle filiere produttive “hard to abate”, ovvero difficili da decarbonizzare. Tali disposizioni hanno degli impatti tanto sulla gestione degli incentivi alla produzione di biometano previsti dal DM Biometano 2022, quanto sul processo di riconoscimento delle Garanzie di Origine.

In questo contesto, la consultazione del GSE, aperta fino al 29 novembre prossimo, punta a raccogliere il parere di tutti i soggetti interessati proprio in merito a tali impatti.

Prima di illustrare i quesiti a cui i partecipanti alla consultazione sono chiamati a rispondere, ripercorriamo le modifiche introdotte dal DL Agricoltura e i contenuti del DM Biometano 2022. 

Le novità del DL Agricoltura per gli impianti di produzione di biometano

Come anticipato, il DL Agricoltura, all’art 5-bis comma 1 e 2, introduce disposizioni specifiche per favorire la produzione di biometano da biomasse agricole e incrementarne l’utilizzo nelle filiere produttive difficili da decarbonizzare.

Nel dettaglio, il comma 1 interviene modificando l’articolo 24 comma 8 del decreto legislativo 28/2011, poi sostituito dall’articolo 3-ter del D.L. n. 57/2023 (successivamente convertito in legge, entrata in vigore il 28 luglio 2023). Tale provvedimento, demanda ad ARERA “la definizione di prezzi minimi garantiti o integrazioni dei ricavi per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biogas e biomassa in esercizio alla data del 28 luglio 2023, che beneficiano di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi per aderire al regime di cui sopra”. In sostanza, il comma 1 del DL Agricoltura “estende la portata applicativa della norma e riconosce il beneficio non più a coloro che beneficiano di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027, ma a coloro i cui regimi incentivanti siano terminati il 28 luglio 2023, ovvero che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027”. 

La modifica introdotta dal comma 1 è esplicitamente finalizzata a garantire la continuità di produzione di energia da biogas funzionale all’esercizio delle attività di produzione primaria, nonché a garantire il sostegno alle filiere produttive agricole. I prezzi minimi garantiti o le integrazioni dei ricavi sono differenziati in base alla potenza dell’impianto, e il loro valore è aggiornato annualmente, tenendo conto dei valori di costo delle materie prime e della necessità di promuovere la progressiva efficienza dei costi degli impianti.

Il comma 2 dell’articolo 5-bis, invece, intervenendo sul DM 224/2023 relativo alle garanzie di origine (GO) da fonti rinnovabili, “reca disposizioni volte a chiarire cosa si intenda, all’interno del medesimo decreto, per biometano autoconsumato, ai fini dell’applicazione delle specifiche norme previste”. In particolare, l'articolo 11 comma 5 del DM 224/2023 dispone che le garanzie d’origine emesse per la produzione di biometano da impianti incentivati, se riferite a biometano autoconsumato, “sono contestualmente annullate e, conseguentemente, ai fini della valorizzazione della tariffa premio (prevista dal meccanismo di incentivazione) per la medesima quantità di biometano il prezzo medio mensile delle GO è nullo”. Con l’obiettivo di attuare tale disposizione, il comma 2 del DL Agricoltura prevede che per biometano autoconsumato si intenda “il consumo diretto di biometano effettuato nell’ambito del medesimo sito di produzione da parte di un cliente finale anche per il tramite di un produttore terzo ovvero, per i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, in altro sito purché il produttore sia soggetto alle istruzioni del cliente medesimo sulla base di un accordo di compravendita del biometano prodotto che preveda un prezzo medio mensile nullo delle garanzie d’origine e che consenta un beneficio analogo a quello che deriverebbe dall’applicazione delle predette disposizioni relative al regime di autoconsumo in sito”. 

Obiettivo della disposizione del comma 2 è di favorire la produzione di biometano da biomasse agricole e incrementarne l’utilizzo nelle diverse filiere produttive difficili da decarbonizzare

Cosa prevede il DM Biometano 2022

In continuità con il DM 2 marzo 2018 - che promuove l’uso del biometano e degli altri biocarburanti nel settore dei trasporti - e in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previste dal PNRR, il DM Biometano 2022 consente l’accesso alle risorse previste dal PNRR per lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano “destinato al settore dei trasporti o ad altri usi”. Sono le garanzie d’origine a certificare la destinazione d’uso del biometano nei consumi finali. 

Obiettivo del provvedimento è quindi promuovere l’incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale attraverso un sostegno in conto capitale (pari al massimo al 40% delle spese sostenute) e un incentivo in conto energia (tariffa incentivante applicata alla produzione netta di biometano). 

