Estesa la cumulabilità tra i bonus efficienza energetica nazionali e regionali
Il Milleproroghe 2024 ha esteso di ulteriori due anni la cumulabilità tra i bonus casa per l'efficientamento energetico e i contributi regionali dedicati sempre agli stessi investimenti. In questo modo la misura di fatto permette ad un cittadino che accede anche ad un contributo regionale, di poter coprire l’intero ammontare della spesa sostenuta per l’efficientamento energetico di casa.
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A stabilire l’estensione della cumulabilità degli incentivi per l'efficienza energetica è stato, nello specifico, il comma 12-ter dell’articolo 3 del DL 215/2023. Un emendamento approvato durante il passaggio in Parlamento del Milleproroghe 2024, che testimonia la rilevanza di queste tematiche in una fase storica caratterizzata dal venir meno del superbonus al 110% e dall'imminente arrivo della direttiva Case green.
Bonus efficienza energetica: ok alla cumulabilità tra incentivi nazionali e regionali
Come già accennato, il decreto Milleproroghe ha esteso l’arco temporale nel quale è valida la cumulabilità tra gli incentivi per l’efficienza energetica erogati a livello nazionale e quelli assicurati da Regioni e Province autonome.
L’emendamento varato in questi giorni in Parlamento, fa riferimento ad una disposizione prevista l’anno scorso dall'articolo 7 del DL 34/2023 (il cosiddetto decreto Bollette) che, tra le varie misure per tamponare le conseguenza del caro energia generato dalla guerra in Ucraina, aveva disposto anche la possibilità per i contribuenti di cumulare diversi bonus per l’efficienza energetica.
Il DL Bollette ha infatti autorizzato il cumulo tra alcune agevolazioni fiscali di livello nazionale e l’eventuale contributo regionale (o delle province autonome di Trento e Bolzano), qualora le norme che regolano quest’ultimo lo consentono esplicitamente e a patto che la somma dei due incentivi non superi il 100% della spesa ammissibile all’agevolazione o al contributo.
Più nello specifico, a beneficiare della cumulabilità con gli incentivi regionali sono tre tipologie di agevolazioni nazionali:
- gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, previsti dall'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- gli interventi di efficienza energetica, previsti dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- gli interventi rientranti nell’ecobonus, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Dal punto di vista operativo, la cumulabilità fa perno sull’agevolazione regionale, prevedendo la possibilità di coprire l’investimento fino al 100% della spesa sostenuta, attingendo anche ai bonus nazionali. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, infatti, la misura permette di cumulare, nei limiti del 100% dell'ammontare della spesa ammissibile, la parte di spesa per la quale sia già stato concesso un contributo dalle Regioni a condizione - come già accennato - che la normativa relativa allo stesso contributo regionale lo consenta.
Ebbene, mentre il decreto Bollette aveva previsto l'applicabilità del cumulo solo con riferimento ai contributi erogati negli anni 2023 e 2024, adesso il Milleproroghe ha esteso tale cumulabilità anche al 2025 e al 2026.
In questo modo i contribuenti che riescono ad accedere ad un qualche bonus regionale in materia di efficienza energetica, hanno la possibilità di coprire fino al 100% dell’intervento previsto facendo ricorso anche agli sgravi fiscali nazionali. Un aiuto non da poco considerando che dal 2023 è iniziato il decalage dell’aliquota del superbonus, che per il 2024 si assesta infatti al 70%. Anche se non si tratta più di un automatismo come quello del superbonus, la misura permette comunque di coprire tutta la spesa per un intervento di efficienza energetica, facendo perno su più agevolazioni.
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Foto di Alexas Fotos