Ammortizzatori sociali in deroga: nuove risorse assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia - immagine di Gigillo8330 milioni di euro alla Regione Friuli Venezia Giulia al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate sul territorio.

E' quanto stabilito dal Decreto del 11 ottobre 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi nella Regione Friuli Venezia Giulia, d'intesa con le parti sociali.

Il provvedimento attua l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

In applicazione dei punti 2 e 3 dell'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 23 giugno 2010, le risorse per le contribuzioni figurative e il 70% delle risorse per i sostegni al reddito sono imputate a valere sui fondi nazionali, mentre il 30% delle risorse per i sostegni al reddito è imputato su ciascun POR FSE.

In applicazione del punto 4 invece, fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di cui al punto 3 del medesimo accordo, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

Le risorse complessive a disposizione sono a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per le aree sottoutilizzate - FAS, come da Delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

GURI n. 258 del 4 novembre 2010

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 11 ottobre 2010

Assegnazione  di  risorse  finanziarie,   per   la   concessione   di
ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Friuli-Venezia Giulia.
(Decreto n. 54623). (10A13074)

 


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o
la proroga, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di
cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione
speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali;
Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive integrazioni e modificazioni;
Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio
2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la
formazione;
Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza
Stato, Regioni e Province Autonome;
Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del
predetto accordo;
Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;
Vista la delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009;
Visto l'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, in data 23 giugno 2010, con il
quale sono stati attribuiti alla Regione Friuli Venezia Giulia € 30
milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente
normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria
e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai
lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate
nella Regione medesima;
Ritenuto, pertanto, di procedere all'assegnazione delle suddette
risorse finanziarie per la concessione o proroga in deroga alla
vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni,
ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale
ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione
degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese
ubicate nella Regione Friuli Venezia Giulia;

Decreta:

Art. 1

Sono assegnati € 30 milioni alla Regione Friuli Venezia Giulia al
fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa,
di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o
straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori
a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate
nella Regione medesima.


                               Art. 2 

Ai sensi dell'art. 2, comma 140, della legge 23.12.2009, n. 191,
l'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e
formazione, pari ad euro 30.000.000,00, gravera' sullo stanziamento
di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.


                               Art. 3 

Ai sensi dell'accordo governativo citato in premessa:
a) in applicazione dei punti 2 e 3, a valere sui fondi nazionali
sono imputate le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70%
delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE e'
imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;
b) in applicazione del punto 4, fermo restando l'ammontare
complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di
cui al punto 3 del medesimo accordo, la percentuale medesima puo'
essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare complessivo del
sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati,
con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.


                               Art. 4 

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo
temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le
situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in
accordi quadro da stipularsi nella regione Friuli Venezia Giulia,
d'intesa con le parti sociali.


                               Art. 5 

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie,
individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della
previdenza sociale e la Regione Friuli Venezia Giulia sono tenuti a
controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta
erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a
darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 11 ottobre 2010

p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
il sottosegretario delegato
Viespoli

Il Ministro dell'economia e
delle finanze: Tremonti