A poter beneficiare degli incentivi previsti dal DM Biometano 2022 sono gli impianti di produzione di biometano di nuova realizzazione, agricoli o a rifiuti come definiti nelle Regole Applicative del decreto, e gli interventi di riconversione a biometano (totale o parziale) di impianti agricoli esistenti di produzione di elettricità alimentati da biogas. E’ necessario, per entrambe le tipologie di interventi da attuare grazie agli incentivi previsti, che gli impianti siano conclusi ed entrati in attività entro il 30 giugno 2026. 

Con particolare riferimento agli impianti di nuova realizzazione agricoli o a rifiuti, le Regole Applicative richiedono che gli impianti beneficiari degli incentivi rispettino due requisiti specifici:

  • Devono rispettare le caratteristiche di qualità previste dal decreto 3 giugno 2022 recante “Regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile”; 
  • Devono essere conformi ai requisiti di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra previste dall’articolo 4 comma 1 lettera c del decreto stesso, ovvero: almeno il 65% di riduzione di GHG per impianti di produzione di biometano destinato al settore dei trasporti e almeno l’80% di riduzione di GHG per impianti di produzione di biometano per altri usi. 

Per quanto concerne le modalità di accesso agli incentivi previste dal DM Biometano 2022, il provvedimento stabilisce che vengano implementate procedure competitive pubbliche (aste a ribasso). In pratica, i soggetti in possesso degli impianti devono partecipare alle procedure competitive, attraverso le quali è assegnato il contingente di capacità produttiva disponibile, in funzione del maggior ribasso offerto sulla tariffa incentivante e, a parità di ribasso, applicando ulteriori criteri di priorità. A tal proposito, il decreto prevede 5 bandi per la partecipazione alle procedure competitive, l’ultima delle quali è aperta proprio oggi, 18 novembre, e resta operativa fino al 17 gennaio 2025. Se il contingente totale di capacità produttiva disponibile non verrà esaurito con la quinta procedura, sarà possibile aprirne altre fino all’esaurimento delle risorse, ma non oltre il 1° gennaio 2026. 

Infine, in seguito alle procedure competitive, il GSE valuta le istanze e pubblica le graduatorie indicando i progetti ammessi beneficiari del contributo in conto capitale e della tariffa incentivante previsti dal DM Biometano. 

E’ opportuno evidenziare che la richiesta di ammissione al riconoscimento degli incentivi previsti dal decreto include anche la richiesta ai fini dell’emissione delle garanzie d’origine. Di conseguenza, il GSE svolge un’istruttoria di qualifica unica per l’accesso al contributo in conto capitale, la tariffa incentivante riconosciuta alla produzione netta di biometano e il diritto al riconoscimento delle GO. 

I temi posti in consultazione dal GSE

Il template di adesione alla consultazione fornito dal GSE si compone di due parti. La prima mira a raccogliere informazioni di carattere generale sul soggetto che aderisce alla consultazione pubblica. La seconda, invece, contiene 5 quesiti rivolti ai partecipanti.

Nel dettaglio, le cinque domande poste dal GSE agli stakeholder sono:

  • Viene chiesto se si condivide che l’individuazione dell’ambito di applicazione della norma preveda il duplice punto di vista, ovvero quello della produzione di biometano e quello del consumo.
  • Viene chiesto se si ritiene esaustivo il riferimento all’elenco dei codici ATECO dell’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali come previsto dall’articolo 10 del DM 21 ottobre 2022 n. 463. In caso contrario, i partecipanti sono invitati a proporre delle modifiche. 
  • Tenuto conto del fatto che il GSE non ritiene necessario modificare la definizione di autoconsumo già prevista nelle Regole Applicative del DM Biometano 2022, viene richiesto se sia opportuno o meno integrare tali regole introducendo le definizioni di “biometano autoconsumato” e di “accordo di compravendita per autoconsumo”.
  • Viene chiesto ai partecipanti di indicare eventuali criticità individuate nella definizione di un accordo di compravendita tra un produttore e un cliente finale, ferma restando la possibilità, per un cliente finale, di stipulare più contratti di compravendita con produttori distinti. 
  • Infine, gli stakeholder sono chiamati a esprimersi sulle condizioni minime degli accordi di compravendita per autoconsumo individuate. 

Per maggiori informazioni, consulta la pagina web dedicata alla consultazione GSE sul biometano