Certificazione energetica edifici: in Gazzetta le nuove linee guida - decreto del 22 novembre 2012

Edificio - foto di Viaggiatore FantasmaPubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13 dicembre il decreto del 22 novembre 2012, che modifica le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (decreto 26 giugno 2009). Dall'applicazione delle linee guida sono esclusi box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ruderi, immobili venduti nello stato di 'scheletro strutturale' e altri edifici in cui non è necessario garantire un confort abitativo.

 IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
                                  e 
 
 
              IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista  la  direttiva  2002/91/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del   16   dicembre   2002   sul   rendimento   energetico
nell'edilizia; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell'edilizia; 
  Visto il decreto interministeriale 26 giugno 2009,  recante  "Linee
guida nazionali per  la  certificazione  energetica  degli  edifici",
emanato in attuazione degli articoli 5, comma 1, 6, comma  9,  e  16,
comma 4, del citato decreto legislativo 192/2005; 
  Visto l'art. 13, del decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,
recante  "Attuazione  della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"; 
  Considerato che in relazione al predetto decreto 26 giugno  2009  e
in particolare alla possibilita' ivi prevista per  i  proprietari  di
determinati immobili di poter optare per  un'autodichiarazione  sulla
classe energetica piu' bassa,  la  Commissione  europea,  nell'ambito
della procedura  di  infrazione  2006/2378,  ha  espresso  il  parere
motivato in data 29 settembre 2011 ritenendo che non sia  stata  data
completa attuazione alla citata direttiva 2002/91/CE; 
  Considerato che il 19 luglio 2012 e' stato presentato ricorso  alla
Corte di Giustizia dell'Unione  europea  con  richiesta  di  condanna
dell'Italia per attuazione incompleta e non conforme della  direttiva
2002/91/CE, causa C-345/12; 
  Considerata l'opportunita' di specificare in modo piu' completo  il
ruolo degli enti tecnici addetti  alla  qualificazione  dei  software
commerciali volti  al  calcolo  della  prestazione  energetica  e  di
apportare alcune rettifiche agli allegati del decreto 26 giugno 2009; 
  Considerata la rilevanza della politica dell'efficienza  energetica
e  l'esigenza  di  dare  piena  attuazione  alla   citata   direttiva
2002/91/CE; 
  Acquisito il parere del Consiglio nazionale consumatori  ed  utenti
(CNCU), reso nella seduta del 17 maggio 2012; 
  Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata nella seduta
del 26 settembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Finalita' e ambito di intervento 
 
  Ai sensi dell'art. 6, comma 9, e dell'art. 5, comma 1, del  decreto
legislativo 19 agosto 2005,  n.  192,  e  per  le  finalita'  di  cui
all'art. 1 del medesimo  decreto  legislativo,  il  presente  decreto
modifica il decreto ministeriale 26 giugno 2009 per una  applicazione
omogenea, coordinata e immediatamente operativa della  certificazione
energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
  Modifiche all'Allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009 
 
