Formazione: ripartite le risorse 2007-2008 per finanziare progetti rivolti ai lavoratori occupati

FormazionePubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 9 luglio 2010 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disposto, per le annualità 2007 e 2008, la destinazione della somma di 30.987.414 euro a valere sul Fondo per l'Occupazione, in favore delle Regioni e Province Autonome per il finanziamento di progetti di formazione destinati a lavoratori occupati.

Il Fondo per l'Occupazione, istituito con la legge 19 luglio 1993, n. 236 (art. 1), di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, è gestito dal citato Ministero ed è alimentato dai fondi stanziati annualmente con la legge Finanziaria.

E' destinato a garantire finanziariamente i principali interventi per il sostegno e lo sviluppo occupazionale del Paese e a sostenere misure straordinarie di politica attiva del lavoro mirate a incrementare i livelli occupazionali nelle aree obiettivo 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 e in quelle con squilibri locali tra domanda e offerta di lavoro.

Le risorse in questione sono così ripartite:

  • Piemonte € 2.491.521
  • Valle d'Aosta € 72.094
  • Lombardia € 5.893.301
  • Bolzano € 302.164
  • Trento € 314.113
  • Veneto € 2.965.955
  • Friuli-Venezia Giulia € 713.407
  • Liguria € 820.532
  • Emilia-Romagna € 2.556.694
  • Toscana € 1.975.989
  • Umbria € 493.820
  • Marche € 870.257
  • Lazio € 3.056.052
  • Abruzzo € 671.244
  • Molise € 144.778
  • Campania € 2.154.362
  • Puglia € 1.698.570
  • Basilicata € 252.237
  • Calabria € 761.736
  • Sicilia € 2.001.188
  • Sardegna € 777.399

In particolare le Regioni e le Province Autonome ripartiscono le suddette risorse con le seguenti modalità di intervento:

  1. finanziamento di progetti presentati dalle imprese che, sulla base di accordi contrattuali, prevedono quote di riduzione dell'orario di lavoro, anche per il contrasto dello stato di crisi occupazionale, tenendo conto delle finalita' previste dalla legge n. 2/2009;
  2. finanziamento di progetti presentati direttamente dai singoli lavoratori.

Dopo specifiche procedure di evidenza pubblica per l'utilizzo dei fondi assegnati, le Amministrazioni pubbliche trasmettono al Ministero del lavoro l'atto deliberativo dell'organo competente, relativo all'avvio delle procedure di cui sopra, a seguito del quale lo stesso Ministero procede alla liquidazione delle somme corrispondenti.

Trascorsi 36 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto, il Ministero del lavoro procede alla revoca ed al successivo disimpegno delle risorse non impegnate dalle Regioni e Province Autonome con impegni giuridicamente vincolanti.

GURI n. 224 del 24 settembre 2010

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 luglio 2010

Ripartizione, tra le regioni e le province  autonome,  delle  risorse
destinate al finanziamento  di  progetti  di  formazione  rivolti  ai
lavoratori occupati, per l'annualita' 2007-2008. (10A11503) 

