Lavoro: DL 34-2014, semplificazioni su contratti a termine, apprendistato e DURC
In vigore da oggi il decreto-legge n. 34/2014 che semplifica le norme in materia di contratti a termine e di apprendistato, servizi per il lavoro, regolarità contributiva e contratti di solidarietà.
Il decreto-legge n. 34 del 20 marzo 2014, recante "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2014.
Lavoro a termine e apprendistato
In materia di contratto a termine, tra le altre cose, viene elevata da 12 a 36 mesi la durata massima del primo rapporto di lavoro a tempo determinato. Mentre, tra i provvedimenti che riguardano il contratto di apprendistato, si stabilisce che la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, debba essere pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento. Inoltre, viene abrogato l'obbligo per il datore di lavoro di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica.
Documento Unico di Regolarità Contributiva
L'articolo 4 del decreto riguarda le semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di quel documento, cioè, che attesta l'assolvimento da parte dell'impresa degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti della Cassa Edile.
Nello specifico, il provvedimento prevede che chiunque abbia interesse può, in qualsiasi momento, verificare con modalità telematiche e in tempo reale la propria regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili. L'esito dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il DURC.
Il decreto sottolinea che si tratta di una "unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili, che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare".
La verifica, specifica il decreto, "riguarda i pagamenti scaduti fino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica stessa viene effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive, e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, che operano nell'impresa".