  1. Il paragrafo 2  dell'allegato  A  del  decreto  ministeriale  26
giugno 2009 e' sostituito dal seguente: 
  «2. (Campo di  applicazione).  Ai  sensi  del  decreto  legislativo
192/2005, la certificazione energetica si applica agli edifici  delle
categorie definite in base alla destinazione d'uso  dall'art.  3  del
decreto del Presidente della  Repubblica  26  agosto  1993,  n.  412,
indipendentemente   dalla   presenza    di    impianti    tecnologici
esplicitamente o evidentemente destinati a uno dei servizi energetici
di cui e' previsto il calcolo delle prestazioni. 
  A titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  sono  esclusi  dalla
applicazione delle  presenti  Linee  guida,  a  meno  delle  porzioni
eventualmente adibite a uffici e assimilabili,  purche'  scorporabili
agli effetti  dell'isolamento  termico:  box,  cantine,  autorimesse,
parcheggi multipiano, depositi,  strutture  stagionali  a  protezione
degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in  cui
non e' necessario garantire un confort abitativo. 
  Sono altresi' esclusi dall'obbligo di certificazione energetica  al
momento dei passaggi di proprieta': 
  a)  i  ruderi,  previa  esplicita  dichiarazione  di   tale   stato
dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprieta'; 
  b) immobili venduti nello stato di "scheletro  strutturale",  cioe'
privi  di  tutte  le  pareti  verticali   esterne   o   di   elementi
dell'involucro edilizio, o "al rustico", cioe' privi delle rifiniture
e degli impianti tecnologici, previa esplicita dichiarazione di  tale
stato  dell'edificio   nell'atto   notarile   di   trasferimento   di
proprieta'. Resta fermo l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio
dei lavori di  completamento,  di  una  nuova  relazione  tecnica  di
progetto  attestante  il  rispetto  delle  norme   per   l'efficienza
energetica degli edifici in vigore alla data di  presentazione  della
richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio  attivita',
comunque denominato, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge
9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio,  o  chi  ne  ha
titolo,  deve  depositare  presso   le   amministrazioni   competenti
contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori. 
  Specifiche indicazioni per il calcolo della prestazione  energetica
di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di
produzione di acqua calda sanitaria sono riportate nell'allegato 1. 
  Nel caso di edifici esistenti  nei  quali  coesistono  porzioni  di
immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi),  qualora
non fosse tecnicamente possibile trattare  separatamente  le  diverse
zone termiche, l'edificio e' valutato e  classificato  in  base  alla
destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato." 
  2. Il paragrafo 5  dell'allegato  A  del  decreto  ministeriale  26
giugno 2009 e' sostituito dal seguente: 
  «5. (Metodi di calcolo  di  riferimento  nazionale).  -  A  partire
dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i metodi di cui ai
paragrafi 5.1 e 5.2, in relazione ai diversi criteri  del  precedente
paragrafo, costituiscono i metodi di  riferimento  nazionali  per  la
determinazione della prestazione energetica dell'edificio. 
  I metodi di cui  al  paragrafo  5.1  e  5.2,  punto  1,  utilizzano
pienamente le metodologie di cui all'art. 4, comma 1,  lettere  a)  e
b), del decreto legislativo. Gli altri metodi riportati al  paragrafo
5.2, rispondono ai  requisiti  di  semplificazione  e  minimizzazione
degli oneri a carico dei richiedenti, conformemente alla disposizioni
del comma 9, dell'art. 6, del decreto legislativo. 
  Gli strumenti di calcolo  applicativi  dei  metodi  di  riferimento
nazionali (software commerciali) devono garantire che i valori  degli
indici  di  prestazione  energetica,  calcolati  attraverso  il  loro
utilizzo, abbiano uno scostamento  massimo  di  piu'  o  meno  il  5%
rispetto ai corrispondenti parametri determinati  con  l'applicazione
dei pertinenti sistemi di riferimento nazionali. La predetta garanzia
e' fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa da: 
  a) CTI per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui
al paragrafo 5.1 e 5.2, punto 1; 
  b) CNR, ENEA per gli strumenti che hanno come riferimento i  metodi
di cui al paragrafo 5.2, punti 2 e 3. 
  Il CTI per la lettera a) e il CNR  e  l'ENEA  per  la  lettera  b),
rendono  disponibili  i  sistemi  di  riferimento  nazionali  su  cui
svolgono  le  predette  verifiche.  Detti  sistemi   possono   essere
costituiti da raccolte di casi studio o da  fogli  di  calcolo  o  da
altri strumenti che i predetti istituti ritengono idonei a  garantire
la qualita' dei software commerciali. 
  Nelle more del  rilascio  della  dichiarazione  di  cui  sopra,  la
medesima e' sostituita  da  autodichiarazione  del  produttore  dello
strumento di calcolo, in cui compare il riferimento  della  richiesta
di verifica e dichiarazione avanzata  dal  predetto  soggetto  a  uno
degli organismi nazionali citati. 
  3. Al paragrafo 7.5 dell'allegato A  del  decreto  ministeriale  26
giugno 2009 l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente: 
  "A tal fine e' fatto obbligo agli amministratori degli stabili e ai
responsabili  degli  impianti  di   fornire   ai   condomini   o   ai
certificatori, da questi incaricati, tutte le informazioni e  i  dati
edilizi e impiantistici, compreso  il  libretto  di  impianto  (o  di
centrale) per la climatizzazione, necessari alla realizzazione  della
certificazione energetica degli edifici." 
  4. Il paragrafo 9  dell'allegato  A  del  decreto  ministeriale  26
giugno 2009 concernente la l'autodichiarazione del  proprietario,  e'
abrogato. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
Rettifiche agli Allegati 2 e 3 del  decreto  ministeriale  26  giugno
                                2009 
 
  1.  All'allegato  2,  "Schema  di  procedura  semplificata  per  la
determinazione  dell'indice  di   prestazione   energetica   per   la
climatizzazione invernale dell'edificio", di  cui  al  paragrafo  5.2
dell'allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009, al penultimo
capoverso, la parola "regolazione" e' sostituita con "distribuzione". 
  2.  All'allegato  3,  "Tabella  riepilogativa  sull'utilizzo  delle
metodologie di calcolo delle  prestazioni  energetiche  in  relazione
agli edifici interessati e ai servizi energetici da valutare ai  fini
della  certificazione  energetica",   di   cui   al   paragrafo   5.2
dell'allegato A, del decreto ministeriale 26 giugno 2009, nella  nota
contrassegnata con  il  simbolo  (*),  in  calce  alla  tabella  sono
eliminate le parole da "per le quali il calcolo"  a  "paragrafo  5.2,
punto 3" del primo capoverso. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. All'attuazione del presente decreto si provvede con  le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
    Roma, 22 novembre 2012 
 
                Il Ministro dello sviluppo economico 
                               Passera 
 
 
        Il vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
                               Ciaccia 
 
 
              Il Ministro dell'ambiente e della tutela 
                      del territorio e del mare 
                                Clini