Energie rinnovabili: Circolare MSE 15-12-2010 salva DIA

Impianto eolico - foto di Tafol Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la circolare "Salva-Dia", al fine di chiarire alcuni aspetti applicativi delle procedure di autorizzazione per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili avviate mediante Denuncia di Inizio Attività. In materia di energia elettrica ha poi firmato un decreto che definisce le modalità e le condizioni per l'importazione di energia elettrica per l'anno 2011.

Gli aspetti applicativi che chiarisce la circolare "Salva-Dia" sono quelli indicati nell'articolo 1-quater della legge 13 agosto 2010, n. 129, secondo cui sono fatti salvi gli effetti di quelle procedure di DIA avviate per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili in base a leggi regionali che avevano fissato soglie di potenza superiori per l'applicabilità della DIA stessa rispetto a quelle stabilite dal decreto legislativo n. 387/2003 e che sono state dichiarate illegittime a seguito di due sentenze della Corte Costituzionale (nn. 119 e 124 del 2010).

La salvezza viene garantita però solo nella corcostanza in cui gli impianti oggetto delle procedure in questione siano entrati in esercizio entro 150 giorni da quella di entrata in vigore della legge di conversione n. 129/2010, avvenuta il 19 agosto 2010 (quindi entro il 16 gennaio 2011).

In particolare, la circolare dello scorso 15 dicembre, resasi necessaria a seguito delle numerose richieste di chiarimenti formulate sia da Enti locali che da operatori del settore delle fonti rinnovabili e loro associazioni di categoria, al fine di promuovere gli investimenti effettuati per la realizzazione di tali impianti, con positive ricadute anche a livello occupazionale, individua quattro diverse fattispecie:

  1. DIA già definitive alla data di pubblicazione delle suddette sentenze: non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1-quater ed i loro effetti sono comunque salvi, a prescindere, quindi, dal rispetto della condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro il 16 gennaio 2010;
  2. DIA che, alla data di pubblicazione delle suddette sentenze, non si erano ancora perfezionate, oppure che non fossere ancora definitive: rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1-quater e quindi, se l'impianto entra inesercizio entro il 16 gennaio 2011, i loro effetti sono fatti salvi;
  3. DIA in relazione alle quali fossero state proposte impugnative prima della data di pubblicazione delle suddette sentenze: rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1-quater e quindi, se l'impianto entra inesercizio entro il 16 gennaio 2011 e purchè non sussistano altre ragioni impeditive alla loro ultimazione ed entrata in esercizio, i loro effetti sono fatti salvi;
  4. DIA presentate dopo la data di pubblicazione delle suddette sentenze: non si applica l'articolo 1-quater, in quanto tale disposizione riguarda le DIA "che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali". Ora, poichè le DIA relative ad impianti di potenza superiore alle soglie fissate nel decreto legislativo n. 387/2003 risulterebbero riferite a leggi regionali ormai prove di effetti in quanto dichiarate incostituzionali, le DIA stesse fuoriescono dall'ambito di applicazione del citato articolo 1-quater.

Circolare

Legge 13 agosto 2010, n. 129

Decreto legislativo n. 387/2003

Per quanto riguarda il "decreto import" dello scorso 14 dicembre per l'energia elettrica, il provvedimento si è reso necessario, come ogni anno, in quanto le richieste di importazione, in Italia, sono superiori alla capacità fisica di trasmissione e occorre, quindi, definire metodi non discriminatori di assegnazione.

In particolare vengono fissate le modalità e le condizioni per l'importazione e l'esportazione a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulle frontiere settentrionali e sulla frontiera meridionale per l'anno 2011, al fine di:

  • consentire l'accesso ad operatori nazionali alla rete di interconnessione per il trasporto di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano;
  • garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione nazionale mediante l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con metodi di mercato;
  • assicurare l'accesso a parità di condizioni, di imparzialità, e la neutralità del servizio di trasmissione sulla rete di interconnessione;
  • garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

Sul testo è stato acquisito il parere favorevole dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Entrerà in vigore il giorno successivo alla data di prima pubblicazione.

Decreto ministeriale