Dal FAS al Fondo strategico per l'economia reale: pubblicato il rendiconto

Currency - Foto di Foofighter20x Con Delibera CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale è stata effettuata la ricognizione delle disponibilità del Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale di cui all'art. 18 comma 1 della legge n. 2/2009. Le risorse attualmente disponibili ammontano a 250,66 milioni di euro. Il documento è stato oggetto di critiche dalla stampa perchè evidenzia un utilizzo di risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate - FAS per scopi molto diversi da quelli originali.

La legge n. 2 del 28 gennaio 2009 stabilisce infatti che, a causa della crisi economica internazionale e quindi della necessità di riprogrammare le risorse disponibili, il CIPE possa assegnare una quota delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate - FAS al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Pertanto, con delibera n. 4 del 6 marzo 2009, il Comitato Interministeriale ha disposto, quale dotazione iniziale del Fondo strategico, una riserva di programmazione di oltre 9 miliardi di euro per il sostegno dell’economia reale e delle imprese.

La deliberazione del 13 maggio ha lo scopo di richiamare gli utilizzi disposti a carico del Fondo strategico per il Paese, pari a 8.802,34 milioni di euro, per giungere ad individuare le risorse residue del Fondo, quantificabili come si è detto in 250,66 milioni di euro.

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Gazzetta ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2010

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010

Ricognizione delle disponibilita' del Fondo strategico per il paese a
sostegno dell'economia reale (legge n. 2/2009, articolo 18, comma 1,
lett. b-bis). (Deliberazione n. 30/2010). (10A12883)

 


