Reti di impresa: determina 3-2013 sulla partecipazione alle procedure di gara

Reti impresaIl decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito dalla legge 33/2009, ha introdotto la formula giuridica del contratto di rete. Ora l'Autorità per la vigilazione sui contratti pubblici, i servizi e le forniture ha approvato una serie di indicazioni per la partecipazione delle reti d'impresa alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici.

Le linee guida, contenute nella determina del 23 aprile 2013, sono state pubblicate il 24 maggio in Gazzetta ufficiale.

Nel settembre 2012 l'Autorità ha segnalato alcune problematiche giuridiche e applicative relative alla partecipazione alle procedure di gara delle reti di impresa. Osservazioni accolte dal decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, che ha previsto delle modifiche al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006) per ammettere alle procedure di affidamento dei contratti anche le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete.

Poichè, però, il decreto non chiarisce i limiti di compatibilità tra le regole valide per i consorzi e le specificità proprie del contratto di rete, l'Autorità ha lanciato una consultazione pubblica rivolta agli operatori del mercato e alle amministrazioni e ora ha fornito alcune prime indicazioni circa le modalità di partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara.

Indicazioni generali

Secondo l'Autorità, dal momento che il contratto di rete non è in genere finalizzato alla creazione di un soggetto giuridico distinto dai sottoscrittori, ma alla collaborazione di diversi operatori economici, la partecipazione congiunta alle gare deve essere individuata come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune.

La modalità partecipativa, inoltre, deve essere diversa a seconda del grado di strutturazione della rete, con riferimento alla forma assunta dal contratto di rete - che può essere redatto per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente - e anche all'oggetto della specifica gara.

Modalità di partecipazione

Le modalità di partecipazione variano, quindi, a seconda che si tratti di:

  • una rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica,
  • una rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o di reti sprovviste di organo comune,
  • una rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica.

Nel caso di rete priva di soggettività giuridica ma dotata di organo comune con potere di rappresentanza, quest'ultimo può svolgere il ruolo di mandatario, se in possesso dei requisiti di qualificazione e qualora il contratto di rete rechi il mandato allo stesso a presentare domande di partecipazione o offerte per tutte o determinate tipologie di procedure di gara. Tuttavia, il mandato contenuto nel contratto di rete "è condizione necessaria ma non sufficiente", in quanto la volontà delle imprese di avvalersi di questa possibilità per una specifica gara deve essere confermata all'atto della partecipazione, mediante la sottoscrizione della domanda o dell'offerta.

Inoltre, a monte, il contratto di rete deve essere stato redatto per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, al fine di fornire idonee garanzie alla stazione appaltante circa l'identità delle imprese retiste.

Laddove, invece, il contratto di rete escluda il potere di rappresentanza, per cui l'organo comune agisce in nome proprio, l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole, salvo circa la forma del mandato.

Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate alcune formalità:

  • sottoscrizione dell'offerta o della domanda di partecipazione delle imprese retiste parte dell'aggregazione interessata all'appalto;
  • sottoscrizione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara, per la stipula del relativo contratto.

Al fine di non gravare di oneri eccessivi le imprese che hanno già sottoscritto il contratto di rete, il mandato può avere, alternativamente, la forma di:

  • a) scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, purche' il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del CAD;
  • b) scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse.

In caso di rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica, l'aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete partecipa a mezzo dell'organo comune. Di conseguenza, la domanda o l'offerta presentata da tale organo, assieme alla copia autentica del contratto di rete, impegnano tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione in sede di offerta.

Links

Determina n. 3/2013 - Gazzetta ufficiale del 24.05.2013

Decreto 5/2009

Codice dei contratti pubblici

Decreto-legge 179/2012