Fondo Politiche Giovanili: ripartite le risorse per l'anno 2011

Euro banknotes - foto di Friedrich.KrombergSono circa 12,7 milioni di euro le risorse destinate, per il 2011, al finanziamento del Fondo per le politiche giovanili - istituito dal Decreto-legge n. 223/2006, art. 19, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006 - di cui 1,8 milioni per azioni e progetti di rilevante interesse nazionale e 10,9 milioni per interventi proposti da Regioni, Province e Comuni. Il decreto di ripartizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il Fondo per le politiche giovanili è finalizzato a promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi.

Lo strumento è destinato a finanziare azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, nonché le azioni ed i progetti per il territorio, individuati di intesa con le Regioni e gli Enti Locali.

Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2012

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU'

DECRETO 4 novembre 2011

Ripartizione del Fondo Politiche giovanili,  ai  sensi  dell'art.  19
comma 2 del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.  248  -  Anno  2011.
(12A01823) 
 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIOVENTU' 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  401,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
22  novembre   2010,   concernente   la   disciplina   dell'autonomia
finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra  l'altro,
attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri  le  funzioni  di
indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data  7  maggio
2008, con il quale l'on. Giorgia Meloni e'  stata  nominata  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
8 maggio 2008, con il quale al precitato Ministro e' stato  conferito
l'incarico per le politiche della gioventu'; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
13  giugno  2008,  recante  delega  di  funzioni  al  Ministro  senza
portafoglio della Gioventu',  on.  Giorgia  Meloni,  per  l'esercizio
delle funzioni e dei compiti, ivi  compresi  quelli  di  indirizzo  e
coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle  materie
concernenti le politiche giovanili; 
  Visto l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con
il  quale,  al  fine  di  promuovere  il  diritto  dei  giovani  alla
formazione culturale e professionale  e  all'inserimento  nella  vita
sociale,  anche  attraverso  interventi   volti   ad   agevolare   la
realizzazione del  diritto  dei  giovani  all'abitazione,  nonche'  a
facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e
servizi,  e'  istituito,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, il Fondo per le politiche giovanili; 
  Visto il decreto-legge 27 dicembre 2006, n.  297,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  23  febbraio  2007,  n.   15,   recante
«Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive  comunitarie
2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento  a  decisioni  in  ambito
comunitario  relative  all'assistenza  a   terra   negli   aeroporti,
all'Agenzia nazionale per i giovani e  al  prelievo  venatorio»  che,
all'art. 5, istituisce, ai sensi dell'art. 8 del decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani; 
  Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 e, in particolare,  l'art.  1,
commi 5, lettere dalla a) alla f), e 6; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 4,  del  decreto-legge
16 maggio 2008, n. 85, convertito, con  modificazioni,  in  legge  14
luglio 2008, n. 121, sono attribuite in via esclusiva alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri  le  funzioni  di  indirizzo  e  vigilanza
sull'Agenzia nazionale italiana  per  i  giovani,  e  che  il  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data  13  giugno
2008 delega le suddette funzioni al Ministro della gioventu'; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
10 dicembre 2010, recante «Approvazione del  bilancio  di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri  per  l'anno  finanziario
2011», che ha assegnato al capitolo  n.  853  del  bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato «Fondo per  le
politiche  giovanili»,  nell'ambito  del  C.D.R.  n.  16   denominato
«Gioventu'», una dotazione finanziaria di euro 32.909.777,00; 
  Visto l'art. 1, comma 166, della legge 13  dicembre  2010,  n.  220
(«legge di stabilita' 2011»), che demanda alla «tabella C»,  allegata
alla medesima legge, l'individuazione delle «dotazioni  da  iscrivere
nei singoli stati di previsione del  bilancio  2011  e  del  triennio
2011-2013,  in  relazione  a  leggi  di  spesa  permanente   la   cui
quantificazione  e'  rinviata  alla  legge  di   stabilita'»,   cosi'
determinando le risorse da destinarsi al finanziamento, per il  2011,
del «Fondo» di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del
2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248  del  2006,  in
euro 12.788.000,00; 
  Visto il decreto  del  Segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2011 che, al fine di  adeguare
il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
per l'anno 2011 alle effettive  dotazioni  finanziarie  di  cui  alla
legge n. 220/2010  (legge  di  stabilita'  2011)  ed  alla  legge  n.