 
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legge 20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; 
  Vista la legge 14 gennaio  1994,  n.  20  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 
  Visto l'art. 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, il  quale
prevede che, con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali (gia' Ministro del lavoro, della  salute  e  delle  politiche
sociali), di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
si provvede alla ripartizione tra le Regioni e le  Province  Autonome
di una quota annua del Fondo per l'Occupazione; 
  Visto il parere favorevole espresso in data 29  aprile  2010  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province Autonome di Trento e Bolzano; 
  Visto il decreto ministeriale  23/cont/I/2010  del  4  maggio  2010
recante approvazione  del  Bilancio  di  previsione  per  l'esercizio
finanziario 2010, e successive variazioni, del Fondo di Rotazione per
la formazione professionale e l'accesso al Fondo Sociale Europeo,  di
cui all'art. 9 della legge 19 luglio 1993, n. 236. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In attuazione di quanto previsto dall'art.  6,  comma  4,  della
legge 8 marzo 2000, n. 53 si dispone, per le annualita' 2007 e  2008,
la destinazione della somma  di  euro  30.987.414,  in  favore  delle
Regioni e Province Autonome  per  il  finanziamento  di  progetti  di
formazione destinati a lavoratori occupati. 
  2. L'onere di cui al precedente comma fa carico sul  capitolo  7033
del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 del Fondo
di Rotazione per la formazione professionale  e  l'accesso  al  Fondo
Sociale Europeo, di cui all'art. 9 della legge  19  luglio  1993,  n.
236. 
  3. Le Regioni e Province  Autonome,  nel  confronto  con  le  Parti
Sociali, da realizzarsi secondo le  procedure  previste  da  ciascuna
amministrazione, ripartiscono le risorse di cui al presente articolo,
con le seguenti modalita' di intervento: 
    a) finanziamento di progetti presentati dalle imprese che,  sulla
base  di  accordi  contrattuali,   prevedono   quote   di   riduzione
dell'orario di lavoro, anche per il contrasto dello  stato  di  crisi
occupazionale, tenendo conto delle finalita' previste dalla legge  n.
2/2009; 
    b) finanziamento di progetti presentati direttamente dai  singoli
lavoratori. 

        
      
                               Art. 2 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto, pari ad  euro
30.987.414, vengono assegnate con vincolo di scopo e ripartite tra le
Regioni e le Province Autonome, come da tabella di seguito riportata: 
  
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
  (Le risorse sono ripartite tra le Regioni e Province Autonome sulla
base  della  distribuzione  percentuale  dei  lavoratori   dipendenti
attribuibili ai settore privato e pubblico (Dati  Istat  -  Forze  di
Lavoro, Media 2008).) 
  2.  Le  Amministrazioni  regionali  e   delle   province   autonome
garantiscono nelle diverse tipologie di azione,  il  principio  delle
pari opportunita'. 

        
      
                               Art. 3 
 
  1.  Le  Regioni  e  Province  Autonome   predispongono   specifiche
procedure di evidenza pubblica per l'utilizzo delle risorse assegnate
e trasmettono al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
l'atto deliberativo dell'organo competente, relativo all'avvio  delle
procedure di cui sopra, a seguito del quale il Ministero  del  lavoro
procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella dell'art.
2 del presente decreto. 
  2. Le Regioni e  Province  Autonome  comunicano  al  Ministero  del
Lavoro e delle Politiche Sociali l'avvenuto  impegno  delle  predette
risorse, con impegni giuridicamente vincolanti. 
  3. Il contribuito  di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto  e'
utilizzato nel rispetto delle regole comunitarie in materia di  aiuti
di Stato (Regolamento CE n. 800/08 e Regolamento CE  n.  1998/06  «de
minimis»). 
  4. Trascorsi 36 mesi (trentasei) dalla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  del  presente   decreto,   il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca ed
al successivo disimpegno delle risorse non impegnate dalle Regioni  e
Province Autonome con impegni giuridicamente vincolanti. 

        
      
                               Art. 4 
 
  1. Le Regioni e le  Province  Autonome  inviano  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 luglio di ogni anno,  i
dati di monitoraggio relativi agli interventi formativi finanziati ai
sensi del presente decreto. I dati vengono  raccolti  sulla  base  di
schede di monitoraggio elaborate dal Ministero del lavoro in  accordo
con le Regioni  e  le  Province  Autonome  e  con  la  collaborazione
dell'ISFOL. Le  schede  di  raccolta  dei  dati  sono  elaborate  con
l'obiettivo di costruire progressivamente un sistema di  monitoraggio
coerente con le diverse filiere della formazione continua. 
    Roma, 9 luglio 2010 
 
                                               Il Ministro del lavoro 
                                            e delle politiche sociali 
                                                              Sacconi 
Il Ministro dell'economia 
e delle finanze 
Tremonti