Aiuti di Stato: la Commissione deve autorizzarne l'erogazione

Justice icon - immagine di Erasoft24Gli Stati membri non possono erogare Aiuti di Stato prima che questi siano stati notificati alla Commissione europea e da questa autorizzati, altrimenti vengono considerati illegali. E' quanto stabilisce l'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Sia l'esecutivo comunitario che i giudici nazionali provvedono a mettere in atto le relative azioni di controllo.

In caso, infatti, di aiuti concessi senza preventiva notifica, da un lato, i giudici nazionali hanno la facoltà di ordinare il recupero degli aiuti illegali e/o dei relativi interessi e stabilire il risarcimento dei danni (o adottare misure provvisorie); dall'altro, la Commissione ha la possibilità di considerare gli aiuti incompatibili con le norme sostanziali comunitarie in materia e l’obbligo di  ingiungere agli Stati membri di recuperare  immediatamente ed effettivamente gli aiuti illegali e incompatibili.

Procedura di recupero
 
Entro due mesi dalla notifica della decisione di recupero, lo Stato che abbia emesso aiuti illegali deve, innanzitutto, trasmettere alla Commissione:
  • l'importo complessivo da recuperare presso il beneficiario (per importo complessivo si intende la somma del capitale e degli interessi di recupero che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero);
  • una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla decisione;
  • i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto.
Successivamente, deve informare l'organo comunitario circa i progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della decisione, fino al completo recupero degli importi complessivi.
 
Procedura di infrazione
 
In caso di mancata esecuzione della decisione di recupero:
  • viene applicata la cosiddetta “clausola Deggendorf” (Cause T-244/93 e T-486/93, TWD Deggendorf contro la Commissione) in virtù della quale il Paese che ha erogato aiuti illegali è obbligato a sospendere nuovi aiuti, fino al momento in cui quelli precedenti saranno rimborsati.
    La clausola discende dalla giurisprudenza omonima nella quale la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha rivolto alla Commissione un invito a tener conto, nell’ambito della valutazione di nuovi aiuti, dell’eventualità che un’impresa beneficiaria possa aver ricevuto in precedenza, sulla base di altri regimi, aiuti dichiarati incompatibili e quindi soggetti all’obbligo di recupero;
  • si avvia la procedura di infrazione contro lo Stato membro, secondo l’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE.

Links

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)

Sentenza del Tribunale di primo grado del 13 settembre 1995 – TWD Textilwerke Deggendorf Gmbh contro Commissione delle Comunità europee (Cause riunite T-244/93 E T-486/93)