221/2010 (legge di bilancio 2011), ha operato una riduzione, a carico
del C.D.R. 16 - cap. 853 «Fondo  per  le  politiche  giovanili»,  del
bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,
nella misura di euro 20.122.000,00; 
  Ritenuto pertanto che, a seguito della  riduzione  ora  menzionata,
gli stanziamenti effettivi, per l'anno 2011, aventi la finalizzazione
di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.  248
(«Fondo per le politiche giovanili») ammontano ad euro 12.787.777,00; 
  Visto il decreto  del  Segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri in  data  3  marzo  2011  che,  in  attuazione
dell'autonomia finanziaria e contabile di cui gode la Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, ai sensi del decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 303, ha quantificato le variazioni in aumento del C.D.R.  n.
16, denominato «Gioventu'»,  per  l'esercizio  finanziario  2011,  in
considerazione dell'avanzo d'esercizio  realizzatosi  nel  precedente
esercizio finanziario 2010; 
  Vista l'intesa in data 7 ottobre 2010, e  successive  modificazioni
ed integrazioni, concordata in sede di Conferenza unificata,  di  cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente le  azioni
ed ai progetti destinati al territorio, da realizzarsi a valere sulle
risorse del citato  Fondo  per  le  politiche  giovanili  -  triennio
2010/2012; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1,  dell'intesa  citata  che
individua la quota destinata  a  cofinanziare  gli  interventi  delle
regioni e delle province  autonome  nella  misura  del  46,15%  dello
stanziamento annuale del «Fondo per  le  politiche  giovanili»  (pari
pertanto, per il 2011, ad euro 5.901.559,09); 
  Visto l'art.  14,  comma  2,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in
tema di «federalismo amministrativo»; 
  Visto il quesito sollevato, per il tramite del Segretario  generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal  Dipartimento  della
gioventu' al Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato (nota UBRRAC  4225  P-4.7.1  in
data  28  febbraio  2011)   afferente,   tra   l'altro,   l'eventuale
sopravvenuta incompatibilita', a decorrere  dal  2011,  della  citata
disposizione di cui all'art.  2,  comma  1,  dell'intesa  in  data  7
ottobre 2010 con la disposizione di cui all'art.  14,  comma  2,  del
decreto-legge n. 78/2010; 
  Considerato che, nelle more dell'evasione del suddetto quesito,  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, con decreto n. 50436 del  20  maggio
2011 (registrato alla Corte dei conti addi' 8 luglio  2011,  registro
n. 7, foglio n. 146),  ha  ricompreso  il  «Fondo  per  le  politiche
giovanili» nell'ambito delle risorse statali  a  valere  sulle  quali
possono  essere  realizzati  i  trasferimenti   non   finalizzati   a
specifiche policies (di seguito: «trasferimenti indistinti») a favore
delle  regioni,  ai  sensi  del  citato  art.  14,   comma   2,   del
decreto-legge n.  78/2010,  ed  ha  contestualmente  trasferito  alle
regioni, a valere sul citato «Fondo per  le  politiche  giovanili»  -
E.F. 2011, euro 6.761.260,00; 
  Ritenuto che il menzionato decreto - M.E.F. n. 50436 del 20  maggio
2011 risulta adottato sulla  base  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 28  gennaio  2011,  a  propria  volta  emanato
previa intesa della Conferenza Stato-regioni (seduta del 18  novembre
2010); 
  Ritenuto, conseguentemente, che l'onere di cui all'art. 2, comma 1,
dell'intesa  7  ottobre  2010,  concordato  in  sede  di   Conferenza
unificata (trasferimenti alle regioni per euro 5.901.559,09, a valere
sugli  stanziamenti  -  E.F.  2011  del  «Fondo  per   le   politiche
giovanili»),  risulta   adempiuto   a   seguito   del   trasferimento
finanziario a diverso titolo a favore delle regioni, per  il  maggior
importo di euro 6.761.260,00, disposto, pur  sempre  a  valere  sulle
risorse del citato  «Fondo»,  d'intesa  con  la  Conferenza  Stato  -
regioni, con decreto n.  50436  del  20  maggio  2011,  adottato  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
ragioneria generale dello Stato; 
  Visto inoltre l'art. 4, comma 1, della piu' volte citata intesa  in
data 7 ottobre 2010, e successive modificazioni ed integrazioni,  che
individua la quota destinata a cofinanziare gli interventi  a  favore
dei comuni nella misura del  9,23%  dello  stanziamento  annuale  del
«Fondo per le  politiche  giovanili»,  cosi'  come  risultante  dalla
legislazione vigente e da  eventuali  aggiornamenti  e  riallocazioni
disposti da successive manovre di finanza  pubblica,  pari  pertanto,
per il 2011, ad euro 1.180.311,82; 
  Visto altresi' l'art. 4, comma 2, della piu' volte citata intesa in
data 7 ottobre 2010, e successive modificazioni ed integrazioni,  che
individua la quota destinata a cofinanziare gli interventi  a  favore
delle province nella misura di euro 3.000.000,00; 
  Considerato che occorre determinare i criteri di utilizzo del Fondo
medesimo per l'anno 2011,  al  fine  di  garantire  l'attuazione  dei
principi di imparzialita', buon andamento,  efficacia,  efficienza  e
trasparenza  dell'azione  amministrativa,  nonche'  il  principio  di
sussidiarieta'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ripartizione del Fondo 
 
