Promozione dell'agroalimentare Made in Italy: stabiliti termini e modalità per l'invio delle istanze
Con la pubblicazione del decreto del 4/02/2010 in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24-2-2010, è possibile inoltrare le domande al MIPAF a decorrere dal 25 Febbraio 2010 (giorno successivo alla data di pubblicazione del suddetto decreto in GU), ed entro novanta giorni dalla stessa pubblicazione.
Il Ministero esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi stanziati, e comunica a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno, entro sessanta giorni, il riconoscimento del contributo ovvero il diniego del contributo per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza o per l'esaurimento delle risorse effettivamente disponibili.
In particolare, sono agevolabili:
- a) gli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità definito come prodotto che soddisfa i criteri dettati dall'art. 32 del regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, purché non rivolti al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa.
Si considerano tali le campagne pubblicitarie e di promozione attuate mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione diretta, quali stampa, cartelloni pubblicitari, televisione, ricette culinarie, organizzazione e partecipazione ad eventi a scopo di promozione come fiere, manifestazioni, esposizioni, forum con operatori economici delle filiere agroalimetari e altre azioni di comunicazione diretta rivolte ai consumatori o agli operatori stranieri attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione appropriati; - b) le spese sostenute per la locazione, installazione e gestione dello stand nonche' le spese sostenute per servizi forniti da consulenti esterni per l'assistenza tecnica, con esclusione dei servizi continuativi o periodici e connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, in occasione della prima partecipazione ad una determinata fiera o esposizione.
Il credito d’imposta è fissato nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti.
L'ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto è indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso, sia nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali il credito è utilizzato.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo.
Decreto Mipaf del 4/02/2010, n. 1519 - Modello da utilizzare per l'invio delle istanze