Acciaio - Ue, vigilanza preventiva su prodotti da Paesi terzi

Bruxelles intende proteggere la siderurgia Ue attraverso l'obbligo di licenza di importazione per determinati prodotti originari dei Paesi terzi.

Steel - Pixabay

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Al fine di proteggere l'industria europea dell'acciaio dall'ingresso nell'Unione di prodotti provenienti da Paesi come la Cina venduti a prezzi molto inferiori a quelli di mercato, è stato approvato e pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento di esecuzione Ue 2016/670 della Commissione del 28 aprile 2016, che prevede l'introduzione di una “vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni Paesi terzi”.

Con questo strumento Bruxelles intende raccogliere informazioni statistiche dettagliate che consentano di "analizzare rapidamente l'andamento delle importazioni da tutti i Paesi non membri dell'Ue". La disponibilità tempestiva di dati relativi agli scambi commerciali servirà, nelle intenzioni della Commissione, ad "ovviare alla vulnerabilità del mercato europeo dell'acciaio di fronte agli improvvisi cambiamenti sui mercati siderurgici mondiali

Il provvedimento stabilisce quindi che l'immissione in libera pratica nell'Unione di determinati prodotti dell'industria dell'acciaio, il cui peso netto superi i 2,5 chili, sia soggetta a vigilanza preventiva.

L'importatore di tali prodotti deve, dunque, presentare alle autorità competenti di uno Stato membro la domanda di concessione del documento di vigilanza, il quale viene “rilasciato automaticamente dalle autorità competenti degli Stati membri, senza spese e indipendentemente dai quantitativi richiesti, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della domanda” dell'importatore nell'Unione, “indipendentemente dal luogo di stabilimento nell'Unione”.

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La domanda dell'importatore deve contenere determinate indicazioni:

  • il nome e l'indirizzo completi del richiedente (inclusi i numeri di telefono e di fax, l'indirizzo di porta elettronica e l'eventuale numero d'identificazione presso l'autorità nazionale competente) e la sua partita IVA, qualora sia soggetto all'IVA;
  • all'occorrenza, il nome e l'indirizzo completo del dichiarante o dell'eventuale rappresentante del richiedente;
  • una descrizione delle merci, che specifichi la denominazione commerciale, il codice TARIC (codice di classificazione di otto cifre mediante il quale si può risalire alla tipologia del prodotto), l'origine e la provenienza;
  • i quantitativi dichiarati, espressi in chili e, se del caso, in qualsiasi altra unità supplementare pertinente (paia, unità ecc.);
  • il valore delle merci, in euro;
  • la dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con l'indicazione del nome in lettere maiuscole, di aver dichiarato il vero.

L'importatore deve, inoltre, presentare prove commerciali dell'intenzione di importare, quali una copia del contratto di vendita o di acquisto o della fattura pro forma.

Il documento di vigilanza ha un periodo di validità di quattro mesi e i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.

Gli Stati membri devono comunicare a Bruxelles "con la massima regolarità e tempestività possibile", almeno entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi e i valori (calcolati in euro) per i quali sono stati rilasciati documenti di vigilanza.

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Il regolamento diventerà operativo 21 giorni lavorativi dopo il 30 aprile, data di entrata in vigore, in modo da consentire alle imprese di adattarsi alle nuove norme, e verrà applicato fino al 15 maggio 2020.

Il meccanismo introdotto col regolamento è parte di un pacchetto di misure volte a sostenere il comparto siderurgico Ue nel contesto di crisi globale e di sovraccapacità, presentato lo scorso 16 marzo, a della comunicazione della Commissione dal titolo: Acciaio: Preservare l'occupazione e la crescita sostenibile in Europa.

La decisione di introdurre lo strumento della licenza di importazione, fa sapere Bruxelles, "dà un chiaro segnale alle imprese, anche nei Paesi esportatori, che la Commissione Ue controlla attivamente l'andamento del mercato" ed è disposta a prendere tutte le misure necessarie.