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle
attivita' produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate
(coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui
alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5,
del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si da'
unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi
aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art.
119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio
economico e sociale fra aree del Paese;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181,
convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al
Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche
di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1,
lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi
inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS);
Visto l'art. 18, comma 1, lettera b-bis) del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, il quale, in considerazione della eccezionale
crisi economica internazionale e della conseguente necessita' di
riprogrammare le risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, prevede l'assegnazione, da
parte del CIPE, di una quota delle risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Vista la propria delibera 6 marzo 2009, n. 4 (Gazzetta Ufficiale n.
121/2009), con la quale, a valere sulle risorse disponibili del Fondo
per le aree sottoutilizzate, e' stata disposta una riserva di
programmazione di 9.053 milioni di euro, in favore della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, per il sostegno dell'economia reale e
delle imprese, che costituisce la dotazione iniziale del richiamato
Fondo strategico per il Paese;
Visto l'art. 3, commi 2 e 2-bis del decreto-legge 23 ottobre 2008,
n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2008,
n. 201, che prevede agevolazioni tributarie, contributive e
previdenziali, relativamente alle regioni Marche e Umbria colpite dal
terremoto del 1997, con onere complessivo posto a carico del Fondo
per le aree sottoutilizzate quantificato in 22 milioni di euro, al
netto dell'importo di 45 milioni di euro per l'anno 2008, di cui al
comma 2 dell'art. 3, gia' riservato allo scopo con delibera CIPE 18
dicembre 2008, n. 112 (Gazzetta Ufficiale n. 50/2009);
Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il
quale prevede agevolazioni per favorire il diritto allo studio dei
capaci e meritevoli (realizzazione di alloggi e residenze e
concessione di borse di studio), con un onere complessivo a carico
del Fondo per le aree sottoutilizzate pari a 470 milioni di euro;
Visto il successivo art. 4 del citato decreto-legge n. 180/2008, il
quale, per assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti
dall'attuazione dell'art. 1, comma 3, dello stesso decreto-legge
(Reclutamento nelle universita' e per gli enti di ricerca), dispone
la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di
spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'elenco 1
allegato al decreto stesso, riduzione che per il Fondo per le aree
sottoutilizzate e' valutata in complessivi 155,04 milioni di euro;
Visto l'art. 7-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, che prevedono l'aumento, per un importo di 400
milioni di euro, della dotazione finanziaria per l'anno 2012 del
Fondo destinato all'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi
finanziarie istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266,
art. 1, comma 343, e ne pongono il relativo onere a carico del Fondo
per le aree sottoutilizzate;
Visto il comma 8 dello stesso l'art. 7-quinquies del predetto
decreto-legge n. 5/2009, che dispone l'incremento della dotazione del
Fondo di garanzia di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n.
266, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro con
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.
61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo
per le aree sottoutilizzate;
Visto l'art. 8-octies, comma 3, del predetto decreto-legge n.
5/2009, come convertito dalla legge n. 33/2009, il quale dispone
l'incremento, per un importo di 103 milioni di euro, della dotazione
del Fondo destinato all'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi
finanziarie istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266,
art. 1, comma 343, e ne pone il relativo onere a carico del Fondo per
le aree sottoutilizzate;
Visto l'art. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare
il comma 1 del citato art. 1, come modificato dall'art. 25, comma 6,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede,
fra l'altro, che il Governo individui e sottoponga al CIPE un
Programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate
necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione
elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla
fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del
Paese (cosiddetto «Programma Banda Larga»), da finanziare con una
dotazione fino ad un massimo di 800 milioni di euro per il periodo
2007-2013 a valere sulle risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate ex art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni;
Visto l'art. 4-septies del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede
che, con adozione di apposita delibera CIPE, all'Istituto Sviluppo
Agroalimentare S.p.A (ISA) sia versato l'importo di 20 milioni di
euro per l'anno 2009 e di 130 milioni di euro per l'anno 2010 per i
compiti dell'Istituto in favore della filiera agroalimentare,
ponendone la copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo
strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale;
Visto l'art. 3, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il
quale, tra l'altro, prevede che il CIPE destini una quota del Fondo
strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, fino al
limite annuale di 50 milioni di euro, per le finalita' di cui all'
art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Zone Franche
Urbane);
Visto l'art. 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il
quale, a copertura degli interventi previsti dall'art. 7, comma 6
(Trasferimento della proprieta' del termovalorizzatore di Acerra) e
dall'art. 13, comma 1 (Personale dei consorzi) dello stesso
decreto-legge, dispone, tra l'altro, la riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, con riferimento alla
quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, per un importo complessivo di 90,3 milioni di
euro;
Viste le delibere di questo Comitato 6 marzo 2009, n. 4 (Gazzetta
Ufficiale n. 121/2009), 26 giugno 2009, n. 35 (Gazzetta Ufficiale n.
243/2009), n. 36 (Gazzetta Ufficiale n. 302/2009), 31 luglio 2009, n.
67 (Gazzetta Ufficiale n. 296/2009), n. 68 (Gazzetta Ufficiale n.
14/2010), n. 69 (Gazzetta Ufficiale n. 203/2009), 6 novembre 2009, n.
86, 17 dicembre 2009, n. 119 (Gazzetta Ufficiale n. 105/2010),
nonche' le delibere adottate in data odierna, con le quali, a valere
sul Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale,
vengono disposte assegnazioni volte a finanziare diverse iniziative
di rilievo per il sostegno produttivo e la ripresa socio-economica
del Paese, per un totale di 5.462 milioni di euro;
Ritenuto, alla luce dei richiamati utilizzi disposti a carico del
Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di
dover procedere alla ricognizione delle disponibilita' residue dello
stesso Fondo da poter utilizzare per le future programmazioni di
questo Comitato, disponibilita' che allo stato sono pari a 250,66
milioni di euro, come accertato all'esito delle verifiche finali
svolte congiuntamente dal Ministero dell'economia e delle finanze,
Ragioneria generale dello Stato e dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica;
Su proposta del competente Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri;

Prende atto:

A valere sulla dotazione complessiva (9.053 milioni di euro) del
Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale,
istituito ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b-bis) del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e in esito ai richiamati
utilizzi disposti con i provvedimenti legislativi e con le delibere
di questo Comitato di cui alle premesse, complessivamente
quantificati in 8.802,34 milioni di euro, le disponibilita' residue
del predetto Fondo, alla data odierna, ammontano a 250,66 milioni di
euro.
I citati utilizzi sono riportati nella tabella allegata alla
presente delibera, di cui costituisce parte integrante.
Roma, 13 maggio 2010

Il Vice Presidente: Tremonti
 Parte di provvedimento in formato grafico