  1. Il Fondo per  le  politiche  giovanili,  istituito  al  fine  di
promuovere  il  diritto  dei  giovani  alla  formazione  culturale  e
professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche  attraverso
interventi volti  ad  agevolare  la  realizzazione  del  diritto  dei
giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per
l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, destinato a finanziare  le
azioni ed i progetti di rilevante interesse nazionale,  specificamele
indicati all'art. 3, nonche' le azioni ed  i  progetti  destinati  al
territorio, individuati di intesa con gli enti locali. 
  2. Al finanziamento delle azioni e dei progetti indicati all'art. 3
e' destinata, per l'anno 2011, la somma di euro 1.846.205,18. 
  3. Alle regioni, ai sensi dell'art.  4,  nonche'  al  finanziamento
delle azioni e dei  progetti  destinati  al  territorio,  individuati
all'art. 5, e' destinata la somma complessiva di  euro  10.941.571,82
per l'anno 2011. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                       Variazioni compensative 
 
  1. In considerazione dell'integrale assolvimento, con  l'emanazione
del presente decreto, ed in particolare ai sensi degli articoli  4  e
5, degli obblighi assunti dallo Stato in sede di Conferenza unificata
nei confronti delle regioni e degli enti locali, eventuali incrementi
delle risorse iscritte al capitolo n. 853 del bilancio di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato «Fondo per le
politiche giovanili»,  disposti  nel  corso  del  medesimo  esercizio
finanziario, in conformita' a quanto sancito dall'art. 8 del  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22  novembre  2010,
recante «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e  contabile  della
Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri»,   realizzati   mediante
contestuale riduzione delle  disponibilita'  finanziarie  di  diversi
capitoli di bilancio destinati all'attuazione della delega  conferita
al Ministro della gioventu', ed iscritte al C.D.R. n.  16  denominato
«Gioventu'»,   dovranno   intendersi   interamente    destinati    al
finanziamento delle azioni e dei progetti indicati all'art. 3. 
  2. Eventuali riduzioni delle risorse iscritte, al capitolo  n.  853
del  bilancio  di  previsione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, denominato «Fondo per  le  politiche  giovanili»,  disposte
successivamente alla data di adozione del presente decreto da manovre
di finanza pubblica, incideranno sulla quota  del  «Fondo»  destinata
alle azioni  e  progetti  di  rilevante  interesse  nazionale,  quale
risultante dall'art. 1, comma 2, dal comma 1 del presente articolo  e
dall'art. 7. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
         Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale 
 
