Il Fisco pubblica i codici tributo per sconto in fattura e cessione credito dei bonus edilizi
Davanti alle novità di questi mesi sui bonus edilizi, l’Agenzia delle entrate ha istituito dei nuovi codici tributo che i contribuenti dovranno usare per fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito dei bonus edilizi comunicati al Fisco a partire dal 17 febbraio.
Le novità sulla cessione del credito dei bonus edilizi
Con la Risoluzione n. 12/E del 14 marzo 2022, infatti, l’Agenzia ha reso noti i nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’articolo 121 del DL n. 34-2020. Parliamo delle opzioni “cessione del credito” e “sconto in fattura” dei bonus edilizi che negli ultimi mesi sono state oggetto di profonde modifiche volture dal governo al fine di porre un freno alle frodi miliardarie scoperte dalla magistratura.
I codici tributo della Risoluzione n. 12/E del 14 marzo 2022
Come sanno ormai bene le migliaia di cittadini che in questo periodo hanno ristrutturato casa grazie ai diversi bonus edilizi esistenti, l’articolo 121 del DL n. 34-2020 ha infatti stabilito che per alcuni lavori in ambito edile la detrazione maturata possa essere fruita anche:
- Sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, con possibilità di ulteriore cessione dello stesso credito;
- Tramite la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
La possibilità di ricorrere a queste opzioni, alternative al recupero dei soldi negli anni successivi, non esclude però dalla necessità di indicare nell’F24 i bonus goduti. Visti però i recenti aggiornamenti della normativa sulla cessione e sullo sconto in fattura, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto opportuno istituire dei nuovi codici tributo, distinti da quelli approvati a fine anno.
I codici di tributo contenuti nella Risoluzione n. 12/E del 14 marzo 2022 vanno infatti utilizzati per identificare i crediti che derivano dalle opzioni, per la prima cessione o per lo sconto, comunicate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 17 febbraio 2022. Per le altre opzioni comunicate fino al 16 febbraio 2022 restano invece validi i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020.
Pertanto, alla luce di quanto previsto dalla Risoluzione del 14 marzo, i contribuenti che hanno optato per le due opzioni previste dal decreto Rilancio (la cessione e/o lo sconto in fattura) devono usare i seguenti codici di tributo:
- “7701” denominato “CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7702” denominato “CESSIONE CREDITO - ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7703” denominato “CESSIONE CREDITO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7704” denominato “CESSIONE CREDITO - COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7705” denominato “CESSIONE CREDITO - BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7706” denominato “CESSIONE CREDITO - RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7707” denominato “CESSIONE CREDITO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7711” denominato “SCONTO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7712” denominato “SCONTO - ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7713” denominato “SCONTO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7714” denominato “SCONTO - COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7715” denominato “SCONTO - BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7716” denominato “SCONTO - RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7717” denominato “SCONTO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”.
“In sede di compilazione del modello F24 - spiega il Fisco - i codici vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o, in caso di riversamento del credito già compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”; per esempio per le spese sostenute nel 2021, quando si utilizzerà la prima quota spettante del credito, dovrà essere indicato l’anno 2022, per la seconda quota il 2023 e così via”.
Come si evince dai codici tributo prima elencati, i bonus coinvolti da questa nuova risoluzione (cioè quelli per i quali è possibile ricorrere allo sconto in fattura e alla cessione del credito) sono: quelli relativi al recupero del patrimonio edilizio, per l’efficientamento energetico, l’adozione di misure antisismiche, il restauro delle facciate, le installazioni di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici e di impianti fotovoltaici e per i lavori tesi al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Consulta la Risoluzione n. 12/E del 14 marzo 2022
Per approfondire: le proroghe dei bonus edilizi previste dalla Manovra 2022
Photocredit: Los Muertos Crew da Pexels