  1. Costituiscono azioni di rilevante interesse  nazionale,  ammesse
al finanziamento nei limiti  dell'importo  complessivo  di  cui  agli
articoli 1, comma 2, 2 e 7, quelle di seguito indicate: 
  a) «Diritto alla prima casa», finalizzata  a  sostenere  iniziative
sperimentali o a carattere  innovativo  per  favorire  l'accesso  dei
giovani al diritto alla prima casa di abitazione; 
  b)   «Imprese   future»,   finalizzata   a   sostenere   iniziative
sperimentali o a carattere  innovativo  per  favorire  l'accesso  dei
giovani a forme di credito  agevolato  e  garantito  per  l'avvio  di
iniziative imprenditoriali o a carattere professionale; 
  c)  «Sostegno  alla  diffusione  della  cultura  fra  i   giovani»,
finalizzata all'obiettivo di una piu'  completa  crescita  giovanile,
volta al futuro, ma comunque legata alla tradizione nazionale,  anche
attraverso il sostegno ad iniziative  culturali  di  elevato  profilo
promosse ed animate dai giovani; 
  d) «Cittadinanza consapevole», finalizzata a favorire  un  profondo
recupero di identita'  dei  giovani  nel  loro  essere  cittadini  e,
quindi, titolari  di  diritti  e  doveri,  parte  integrante  di  una
comunita' civile; 
  e) «Diritto al  futuro»,  finalizzata  a  sostenere  le  iniziative
rivolte ad agevolare l'accesso al lavoro delle  giovani  generazioni,
al sostegno alle giovani coppie e alla natalita', alla  facilitazione
dell'accesso  al  credito  per  le  finalita'   in   questione,   con
particolare attenzione ai giovani lavoratori atipici; 
  f) «Protagonismo generazionale», finalizzata a valorizzare le forme
di rappresentanza giovanile nei diversi ambiti  e  la  partecipazione
giovanile al mondo politico, imprenditoriale e sociale in particolare
promuovendo iniziative che facciano dei giovani dei  soggetti  attivi
nel mondo del volontariato e dell'impegno civico; 
  g) «La meglio gioventu'», finalizzata a dare risalto e  visibilita'
alle storie positive  delle  giovani  generazioni  e  a  dare  esempi
positivi di comportamento  da  contrapporre  alle  diverse  forme  di
devianza comportamentale dei giovani  anche  attraverso  il  sostegno
alla progettualita' e la creativita' dei giovani; 
  h) «La rivoluzione del merito», finalizzata a garantire a  tutti  i
giovani pari condizioni di partenza in ambito formativo e  lavorativo
e a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'emergere delle  qualita'
e delle eccellenze; 
  i) «Attivare i diritti»,  finalizzata  alla  realizzazione  di  una
campagna informativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti  e  dei
connessi vincoli finanziari, destinata  a  rendere  note  ai  giovani
l'esistenza delle opportunita', e le relative modalita'  di  accesso,
derivanti dal regolamento interministeriale in data 17 dicembre 2010,
n. 256, e dal decreto interministeriale in  data  19  novembre  2010,
concernenti  l'accesso  a  crediti  garantiti  dallo  Stato  per   il
sostegno, rispettivamente, all'acquisto  della  prima  casa  ed  allo
studio, nonche' dal decreto del Ministro della gioventu' in  data  19
novembre 2010, recante misure incentivanti alla  stabilizzazione  dei
giovani lavoratori precari. 
  2. Costituiscono altresi' azioni e progetti di rilevante  interesse
nazionale,  ai  sensi  del  comma  1,  le  ulteriori   attivita'   di
comunicazione  istituzionale,  ove  realizzate  nel  rispetto   delle
disposizioni vigenti e dei connessi vincoli  finanziari,  l'attivita'
dell'Agenzia nazionale per i  giovani,  l'organizzazione  di  eventi,
convegni, tavole rotonde, incontri  di  studio  ed  altre  iniziative
istituzionali  di  discussione  o  approfondimento,  da  realizzarsi,
previa autorizzazione del Ministro della gioventu'  ove  ricorrano  i
presupposti di cui all'art. 6, comma 8, del decreto-legge n.  78  del
2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, anche
in collaborazione con  enti  locali,  universita',  enti  pubblici  e
privati di ricerca, organizzazioni ed associazioni rappresentative di
istanze  della  societa'  civile  ed  associazioni  di  categoria   e
professionali, nonche' tutte le  altre  iniziative  finalizzate  alla
verifica, sul territorio, dei  fabbisogni  in  materia  di  politiche
della gioventu' ed alle conseguenti  definizione,  implementazione  e
divulgazione di efficaci azioni e modelli di intervento. Con separato
successivo decreto  possono  inoltre  individuarsi  ulteriori  azioni
afferenti  le  materie  ed  attivita'  delegate  al  Ministro   della
gioventu'. 
  3. In considerazione della precipua  finalizzazione  delle  risorse
del Fondo per le politiche giovanili, come individuata dall'art.  19,
comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed  in  particolare
considerata la circostanza che informare i  giovani  in  ordine  alle
opportunita' loro offerte dal quadro  normativo  vigente,  ovvero  da
iniziative del  Governo  e  del  Ministro  della  gioventu'  ad  essi
rivolte,  mediante  canali  comunicativi  innovativi  e   piattaforme
tecnologiche   avanzate,   costituisce   intrinsecamente    strumento
preferenziale per la  realizzazione  degli  obiettivi  fissati  dalla
legge, le attivita' di comunicazione istituzionale di cui al comma  2
realizzate mediante piattaforme Web, anche  tecnicamente  gestite  da
terzi, ma comunque riconducibili alla titolarita'  del  Dipartimento,
si intendono non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art.  41
del decreto legislativo n. 177 del  2005,  in  conformita'  a  quanto
sancito dai punti 1.1, ultimo capoverso, ed  1.3,  ultimo  capoverso,
della direttiva approvata con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri 29 settembre 2009, recante «Indirizzi interpretativi  ed
applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto  di
spazi pubblicitari da parte  delle  Amministrazioni  dello  Stato  ai
sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177». 
  4. Per la realizzazione delle azioni e dei progetti di cui ai commi
1 e 2, il Dipartimento della gioventu' puo' stipulare  con  l'Agenzia
nazionale per i giovani di cui agli articoli 5 del  decreto-legge  27
dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, nella legge  23
febbraio 2007, n. 15, ed 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  ente  pubblico  non  economico  vigilato  dal  Ministro   della
gioventu',   specifici   accordi   di   programma   che   definiscono
analiticamente gli obiettivi da perseguire ed i tempi e le  modalita'
di attuazione, a tal fine  trasferendo,  in  tutto  o  in  parte,  le
risorse  finanziarie  necessarie  all'attuazione   degli   interventi
concordati. 
  5. Per la realizzazione delle azioni  e  dei  progetti  di  cui  al
presente articolo,  il  Dipartimento  della  gioventu'  puo'  inoltre
stipulare accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, con altre pubbliche amministrazioni, ivi incluse  le  regioni  e
gli enti locali, aventi specifica competenza nella materie in cui  le
azioni ed i progetti, volta per volta, intervengano. Le azioni  ed  i
progetti  che  coinvolgano  una  pluralita'  di  comuni,  ovvero  una
pluralita' di province, possono altresi' essere realizzate stipulando
convenzioni  con   le   associazioni   che   siano   titolari   della
rappresentanza generale, in sede di conferenza unificata,  delle  due
menzionate tipologie di enti locali, ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.  281.  In  applicazione  del  presente
comma, il  Dipartimento  della  gioventu',  a  valere  sulle  risorse
destinate alle «Azioni  e  progetti  di  rilevanza  nazionale»,  come
quantificate dall'art. 1, comma 2, dall'art. 2, comma 1, e  dall'art.
7, destina in particolare: 
  a) euro 4.000.000,00 alla realizzazione di un'iniziativa  volta  ad
attivare servizi a favore  degli  studenti  universitari,  nonche'  a
sviluppare la creativita' urbana, da realizzarsi, previa  stipula  di
apposita convenzione-quadro,  in  collaborazione  con  l'Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI); 
  b) euro 1.000.000,00 alla realizzazione di un'iniziativa  volta  ad
attivare  progetti  sulla  sicurezza  stradale,  iniziative  per   lo
sviluppo e diffusione  delle  nuove  tecnologie,  nonche'  iniziative
rivolte alla tutela del territorio, da realizzarsi, previa stipula di
apposita convenzione-quadro, in collaborazione con l'Unione  province
italiane (UPI). 
  6. L'individuazione delle azioni di rilevante interesse nazionale e
delle connesse modalita' di utilizzazione delle risorse  finanziarie,
come  definite  dal   presente   articolo,   continuano   a   trovare
applicazione,  anche  per  gli  anni   successivi   al   2011,   fino
all'emanazione  del  successivo  decreto  ministeriale   recante   la
disciplina del Fondo per le politiche giovanili. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
 Trasferimenti indistinti alle regioni - Federalismo amministrativo 
 
  1. In considerazione dell'avvenuto trasferimento  alle  regioni,  a
valere sugli stanziamenti del «Fondo per le politiche giovanili», con
il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 50436 del 20
maggio  2011  di  cui  alle  premesse,  di  risorse  pari   ad   euro
6.761.260,00, si intendono integralmente assolti,  per  l'anno  2011,
gli oneri assunti dallo Stato, nei confronti delle regioni  medesime,
derivanti dall'art. 2, comma 1, dell'intesa sancita dalla  conferenza
unificata in data 7 ottobre 2010 tra il  Governo,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e  le
comunita' montane, concernente la ripartizione del Fondo  -  triennio
2010/2012. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
              Azioni e progetti destinati al territorio 
 
  1. Per l'esercizio finanziario  2011,  la  quota  parte  del  Fondo
destinata a cofinanziare interventi proposti da comuni e province  e'
stabilita  in  euro  4.180.311,82.  In  particolare,  in  conformita'
all'art. 4 dell'intesa sancita in sede di conferenza unificata  il  7
ottobre 2010, una quota di  risorse  pari  ad  euro  1.180.311,82  e'
destinata a finanziare azioni  ed  interventi  proposti  dai  comuni,
mentre una quota di risorse pari a 3 milioni di euro e'  destinata  a
finanziare azioni ed interventi proposti dalle province. 
  2. Ai fini dell'attuazione e del monitoraggio del  co-finanziamento
degli interventi proposti da comuni e  province,  trova  applicazione
l'art. 4, comma 3, dell'intesa in data 7 ottobre 2010. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                        Attivita' strumentali 
 
  1. Una quota, non  superiore  al  5%  delle  risorse  di  interesse
nazionale di cui all'art. 3, e' destinata alle attivita'  strumentali
necessarie per l'efficace realizzazione delle iniziative previste dal
presente decreto e,  in  particolare,  alle  attivita'  di  studio  e
ricerca ed a  quelle  di  supporto  specialistico  e  di  valutazione
tecnica  dei  progetti,  quando  non  siano  disponibili  presso   il
Dipartimento della gioventu' adeguate professionalita'. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
         Avanzo di gestione dell'esercizio finanziario 2010 
 
  1. In considerazione  dell'integrale  assolvimento,  nell'esercizio
finanziario 2010, degli obblighi assunti dallo  Stato  nei  confronti
delle regioni e degli enti locali, mediante  puntuale  assunzione  di
impegni contabili a favore dei suddetti enti  nella  misura  prevista
dal decreto del Ministro della gioventu' in  data  18  ottobre  2010,
recante «Riparto, per l'anno 2010, delle risorse  del  Fondo  per  le
politiche giovanili», le risorse finanziarie  costituenti  avanzo  di
esercizio, riportate in aggiunta alla competenza del capitolo n.  853
denominato  «Fondo  per  le  politiche  giovanili»  del  bilancio  di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri -  E.F.  2011,
ammontanti ad euro  15.423.155,00,  devono  intendersi  integralmente
destinate  alla  realizzazione  delle  «Azioni  e  dei  progetti   di
interesse nazionale», di cui all'art. 3. 
    Roma, 4 novembre 2011 
 
                                                  Il Ministro: Meloni 

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2012 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 119 

        

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Decreto-legge n. 223/2006